Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 27 febbraio ed il 3 marzo 2023

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) azione revocatoria e litisconsorzio necessario; (ii) atto di rinuncia dell'unico creditore ed estinzione del processo esecutivo; (iii) ricorso per cassazione e associazione non riconosciuta; (iv) notifica di un atto a mani proprie e querela di falso; (v) spese di giudizio, condanna per responsabilità aggravata ed abuso dello strumento processuale; (vi) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, domanda riconvenzionale e riflessi sulla competenza; (vii) rimessione in termini ed infedele patrocinio del difensore; (viii) validità della procura tra procedimento cautelare e giudizio di merito.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

LITISCONSORZIO NECESSARIOCassazione n. 5816/2023
L'ordinanza riafferma, in tema di azione revocatoria, che il creditore il quale agisca in giudizio evocando, come litisconsorti ex articolo 102 cod. proc. civ., la società debitrice alienante e quella acquirente del bene oggetto del contratto del quale è stata domandata l'inefficacia, ha diritto – ove sia stato costituito regolarmente il contraddittorio nei confronti di una delle due società ma l'altra si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione – ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest'ultima; di talché il giudice, ove verifichi l'estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci ai quali si sono trasmessi, in successione, i rapporti giuridici della società.

ESECUZIONE FORZATACassazione n. 5921/2023
La decisione rinsalda il principio secondo cui l'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 5991/2023
Enunciando il principio di diritto, la decisione afferma che il ricorso per cassazione che venga proposto da un'associazione non riconosciuta senza l'indicazione della persona fisica che abbia la direzione o la presidenza secondo gli accordi degli associati e senza che tale indicazione nemmeno figuri nella procura rilasciata per il ricorso, recante una firma illeggibile, è inammissibile per mancata dimostrazione della capacità processuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 c.p.c.

NOTIFICAZIONI Cassazione n. 6028/2023
La pronuncia riafferma che, in caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni – penalmente sanzionate, se mendaci, ex articolo 495 c.p. – rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso.

SPESE PROCESSUALICassazione n. 6124/2023
La decisione riafferma che, in tema di spese processuali, la condanna per responsabilità aggravata, a norma dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c. presuppone un abuso del processo, intendendo per tale ogni domanda o eccezione "ictu oculi" infondata.

COMPETENZACassazione n. 6232/2023
L'ordinanza accogliendo il regolamento di competenza, rinsalda il principio secondo il quale, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'articolo 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'articolo 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex articolo 45 c.p.c.

RIMESSIONE IN TERMINI Cassazione n. 6456/2023
La pronuncia riafferma che la rimessione in termini, disciplinata dall'articolo 153 c.p.c., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacché attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale ed il professionista incaricato ai sensi dell'articolo 83 c.p.c. che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte.

NOTIFICAZIONI Cassazione n. 6457/2023
L'ordinanza, nel ribadire che è valida la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, che segua un procedimento cautelare, eseguita non alla parte personalmente ma nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore in occasione del procedimento cautelare, purché dal tenore della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito, specifica che,a fronte della eccepita nullità della notificazione, costituisce onere del notificante provare che la procura conferita dalla controparte fosse valida per la fase cautelare e per i successivi gradi.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Litisconsorzio necessario – Azione revocatoria – Creditore – Evocazione in giudizio quali litisconsorti l'alienante e l'acquirente – Estinzione della società alienante per cancellazione dal registro delle imprese – Conseguenze – Integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci – Necessità – Fenomeno successorio – Sussistenza – Concessione termine per la corretta instaurazione del contraddittorio – Necessità. (Cc, articoli 2901 e 2902; Cpc, articoli 102 e 331)
In tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, come litisconsorti ex articoo 102 cod. proc. civ., la società debitrice alienante e quella acquirente del bene oggetto del contratto del quale è stata domandata l'inefficacia, ha diritto – ove sia stato costituito regolarmente il contraddittorio nei confronti di una delle due società ma l'altra si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione – ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest'ultima; di talché il giudice, ove verifichi l'estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci ai quali si sono trasmessi, in successione, i rapporti giuridici della società (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza gravata in quanto la corte territoriale, anziché decidere la causa, era tenuta ad ordinare, ai sensi dell'articolo 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società alienante, cancellata dal registro delle imprese in epoca successiva all'originaria introduzione del giudizio di primo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 maggio 2019, n. 13593; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 marzo 2019, n. 8065; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 ottobre 2016, n. 21105; Cassazione, sezione civile V, sentenza 27 maggio 2015, n. 10934; Cassazione, sezione civile L, sentenza 31 luglio 2013, n. 18364; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 novembre 2011, n. 23068; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 22 aprile 2010, n. 9523; Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 luglio 2003, n. 11150; Cassazione, sezione civile II, sentenza 5 luglio 2000, n. 8952).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5816 – Presidente Scarano – Relatore Condello

