Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito 2022/2023 in materia di diritto di famiglia e delle successioni
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Alimenti
2.Affidamento esclusivo se il padre è assente
3.Non coercibilità del diritto di visita
4.Bigenitorialità e tempi paritetici
5.Addebito della separazione e affidamento esclusivo del figlio alla moglie
6.Imposta di successione e accordi di reintegrazione della legittima
7.Comunione legale e rapporti creditizi
8.Azione di riduzione e trascrizioni pregiudizievoli esistenti al tempo di apertura della successione
1. ALIMENTI – Ordine tassativo dell'art. 433 cod. civ.
(Cc articoli 145, 156, 433)
In tema di domanda per la prestazione di alimenti, l'art. 433 c.c. indica le persone tenute agli alimenti, stabilendone l'ordine relativo, la cui elencazione è tassativa e progressiva e, dunque, il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri, atteso che la ratio di tale previsione si trova nell'intensità decrescente del vincolo di parentela o di affinità. Ai sensi dell'art. 433 c.c., i soggetti obbligati alla prestazione alimentare sono il coniuge e le persone legate al soggetto richiedente da rapporto di parentela o di affinità. Conseguentemente, il venir meno del rapporto di coniugio comporta l'estinzione della predetta obbligazione, la quale, pur conservando la sua attualità anche tra coniugi separati (art. 156, 3 comma, c.c.), viene meno con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili, con la sola eccezione di cui all'art. 129-bis c.c., che ne fa carico, tuttavia, al coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio nei confronti del coniuge di buona fede, solo nel caso in cui non vi siano altri obbligati.
L'ex coniuge, a carico del quale non sia stato disposto alcun assegno divorzile, può essere chiamato in causa ai sensi dell'art. 433 c.c. e solo dopo aver chiamato in causa l'ex coniuge, l'alimentando potrà rivolgere richieste ai soggetti successivamente elencati dall'art. 433 c.c.
Tribunale di Sassari, sentenza 3 gennaio 2023 n.8 – Giudice Carta
2. AFFIDAMENTO ESCLUSIVO – L'assenza del padre giustifica l'affido esclusivo alla madre
(Cc articoli 156 e 337 quater)
Qualora un affidamento condiviso esponga il minore a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse, essendo il genitore (nel caso in esame, il padre) di fatto assente, si ritengono sussistenti i presupposti per un affido esclusivo, in applicazione dell'art. 337 quater c.c.
Nel caso di specie, si era in presenza di concreti indici di inadeguatezza genitoriale del padre, il non solo aveva trascurato la relazione con la figlia, disinteressandosi di provvedere tanto all'educazione, quanto al suo mantenimento, ma soprattutto, non si era reso reperibile, nascondendo il suo nuovo indirizzo.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente
Tribunale Torino, Sez. VII, sentenza, 20 gennaio 2023, n. 205 – Pres. Boemio, Giud. Rel. Messina
3. AFFIDAMENTO DEI FIGLI - Il diritto di visita del genitore non collocatario non è coercibile
(artt. 2, 3 e 29 Cost.: Cc art. 337 ter; Cpc artt. 614 - bis e 709 - ter; art. 5 comma 6, Legge 1 dicembre 1970 n. 898)
Il diritto di visita del genitore non collocatario corrisponde anche un suo dovere di frequentazione e visita del figlio minore, teso a realizzare il diritto di quest'ultimo alla bigenitorialità di cui all'art. 337-ter c.c. e ad una crescita sana ed equilibrata.
Infatti, il diritto-dovere di visita consiste contestualmente nel diritto del genitore non collocatario di continuare a mantenere rapporti significativi con il figlio minore e nel diritto del figlio di continuare a mantenere rapporti significativi con il genitore con il quale non coabita.
Essendo rimesso alla libera e consapevole scelta del genitore e alla libera autodeterminazione del figlio, soprattutto se prossimo alla maggiore età non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ. trattandosi di un potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell'art. 709-ter cod. proc. civ., una "grave inadempienza", è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, nell'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata.
Tribunale Bari, Sez. I, sentenza, 18 gennaio 2023, n. 147– Pres. De Simone, Giud. Rel. Fasano
4. BIGENITORIALITA' - La bigenitorialità non implica necessariamente che il tempo sia paritetico
(Cc articolo 337-ter)
Il provvedimento di collocamento del minore presso i Servizi Sociali ha la finalità di precostituire, se possibile, le condizioni per il ripristino di una condivisa bigenitorialità, tutelando fin da subito il minore e dettando, a tal fine, tutte le disposizioni utili intese nell'immediatezza ad attribuire ai Servizi Sociali un ruolo di supplenza e di garanzia e a fare iniziare ai genitori un percorso terapeutico finalizzato al superamento del conflitto e alla corretta instaurazione di una relazione basata sul reciproco rispetto nella relazione con il figlio.
La bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio e nella cooperazione dei medesimi, nell'osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione: nel caso in esame la suddetta cooperazione appare ancora estremamente fragile, se non assente. In ogni caso la bigenitorialità non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore non prevalente collocatario
Tribunale Pavia, Sez. II, sentenza, 18 gennaio 2023, n. 64 - Presidente Rel. Bellegrandi
5. SEPARAZIONE – Marito e padre assente. Addebito per lui e affido esclusivo per la madre
(Cc articoli 156, 337- ter e 337quater)
L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario; valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico.
Integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso
Tribunale Novara, sentenza, 9 gennaio 2023, n. 8 - Presidente Delle Site, Giud. Rel. Zanin
6. SUCCESSIONE - Gli accordi di reintegrazione di legittima sono soggetti a tassazione nella sola misura fissa
(Articolo 43, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 7 e 29 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131)
Gli "accordi di reintegrazione di legittima" sono da considerare atti "mortis causa", assoggettati in quanto tali all'imposta sulle successioni e, conseguentemente, ai fini dell'imposta di registro, sono soggetti a tassazione nella sola misura fissa. La tassazione in misura fissa dei predetti accordi è infatti giustificata dalla riconducibilità degli stessi agli atti e ai documenti formati per l'applicazione delle imposte e tasse ai sensi del TUR; irrilevante è la circostanza che l'accordo sia stato stipulato precipuamente per il fine civilistico di evitare l'esperimento dell'azione di riduzione, in quanto il requisito formale è richiesto proprio dall'art. 43 del TUS ed ai soli fini dell'imposta di successione, non incidendo in alcun modo sulla validità dell'accordo sotto il profilo civilistico.
Corte di Giustizia Tributaria di II grado Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. I, 14 ottobre 2022, n. 219
7. COMUNIONE LEGALE – I rapporti creditizi non rientrano in comunione legale
(Cc articolo 177)
Nell'ipotesi di comunione legale, il denaro risultante dal saldo attivo di un deposito bancario in conto corrente non rientra nella comunione ex art. 177, I, lett. a) c.c. perché non rappresenta una forma di investimento dello stesso, rientrando invece nella comunione de residuo.
NOTA
Secondo l'art. 177, lett. a), c.c. ricadono in comunione immediata, «gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali». La norma parla di acquisti, secondo la tradizione francese della "communion aux acquêts" ed inoltre deve trattarsi di acquisti effettuati «durante il matrimonio».
La Cassazione tende a negare la caduta in comunione dei crediti, ribadendo il concetto secondo il quale la comunione legale fra i coniugi riguarda i soli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, esclude la riconduzione alla stessa di semplici situazioni obbligatorie, attesa la loro natura relativa e personale, e ciò anche nell'ipotesi in cui, ad esempio in caso di acquisto di alloggio di cooperativa edilizia, siano strumentali all'acquisizione di una res.
Secondo gli Ermellini il denaro, ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale, rimane nell'esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche qualora venga accantonato sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, non potendo il diritto di credito relativo al capitale essere considerato quale modificazione dello stesso, né come un acquisto in quanto trattasi di operazione non finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante.
Si ritiene, infatti, che le somme versate sul conto corrente vengano ad essere ricomprese nella comunione legale solo al momento dello scioglimento della medesima, quale comunione de residuo.
Da segnalare però la contraria impostazione offerta dalla giurisprudenza penale, la quale ritiene che l'intestazione dei conti correnti e dei depositi ad uno solo dei coniugi non sia in grado di far venir meno il regime di comunione, affermandosi così la legittimità del provvedimento di sequestro conservativo avente ad oggetto la metà dei valori esistenti in conti correnti e depositi intestati esclusivamente al coniuge dell'imputato. In senso analogo si esprime parte della giurisprudenza di merito, che ha affermato la immediata ricaduta in comunione di quanto versato da uno dei coniugi sul conto corrente.
Qualora, però, il denaro venga ad essere investito, ad esempio in obbligazioni societarie, poiché il provento si trasforma in un quid alii, la giurisprudenza, in netto contrasto con quanto affermato in tema di diritti di credito, ritiene che lo stesso rientri in comunione immediata degli acquisti.
La regola si applica sia con riferimento all'acquisto di azioni di società, anche laddove queste vengano ad essere sottoscritte da un coniuge in sede di aumento di capitale in virtù di diritto di opzione, sia con riferimento all'acquisto di quote quale accomandante all'interno di una società in accomandita sia con riferimento alla partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone.
Tribunale di Civitavecchia, sentenza, 20 gennaio 2023, n. 57 - Giudice Vigorito
8. SUCCESSIONE - L'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione non purga un bene già gravato da trascrizioni pregiudizievoli al tempo di apertura della successione
(Cc articolo 2652 n. 8)
L'art. 2652 n. 8 c.c. disciplina il diverso conflitto tra legittimari lesi e terzi acquirenti a titolo oneroso dall'erede/donatario (ossia dal beneficiario della disposizione lesiva della quota di riserva) in forza di acquisto a titolo derivativo (al quale è assimilabile la procedura esecutiva) trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione. Proprio per non pregiudicare totalmente la circolazione dei beni oggetto di atti di liberalità, la prevalenza della reintegrazione della quota di riserva anche sugli atti dispositivi trascritti precedentemente, opera soltanto per un decennio successivo all'apertura della successione. Dopo questo momento riprende vigore il principio generale dell'anteriorità della trascrizione.
Nel caso in esame, la norma non trova applicazione poiché il conflitto intercorreva tra la parte appellante alla quale era stato attribuito il bene già pignorato (prima dell'apertura della successione) in sede di azione di riduzione e il creditore ipotecario e pignoratizio in forza di atto trascritto anteriormente all'apertura della successione.
Corte d'Appello Cagliari Sassari, sentenza,4 gennaio 2023, n. 4 – Pres. Spanu, Cons. Rel. Fois