Civile

Contratti di agenzia in Italia: red-flags per le case di moda

Breve panoramica sulla normativa nazionale dei contratti di agenzia, ponendo in luce gli aspetti fondamentali della disciplina e, in secondo luogo, sarà utile evidenziare le peculiarità di tale fattispecie che, spesso, costituiscono insidie per le mandanti

di Daniela Della Rosa e Jacopo Cordiano *

Il contratto di agenzia rappresenta uno dei più importanti strumenti posti a disposizione degli imprenditori che intendano creare una propria rete di promozione del prodotto. Tale strumento acquista una particolare rilevanza soprattutto nell'ambito del settore fashion e viene utilizzato, tra gli altri, dalle nuove case di moda e del lusso le quali ricercano un canale per espandere la diffusione del proprio brand.

Risulta, dunque, di particolare interesse offrire, in primo luogo, una breve panoramica sulla normativa nazionale dei contratti di agenzia, ponendo in luce gli aspetti fondamentali della disciplina e, in secondo luogo, sarà utile evidenziare le peculiarità di tale fattispecie che, spesso, costituiscono insidie per le mandanti.

Il contratto di agenzia e la normativa nazionale

All'interno dell'ordinamento nazionale, il contratto di agenzia è regolato dagli artt. 1742 ss. c.c. In particolare, con il contratto di agenzia, l'imprenditore, affida ad un agente l'incarico, con carattere di stabilità, di promuovere la conclusione di contratti per la commercializzazione dei propri beni, nell'ambito di una zona territoriale assegnatagli.

L'attività dell'agente, il quale viene a sua volta qualificato come un imprenditore che, pertanto, sopporta il rischio economico della propria attività, si sostanzia nel procacciamento della clientela e degli affari per l'imprenditore, mediante la trasmissione a quest'ultimo degli ordini che raccoglie in una determinata zona.

Come retribuzione per l'attività svolta, all'agente spetta il diritto alla provvigione, ossia un corrispettivo determinato in misura proporzionale al numero e all'entità degli affari conclusi per conto della mandante.

Il contratto di agenzia rappresenta un tipico contratto di durata, che può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato, con o senza esclusiva. A seguito della cessazione del rapporto, l'agente può avere diritto ad un'equa indennità, secondo le condizioni e con le modalità di calcolo previste dall'art. 1751 c.c. Tale indennità è esclusa in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'agente, di recesso esercitato da quest'ultimo o di cessione a un terzo dei diritti derivanti dal contratto di agenzia.

I contratti di agenzia nel settore moda

Tra i vari strumenti disponibili sul mercato per la diffusione e la vendita dei prodotti fashion, assumono particolare rilievo i contratti di agenzia, i quali si collocano tra i principali canali di distribuzione e commercializzazione del settore.

Il contratto di agenzia, infatti, presenta indubbi vantaggi per l'imprenditore, in quanto consente alla casa di moda:

- da un lato, di effettuare una distribuzione capillare sul territorio, affidando a soggetti specializzati il rapporto diretto di vendita con la clientela;

- dall'altro, di investire risorse limitate. Si tratta, invero, di dotare l'agente degli strumenti necessari per la promozione del prodotto (look books, guidelines e reportistica) e di mantenere un adeguato flusso informativo durante la fase promozionale. Inoltre, anche dal punto di vista strettamente economico, l'investimento necessario per l'implementazione di una rete agenziale è certamente inferiore rispetto ad altre formule distributive.

Tuttavia, contraltare di quanto precede sono vincoli onerosi per la casa mandante, sia in termini di limitati strumenti per "uscire" dal rapporto sia in termini di indennità dovute all'agente. Il contratto di agenzia, infatti, è soggetto ad una specifica e peculiare disciplina nel nostro ordinamento che tende a tutelare la posizione dell'agente, rendendo gravoso per la casa mandante svincolarsi dal rapporto.

Red-flags

Tenuto conto dello specifico ambito di mercato in esame, si evidenziano di seguito le principali criticità che le case di moda, in primis ove in fase iniziale della propria attività, dovrebbero cautamente valutare nel momento in cui intendono iniziare un rapporto di agenzia. Criticità che, come detto, si presentano nel momento in cui è la casa di moda mandante a voler mettere fine al rapporto agenziale.

