Civile

L'assoluzione con la formula il fatto non sussiste non esonera il giudice civile dal riesame dei fatti emersi ai fini del risarcimento

Ma il titolo della responsabilità civile deve essere diverso da quello della responsabilità penale

di Mario Finocchiaro

Ai sensi degli articoli 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) Cpp, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto nella sua materialità o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato e non coincidenti con l'illecito dedotto nel giudizio civile di danno. In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale. In altri termini, l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula il fatto non sussiste non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale. Questo il principio espresso dalla Sezione II della Cassazione con l 'ordinanza 30 gennaio 2023 n. 2659.

I precedenti
Conforme, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'articolo 530, comma 2, Cpp; inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'articolo 652 Cpp, nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale, Cassazione, sentenza 11 marzo 2016, n. 4764 (nello stesso senso, Cassazione, ordinanza 13 novembre 2013, n. 25338 e sentenza 11 febbraio 2011, n. 3376, che, in relazione ad un infortunio sul lavoro cagionato da una macchina raddrizzatrice di filo di ferro sprovvista di idoneo dispositivo di blocco e di schermo di protezione, ha confermato la pronunzia dei giudici di merito che aveva ritenuto che la sentenza penale, in parte assolutoria ex art. 530, comma 2, Cpp e in parte - quanto alle violazioni antinfortunistiche - dichiarativa della prescrizione, non avesse alcuna efficacia preclusiva, per cui, dopo aver proceduto ad un autonomo accertamento dei fatti, ha affermato la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 Cc).
Nella stessa ottica, pur esse ricordate in motivazione, cfr.:
- nel senso che l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 Cpp, nel giudizio civile di danno, nel quale - attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale, Cassazione, sentenza 25 novembre 2021, n. 36638 (conformi: Cassazione, sentenze 31 maggio 2010, n. 13212 e 14 febbraio 2006, n. 3193, in Archivio giuridico circolazione e sinistri, 2007, p. 61);
- per la precisazione che l'assoluzione dell'imputato secondo la formula perché il fatto non sussiste non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale, Cassazione, sentenza 21 aprile 2016, n. 8035, in Guida al diritto, 2016, fasc. 29, p. 38 (con nota di M. Piselli, La perizia dei sanitari va ancorata al grado di specializzazione), che ha annullato la decisione con cui il giudice di merito, sul presupposto dell'intervenuta assoluzione, in via definitiva, di due medici dal delitto di lesioni personali, ne aveva per ciò solo escluso - ai sensi dell'articolo 652 Cpp - la responsabilità civile, omettendo di valutare l'incidenza del loro contegno rispetto sia alla lamentata lesione dell'autonomo dritto del paziente ad esprimere un consenso informato in ordine al trattamento terapeutico praticatogli, sia all'accertata mancata disinfezione della camera operatoria, all'origine della contaminazione ambientale individuata come causa del danno alla salute dal medesimo subito.

Rapporti tra giudizio penale e civile
Analogamente, in altre occasione, si è affermato:
- in tema di rapporti tra il giudizio penale e quello civile, il giudicato penale produce gli effetti preclusivi previsti dall'articolo 652 Cpp solo quando contiene un effettivo accertamento dell'insussistenza del fatto o dell'impossibilità di attribuirlo all'imputato e non quando l'assoluzione sia motivata con la mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine al fatto o all'attribuibilità di esso all'imputato, Cassazione, sentenza 19 maggio 2003, n. 7765, in Foro italiano, 2003, I, c. 2314;
- la sentenza di assoluzione di cui all'articolo 652 Cpp ha effetto di giudicato solo relativamente al punto che il fatto non sussiste (quando questa sia la formula assolutoria) e non che il fatto sussiste (quando l'imputato sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato). Ne consegue che la sussistenza di una insidia stradale, fonte di responsabilità ex articolo 2043 Cc per l'ente gestore, non può essere affermata sul presupposto della decisione assolutoria resa sul punto dal giudice penale sulla base della seconda delle sopra riportate formule, ma deve essere oggetto di apposito accertamento in sede civile; accertamento che, se vi sia stato e sia sorretto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità, Cassazione, sentenza 3 dicembre 2002, n. 17166, che ha, fra l'altro, ritenuto immune da vizi logici l'iter argomentativo in base al quale il giudice di merito aveva affermato la sussistenza di un'insidia stradale e la responsabilità dell'ente gestore nel caso di una piazzola di sosta e di un adiacente sentiero di proprietà privata, terminante con uno strapiombo, non segnalato dall'Anas al fine di impedirne l'accesso ai pedoni).
Sempre sul rapporto fra giudizio penale e quello civile, si è precisato, in sede di legittimità:
- mentre secondo l'articolo 25 del codice di procedura penale abrogato l'azione civile era preclusa ove in sede penale fosse stato dichiarato non essere sufficiente la prova che il fatto sussistesse o che l'imputato l'avesse commesso, in virtù degli articoli 652 e 654 del codice di procedura penale vigente - che non ha riprodotto la norma citata - il giudicato penale di condanna o di assoluzione (rispettivamente nell'ambito del giudizio civile di danni - nel caso dell'articolo 652 Cpp - e nell'ambito degli altri giudizi civili - nell'ipotesi di cui all'articolo 654 Cpp) ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato, ma non anche quando l'assoluzione sia determinata dal diverso accertamento della mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine all'uno o all'altro Cassazione, sentenza 30 agosto 2004, n. 17401;

