Civile

Notifica della cartella irregolare se non viene affisso l'avviso di avvenuto deposito alla porta del destinatario

I giudici di merito avevano già rivelato l'irregolarità di una cartella

immagine non disponibile

di Giampaolo Piagnerelli

In caso di temporanea assenza del contribuente ai fini della corretta notifica è prevista una doppia formalità integrativa, costituita dall'affissione alla porta dell'abitazione del destinatario a opera del notificatore di un avviso di avvenuto deposito a cui poi segue una seconda formalità relativa alla notizia dell'avvenuto deposito che il notificatore deve dare al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 15255/21. In data 18 febbraio 2013 Equitalia Sud spa ha notificato a un contribuente un avviso di iscrizione ipotecaria sui beni immobili di sua proprietà per mancato pagamento di una serie di cartelle esattoriali nonché gli avvisi di intimazione richiedendo il pagamento degli importi delle cartelle. Il contribuente ha eccepito di non aver mai ricevuto le richiamate cartelle e quindi ha proposto ricorso sia contro l'iscrizione di ipoteca sia avverso gli avvisi di intimazione.

La Ctp ha riconosciuto parzialmente ragione al contribuente, confermando l'iscrizione ipotecaria, ma disconoscendo e annullando l'avviso di intimazione inerente alla cartella medesima. Anche la Ctr ha rilevato l'irregolarità della notifica della cartella. Proprio per questo Equitalia ha proposto appello in Cassazione. I Supremi giudici hanno richiamato il principio secondo cui in caso di temporanea assenza del destinatario è prevista una doppia formalità integrativa, costituita dall'affissione alla porta dell'abitazione del destinatario a opera del notificatore di un avviso di avvenuto deposito cui deve seguire la notizia dell'avvenuto deposito che il notificatore deve dare val destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

I Supremi giudici hanno concluso dando ragione al contribuente in quanto hanno verificato che l'inesistenza/nullità di una delle cartelle esattoriali si fondava in primis sull'accertamento di cui alla sentenza resa dalla Ctp di Bari ovvero la decisione n. 1463/15/14, divenuta nel frattempo irrevocabile e non più censurabile sulla validità della notifica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©