• Indennità di cessazione del rapporto: quando spettano all'agente?

Alla cessazione del rapporto di agenzia – salvo i casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'agente, di recesso di quest'ultimo o di cessione a un terzo dei diritti derivanti dal contratto di agenzia – l'agente ha diritto al trattamento indennitario al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

a. aver procurato nuovi clienti o aver incrementato gli affari dei clienti esistenti, e che la mandante continui a trarre un vantaggio dall'attività dell'agente;

b. che il pagamento dell'indennità sia equo rispetto alle provvigioni che l'agente perderà a causa della risoluzione del contratto;

c. che le indennità vengano richieste entro e non oltre un anno dalla cessazione del contratto.

• Indennità di cessazione del rapporto: a quanto ammontano?

L'ammontare delle indennità non può superare un importo pari a un anno di provvigioni, calcolato sulla base della media delle provvigioni percepite negli ultimi cinque anni (o per quanti anni siano state pagate le provvigioni, se inferiori a cinque).

• Cosa esclude il diritto dell'agente al trattamento indennitario?

In primo luogo, l'agente perde il diritto alle indennità quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Perché l'inadempimento possa comportare l'estinzione del diritto all'indennità di scioglimento del rapporto, pertanto, non è sufficiente che sia di "non scarsa importanza", ma deve essere di una gravità tale da non poter più in alcun modo consentire la prosecuzione del contratto.

In secondo luogo, l'agente perde il diritto alle indennità anche in assenza di giusta causa per il recesso dal rapporto, nelle ipotesi in cui non ricorrono le condizioni di cui al paragrafo precedente, ossia quando:

d.non ha procurato nuovi clienti o non ha incrementato gli affari dei clienti esistenti, e la mandante non trarrà alcun vantaggio per il futuro dall'attività dell'agente;

e. il pagamento dell'indennità è iniquo rispetto alle provvigioni che l'agente perderà a causa della risoluzione del contratto;

f. le indennità vengano richieste oltre un anno dalla cessazione del contratto.

Come formalizzare la cessazione del rapporto

Il momento della formalizzazione della cessazione del rapporto è essenziale. Pur in ipotesi di grave inadempimento dell'agente, non è consentito alla casa mandante di porre fine al rapporto senza alcuna formalità.

Al contrario, è necessario che, contestualmente a quanto precede, la casa mandante indichi espressamente le ragioni per le quali si intende porre fine a rapporto, elencando specificamente gli inadempimenti perpetrati dall'agente e la loro gravità.

Gli ordini in corso al momento della cessazione del rapporto: cosa spetta all'agente uscente?

L'agente mantiene il diritto a ricevere le provvigioni per gli affari conclusi dopo la cessazione del rapporto di agenzia, purché:

- l'offerta per tali affari sia pervenuta prima della cessazione del rapporto;

- gli affari si siano conclusi entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto.

• Le clausole risolutive per mancato raggiungimento del target di vendita

Spesso accade che all'interno del contratto di agenzia siano previste clausole mediante le quali si impone all'agente il raggiungimento di obiettivi minimi di vendita. Tale clausola, accompagnata alla clausola risolutiva espressa, presupponendo che le parti abbiano valutato come particolarmente grave l'ipotesi di inadempienza ai target di vendite stabiliti, comporterebbe – almeno in teoria – il venir meno del diritto dell'agente al pagamento delle indennità di cessazione del rapporto.

Tuttavia, preme sottolineare che la recente giurisprudenza in tema di contratti di agenzia ha assunto un atteggiamento particolarmente cautelativo rispetto agli agenti, ritenendo opportuno, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, la valutazione della gravità dell'inadempimento, ad esempio verificando se, in concreto, la differenza tra il risultato raggiunto dall'agente e il target di vendita possa qualificarsi come un inadempimento talmente grave da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

*a cura degli Avv.ti Daniela Della Rosa – Partner Studio Legale Internazionale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP e .Jacopo Cordiano – Counsel


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