Sentenza di condanna e risacimento danni
- in tema di risarcimento dei danni, se il danneggiato si costituisce parte civile nel procedimento penale, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento spiega efficacia di giudicato nel confronti suoi e di quanti furono parte in quel giudizio, ma la sua partecipazione al giudizio penale non preclude al danneggiato la possibilità di agire autonomamente in sede civile nei confronti di altri che ritenga - in ipotesi - corresponsabili nell'evento , nel qual caso il giudice civile potrà e dovrà procedere ad una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice penale, Cassazione, sentenza 10 agosto 2004 n. 15408, in Archivio giuridico circolazione e sinistri, 2006, p. 114;

Deroghe all'autonomia tra giudizio penale e civile
- il codice di procedura penale del 1988 detta la regola, innovativa e generale, dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale, regola rispetto alla quale le norme di cui agli articoli 651 e 652 Cpp costituiscono, pertanto, altrettante eccezioni. Esse, unitamente con i successivi articoli 653 e 654, individuano, in realtà, tre categorie di giudizi, quello (civile e amministrativo) di danno, quello disciplinare, ed infine, genericamente, altri giudizi civili e amministrativi. Ne consegue che, se nell'ambito degli "altri giudizi civili o amministrativi", la sentenza di assoluzione o di condanna fa indifferentemente stato, "tout court", sui fatti accertati dal giudice penale e rilevanti ai fini della decisione, quanto, invece, al giudizio civile per danni: 1) la sentenza di condanna di cui all'articolo 651 Cpp ha efficacia di giudicato solo con riferimento all'accertamento del fatto - reato, della sua illiceità penale, della sua commissione da parte dell'imputato, ma non fa stato su tutti i fatti accertati nel corso del processo penale; 2) la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato solo con riferimento all'accertamento che il fatto non sussiste, che l'imputato non l'ha commesso, che è stato compiuto in presenza dell'esimente di cui all'articolo 51 Cpp (non anche, pertanto, con riferimento alle altre ipotesi assolutorie, quali la mancanza dell'elemento psicologico del reato, l'esistenza di una causa di giustificazione diversa da quella dell'articolo 51, l'esistenza di una causa di non imputabilità o non punibilità dell'autore del reato); 3) la sentenza di non doversi procedere (che ha per oggetto esclusivamente l'accertamento di una situazione processuale di inesistenza di una condizione di procedibilità, ex articolo 529 Cpp, ovvero di esistenza di una causa di estinzione del reato, ex articolo 531 Cpp) non ha mai efficacia di giudicato nei confronti dell'imputato (né a suo favore, né contro di lui), in quanto l'oggetto della decisione non è il previo accertamento del fatto - reato, onde passare alla successiva declaratoria di non doversi procedere, bensì l'accertamento dell'inesistenza di una condizione di procedibilità o di estinzione del reato stesso., Cassazione, sentenza 2 agosto 2004, n. 14770;
- la sentenza irrevocabile di assoluzione dell'imputato pronunziata in seguito a dibattimento, ha, ai sensi dell'articolo 652 Cpp vigente (come dell'articolo 25 di quello anteriore) efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, ed esplica la medesima efficacia nel giudizio civile di risarcimento da questi proposto contro parti diverse da quella assolta in sede penale, ma fondato sui medesimi fatti, l'esclusione dei quali in sede penale comporta il rigetto della domanda risarcitoria in sede civile, Cassazione, sentenze 22 giugno 2004, n. 11605 e 9 marzo 2004, n. 4775;

Prima del nuovo Cpp
Nel senso, infine, che alla sentenza istruttoria di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento soggettivo, pronunciata anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ai sensi dell'articolo 652, Cpp - applicabile ex art. 260 delle disposizioni di attuazione del vigente codice di procedura penale - non può riconoscersi efficacia di giudicato nel giudizio civile contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno e, conseguentemente, il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto, pur potendo tenere conto degli elementi ritualmente acquisiti nel processo penale, Cassazione, 14 marzo 2003, n. 3795, in Diritto e giustizia, 2003, fasc. 15, p. 28, con nota di Rossetti M., Gli effetti civili del proscioglimento. Il dubbio tra autonomia e dicotomia di giurisdizione.

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