Civile

La notificazione sull'e-mail di posta ordinaria è nulla e non inesistente se risulta accettata dal sistema

L'inesistenza è predicabile quando non è ravvisabile alcun effetto utile dell'adempimento

di Paola Rossi

La Cassazione civile - con la sentenza n. 15345/2023 - ribadisce che la notificazione eseguita presso la casella e-mail ordinaria della parte è da ritenere nulla e non inesistente se si riceve il messaggio di avvenuta accettazione da parte del gestore telematico. Quindi la Corte di legittimità ha respinto il ricorso e confermato la decisione dei giudici di appello che hanno bocciato l'eccezione di improcedibilità e disposto la rinnovazione della notificazione.

La vicenda
Il ricorrente aveva eccepito l'improcedibilità dell'appello perché notificatole presso l'e-mail di posta ordinaria e non all'indirizzo di posta elettronica certificata. Alla prima udienza la ricorrente - essendo rimasta contumace - chiese rinvio per depositare gli atti relativi alla notificazione. Ma prima dell'udienza successiva la parte appellante aveva chiesto l'autorizzazione alla rinnovazione della notificazione via Pec. E la Corte d'Appello aveva acconsentito.
La parte - oggi ricorrente in sede di legittimità - si è prima costituita e ha subito eccepito l'improcedibilità del gravame. Eccezione però rigettata dalla Corte territoriale, per la quale la notifica a mezzo di posta ordinaria andava di fatto considerata come " tentata" presso l'indirizzo mail del difensore. E in quanto vi era stata l'accettazione da parte del sistema, la mancanza della ricevuta di avvenuta consegna - che invece sarebbe stata generata utilizzando la Pec - doveva portare a considerare la notifica nulla, ma non inesistente, come sosteneva la ricorrente.

I principi ribaditi
La Cassazione ha deciso il ricorso in base al precedente nomofilattico delle sezioni Unite civili (n. 14916/2016) secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto. Quindi l'inesistenza sussiste solo quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Infatti, ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale rientra nell'ambito della nullità.
La Cassazione indica che tali elementi costitutivi vanno ravvisati:
- nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato dotato della possibilità giuridica di compiere la specifica attività rendendo così individuabile ed "esistente" il potere esercitato;
- nella fase di consegna equiparabile a uno degli esiti positivi della notificazione come previsti dalla legge, da cui restano esclusi solo i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente. Ipotesi in cui la notifica è soltanto tentata e non compiuta effettivamente quindi totalmente omessa o appunto inesistente.

La bussola per i giudici
La nullità è ravvisabile ogni qualvolta via sia comunque il raggiungimento di un esito positivo a seguito della notifica irrituale. Come succede nel caso di ricevimento del messaggio di avvenuta consegna.
Invece è sicuramente predicabile l'inesistenza della notifica a fronte di un esito chiaramente negativo, come indiscutibilmente è quello della restituzione della mail al mittente.
Più dubbi sono i casi in cui non si può affermare con certezza il ricorrere di una delle due ipotesi. Ossia l'avvenuta conoscenza o la restituzione al mittente.
La Cassazione in casi siffatti fornisce una bussola ai giudici di merito affermando che l'inesistenza non è in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla "bipartizione tra l'atto e il non atto".
In conclusione, l'inesistenza ricorre quando si può indiscutibilmente affermare che non sussista un atto riconoscibile come"notificazione": e il giudice deve verificare la sussistenza di quegli elementi che si possano ritenere sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, per ritenere quest'ultima esistente anche se affetta da nullità.
L'invio presso una casella di posta ordinaria è certamente tale da incidere sulla capacità comunicativa dell'atto oltre che sulla possibilità di documentare l'avvenuta ricezione, ma ciò non significa che sia mancata una fase di consegna. Non è cioè consentita l'assimilazione al caso della restituzione al mittente che depone certamente per l'inesistenza della notificazione.
La regolare notificazione telematica certamente si perfeziona, per il mittente, quando viene generata la ricevuta di accettazione. Anche se questa prova solo l'avvenuta spedizione di una Pec. La ricezione del dato telematico da parte del gestore di posta elettronica del mittente, comporta però di regola l'avvio del flusso telematico verso il destinatario.
In caso tale dato sia mancante come nell'ipotesi di utilizzo della posta ordinaria la notificazione risulta comunque almeno tentata e non inesistente, in quanto eseguita presso una casella che non è estranea al destinatario se tale indirizzo sia stato indicato dalla parte nei suoi atti difensivi.
Non si può perciò parlare di notificazione inesistente se si è verificata l'accettazione dell'atto da parte del gestore della posta elettronica ordinaria che fa presumere il successivo transito telematico dei dati trasmessi al destinatario. Si verifica di fatto la non conoscibilità degli esiti di tale transito in termini di contenuto, leggibilità o concreta lettura da parte del destinatario. Ma non essendoci riscontro della totale assenza del transito dei dati telematici, non si può neanche affermarne l'inesistenza. Da ciò scatta la nullità della notificazione, in quanto l'iter errato non consente di giungere al perfezionamento della notifica che coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna che è la sola che permette di avere prova del fatto che l'atto sia pervenuto, completo, leggibile e nei termini. In effetti l'invio dell'atto di impugnazione su un' e-mail ordinaria manca di quel corredo di certezza della comunicazione che consente alla notificazione di generare il proprio effetto utile di avvenuto tempestivo adempimento anche se poi la mail non sia stata in concreto letta come al contrario avviene quando sia inviata all'indirizzo di posta certificata del destinatario.

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