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Rinuncia dell'unico creditore – Estinzione del processo esecutivo – Sussistenza – Fondamento e conseguenze. (Cpc, articoli 306, 474, 499, 629 e 630)
L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa: ne deriva che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori (Nel caso di specie, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza che aveva confermato, anche in sede di gravame, la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, la Suprema Corte, assicurando continuità all'orientamento più recente emerso in sede di legittimità ed incline ad attribuire al provvedimento di estinzione adottato dal giudice dell'esecuzione natura dichiarativa e ricognitiva di un'estinzione già verificatasi, di per sé pertanto preclusiva di altri interventi, ha disatteso la doglianza con la quale parte ricorrente, sollevando la questione di diritto relativa alla determinazione del momento in cui si produce l'estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia agli atti, ne aveva sollecitato la rimessione alle Sezioni Unite, ravvisando sul punto l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 21 novembre 2017, n. 27545; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 5 maggio 2017, n. 10939; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 gennaio 2014, n. 61; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 marzo 2008, n. 6885).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5921 – Presidente Rubino – Relatore Condello

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Ricorso proposto da associazione non riconosciuta – Mancata indicazione nell'atto e nella procura della persona fisica avente la direzione o la presidenza secondo gli accordi degli associati – Inammissibilità del ricorso. (Cc, articoli 36 e 38; Cpc, articoli 75, 83 e 366)
Il ricorso per cassazione che venga proposto da un'associazione non riconosciuta senza l'indicazione della persona fisica che abbia la direzione o la presidenza secondo gli accordi degli associati e senza che tale indicazione nemmeno figuri nella procura rilasciata per il ricorso, recante una firma illeggibile, è inammissibile per mancata dimostrazione della capacità processuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 11 ottobre 1984, n. 5100).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 28 febbraio 2023, n. 5991 – Presidente Frasca – Relatore Graziosi

Procedimento civile – Notificazioni – Notificazione in mani proprie – Coincidenza tra destinatario dell'atto e consegnatario – Desumibilità dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario – Conseguenze. (Cc, articolo 2700; Cp, articolo 495; Cpc, articoli 137, 138 e 221)
In caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni – penalmente sanzionate, se mendaci, ex articolo 495 cod. pen. – rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, in accoglimento del gravame proposto dall'amministrazione comunale controricorrente avverso la decisione di prime cure, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dalla ricorrente avverso relate di notifica relative a verbali di accertamento concernenti violazioni del Codice della Strada; nella circostanza, osserva il giudice di legittimità, la corte d'appello non si è attenuta ai suesposti principi, obliterando il rilievo che l'accertamento fidefaciente, implicito anche nella mera relata di consegna "a mani proprie", deriva dalla richiesta di identificazione del pubblico ufficiale e dalla risposta del ricevente qualificatosi come il vero destinatario, il quale così si espone, in caso di mendacio, a responsabilità penale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 agosto 2021, n. 22225).
• Cassazione, sezione I civile, ordinanza 28 febbraio 2023, n. 6028 – Presidente Acierno – Relatore Parise

Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità aggravata – Art. 96, comma 3, c.p.c. – Applicabilità – Presupposti – Abuso dello strumento processuale – Necessità. (Cpc, articolo 96)
In tema di spese processuali, la condanna per responsabilità aggravata, a norma dell'articolo 96, terzo comma, cod. proc. civ., presuppone un abuso del processo, ed è abuso ogni domanda o eccezione "ictu oculi" infondata (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata con la quale la corte del merito, respingendo il gravame, aveva condannato i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente della somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, cod. proc. civ.; in particolare, nell'escludere l'esistenza di un contrasto nell'interpretazione della richiamata disposizione, la Corte regolatrice ha osservato che non sussiste alcuna contraddizione tra le decisioni che hanno subordinato la condanna pronunciata ex articolo 96, comma terzo, cod. proc. civ., all'accertamento d'un "abuso del processo", e quelle che l'hanno subordinata all'accertamento d'una condotta colposa; infatti, qualsiasi "abuso del processo" esige pur sempre una condotta colposa: un "abuso incolpevole" non sarebbe né un abuso, né una condotta sanzionabile; pertanto, conclude il giudice di legittimità, sostenere che la condanna ex articolo 96, terzo comma, cod. proc. civ. presuppone un abuso del processo, equivale a sostenere che la suddetta condanna presupponga una condotta colposa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25041; Cassazione, sezione civile L, sentenza 15 febbraio 2021, n. 3830; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 24 settembre 2020, n. 20018; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29812; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 luglio 2019, n. 17814; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 novembre 2017, n. 28658; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 settembre 2016, n. 19285; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 luglio 2016, n. 15017; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 novembre 2014, n. 24546).
• Cassazione, sezione III civile, sentenza 1° marzo 2023, n. 6124 – Presidente Scarano – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Competenza – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace – Formulazione domanda riconvenzionale eccedente per valore i limiti di competenza del giudice adito – Conseguenze – Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola domanda riconvenzionale – Necessità – Rimessione al giudice superiore dell'intera causa – Regolamento di competenza d'ufficio – Ammissibilità. (Cpc, articoli 7, 38, 40, 45 e 645)
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'articolo 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'articolo 38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex articolo 45 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte, accogliendo il regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal tribunale, ha dichiarato la competenza del giudice di pace originariamente adito in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del predetto tribunale in ordine alla domanda riconvenzionale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2237; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 gennaio 2015, n. 272).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 2 marzo 2023, n. 6232 – Presidente Lombardo – Relatore Tedesco

Procedimento civile – Atti processuali – Termini – Rimessione in termini – Infedele patrocinio del difensore – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 83 e 153, 391-bis e 395)
La rimessione in termini, disciplinata dall'articolo 153 cod. proc. civ., non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte, quale la circostanza dell'infedeltà del legale che non abbia dato esecuzione al mandato difensivo, giacché attinente esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte sostanziale ed il professionista incaricato ai sensi dell'articolo 83 cod. proc. civ. che può assumere rilevanza soltanto ai fini di un'azione di responsabilità promossa contro quest'ultimo, e non già, quindi, spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte (Nel caso di specie, oltre che per tardività per inosservanza del termine perentorio per la sua proposizione, la Suprema Corte, richiamando l'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione ed istanza di correzione di errore materiale proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza che aveva definito l'opposizione esecutiva proposta da quest'ultimo avverso un atto di pignoramento promosso dal controricorrente, rilevando l'originaria tardività del ricorso introduttivo del giudizio e cassando senza rinvio la sentenza impugnata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 7 luglio 2022, n. 21649; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 maggio 2020, n. 8993; Cassazione, sezione civile I, sentenza 17 novembre 2016, n. 23430; Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 marzo 2011, n. 5260).
• Cassazione, sezione III civile, sentenza 3 marzo 2023, n. 6456 – Presidente Frasca – Relatore Sestini

Procedimento civile – Notificazioni – Notifica dell'atto introduttivo – Nel domicilio eletto da controparte presso il difensore del pregresso procedimento cautelare – Validità – Presupposti – Mandato conferito anche per i successivi gradi del giudizio – Necessità – Onere della prova. (Cost, articoli 24 e 111; Cc, articoli 47 e 2697; Cpc, articoli 83, 141, 145, 161, 383, 669-terdecies e 700)
È valida la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, che segua un procedimento cautelare, eseguita non alla parte personalmente ma nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore in occasione del procedimento cautelare, purché dal tenore della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito. In particolare, a fronte della eccepita nullità della notificazione, è onere del notificante provare che la procura conferita dalla controparte fosse valida per la fase cautelare e per i successivi gradi (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuto il potere di rappresentanza e difesa circoscritto al solo giudizio cautelare, e ritenuta pertanto la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di merito e, conseguentemente, degli atti successivi, ha accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente e cassato la sentenza impugnata, rimettendo le parti, ex articolo 383, comma 3, cod. proc. civ., innanzi al tribunale competente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 luglio 2014, n. 17221; Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 giugno 2009, n. 14641).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 3 marzo 2023, n. 6457 – Presidente Frasca – Relatore Sestini

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