Civile

Gioco del Lotto, senza scontrino niente incasso: la denuncia di smarrimento non basta

Lo scontrino è l'unico titolo che legittima il possessore a riscuotere le vincite nel caso la giocata risulti vincente

di Pietro Alessio Palumbo

Proprio perché lo scontrino costituisce un titolo di legittimazione ai sensi della normativa civilistica, solo il suo possesso è idoneo ad attestare la giocata da parte del detentore, e ad autorizzare l'incasso dell'eventuale vincita. In altri termini, ha evidenziato la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.33576/2022 il giocatore del Lotto ha diritto ad ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto che sotto questo profilo non gode di alcuna caratteristica di autonomia ed astrazione, ma perché le regole del contratto di lotteria, gliela attribuiscono in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso.

Il caso esaminato
Nella curiosa vicenda il ricorrente aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale, il ministero dell'Economia - Direzione Dogane e Monopoli (oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e Lottomatica Group spa - esponendo: di aver effettuato presso la ricevitoria della moglie sette giocate al lotto ma di avere smarrito, prima dell'estrazione, uno dei relativi scontrini. Lo smarrimento era stato denunciato alle competenti autorità prima dell'estrazione. La giocata rappresentata dal biglietto smarrito era poi risultata vincente. Tuttavia Lottomatica aveva rifiutato il pagamento della somma oggetto di vincita non essendo stato presentato il biglietto vincente.

La tesi del ricorrente
Secondo la tesi interpretativa posta a base del contenzioso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, lo scontrino di gioco sarebbe assimilabile ad un titolo di legittimazione, ovvero ad un cosiddetto "titolo improprio". Da questo presupposto conseguirebbe che il documento di legittimazione non incorpora il diritto indicato, ma esaurirebbe la sua funzione sotto il profilo prettamente probatorio. Pertanto, lo smarrimento del biglietto di gioco non determinerebbe l'impossibilità di incassare la vincita quale controprestazione contrattuale, bensì potrebbe determinare, al più, il venir meno della prova, che potrebbe peraltro essere fornita in altro modo - come nel caso di specie avendo il ricorrente provato la paternità dello scontrino - in tal modo consentendo la corresponsione e l'incasso della vincita.

La posizione dei giudici di legittimità
Secondo la Corte di Cassazione il possesso dello scontrino integro e la sua consegna nel termine di 60 giorni sono, secondo la normativa che regola il gioco del lotto, condizioni indefettibili per il pagamento delle vincite. Peraltro nella fattispecie in questione il ricorrente aveva ammesso e persino documentato di aver smarrito il biglietto anteriormente alla estrazione; alla quale dunque per quanto inequivocabilmente previsto dalla disciplina di riferimento non aveva nemmeno partecipato; per cui a maggior ragione non poteva risultare vincitore e tantomeno rivendicare il pagamento della vincita.
In altre parole lo scontrino del Lotto, rilasciato dal ricevitore dopo ogni giocata, riepiloga tutte le informazioni relative alla giocata stessa. Lo scontrino è quindi l'unico titolo che legittima il possessore a riscuotere le vincite nel caso la giocata risulti vincente. Lo scontrino è anonimo e se viene malauguratamente smarrito non ha più modo di comprovare la giocata; perdendosi il diritto a richiedere il pagamento della vincita. Allo stesso tempo lo scontrino non deve risultare deteriorato e illeggibile nei suoi elementi essenziali o verrà considerato nullo; e in caso di vincita non verrà riconosciuto il premio ma semmai restituito l'importo giocato. Poiché tali condizioni negoziali risultano portate a conoscenza dei giocatori con l'affissione del regolamento nei locali di vendita dei biglietti, ed implicitamente accettate dagli stessi con l'acquisto del biglietto, esse sono considerate vincolanti tra le parti.

Non è un titolo di credito
Occorre a questo punto ricordare che il biglietto di questa lotteria, come le ricevute di tutte le altre lotterie, non è riconducibile tra i titoli di credito ex articolo 1992 del codice civile perché non dotato dei requisiti di letteralità ed autonomia che connotano i predetti titoli: esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell'articolo2002 del suddetto codice. E cioè documento atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi come tale idoneo, per un verso a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore, e per l'altro verso a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita, non incorporando il diritto indicato.
In altri termini il giocatore ha diritto ad ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nello scontrino, che sotto questo profilo non gode di alcuna caratteristica di autosufficienza, bensì perché le clausole contrattuali prevedono che gli sia assegnata all'atto di puntuali condizioni specificate nella regolamentazione. Da ciò consegue che è fondamentale, al fine di stabilire se sia maturato il diritto ad ottenere detta prestazione di vincita, osservare la normativa e le metodologie di riferimento.

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