Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 26 ed il 30 aprile 2021.

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) procedimento notificatorio ed irreperibilità del destinatario; (ii) opposizione tardiva a decreto ingiuntivo; (iii) giudizio di appello e vizi della "vocatio in jus"; (iv) esclusione del socio, e natura della tutela cautelare; (v) spese processuali, responsabilità aggravata ed abuso del processo; (vi) giudizio di cassazione, giudizio di rinvio ed azione restitutoria; (vii) giudizio di appello e decisione senza assegnazione dei termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica; (viii) giudizio di cassazione e autorità di giudicato esterno; (ix) spese processuali, responsabilità aggravata ed abuso del diritto di impugnazione.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 10929/2021
La decisione ribadisce che, ai fini del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'articolo 143 c.p.c., l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'articolo 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'articolo 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata.

PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE Cassazione n. 10983/2021
Nell'ordinanza la Suprema Corte afferma che, ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex articolo 650 c.p.c., le circostanze costituite dalla forza maggiore e dal caso fortuito non possono essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata dal trasferimento del soggetto destinatario dall'ultima residenza non accompagnato dall'aggiornamento delle risultanze anagrafiche.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 10985/2021
La pronuncia riafferma il principio secondo il quale la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'articolo 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla, anche se trattasi di citazione in appello come nel caso di specie, all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI Cassazione n. 10986/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte afferma che la sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio, disposta in via cautelare, ha natura conservativa, mirando ad evitare che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso, sicché, ove il giudizio di merito concernente l'impugnazione di quella delibera si estingua, il provvedimento predetto perde la sua efficacia.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 11020/2021
Nella sentenza si ribadisce che la condanna ex articolo 96, comma 3, c.p.c., esige quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 11115/2021
La pronuncia, enunciando il principio di diritto, afferma che nel contesto dell'azione restitutoria proposta al giudice di rinvio ex articolo 389 c.p.c., l'avvenuto pagamento in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva può essere desunto dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e del principio di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale.

SENTENZA Cassazione n. 11200/2021
La pronuncia riafferma la nullità della sentenza che pronunci nel merito della causa senza che siano state precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica, essendo in tal modo impedito ai difensori delle parti il pieno svolgimento del diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.

SENTENZA Cassazione n. 11209/2021
Nell'ordinanza la Corte regolatrice ribadisce che in tema di giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, la deducibilità con ricorso per cassazione della violazione dell'articoo 2909 cod. civ., ovvero del vizio di motivazione ex articolo 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è possibile solo nel caso in cui il giudice di merito abbia erroneamente accertato ed interpretato il giudicato.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 11229/2021
La pronuncia riafferma il principio secondo il quale, ai fini della condanna ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d'appello, ovvero perché assolutamente irrilevanti o generici, o, comunque, non rapportati all'effettivo contenuto della sentenza impugnata.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Notificazioni – A persona irreperibile – Ordinaria diligenza del notificante nell'effettuare le ricerche ai fini del legittimo ricorso al procedimento notificatorio ex art. 143 c.p.c. – Contenuto – Fattispecie in materia di infrazioni stradali. (Cc, articolo 1147; Cpc, articoli 139 e 143; Dlgs, n. 285/1992, articolo 201)
Ai fini del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'articolo 143 cod. proc. civ., l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'articolo 1147 cod. civ. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'articolo 139 cod. proc. civ., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora) (Nel caso di specie, relativo alla notifica di un verbale di contestazione di infrazioni al Codice della Strada, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale il giudice d'appello aveva ritenuto valida ed efficace la notifica medesima eseguita dall'addetto all'ufficio notificazioni dell'ente locale, il quale, non avendo reperito l'abitazione del destinatario, risultante "…trasferito da tempo per ignota dimora…", aveva provveduto a notificare il verbale mediante pubblicazione all'Albo pretorio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 31 luglio 2017, n. 19012; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 4 giugno 2014, n. 12526).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 26 aprile 2021, n. 10929 – Presidente Di Virgilio – Relatore Picar oni

Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Opposizione tardiva – Condizioni – Forza maggiore o caso fortuito – Nozione – Mancata conoscenza legittimante l'opposizione tardiva per trasferimento di residenza non accompagnata dall'aggiornamento delle risultanze anagrafiche – Esclusione. (Cpc, articoli 143, 153, 644 e 650)
Ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex articolo 650 cod. proc. civ., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano rispettivamente in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria: dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza. Il medesimo principio va poi esteso all'ipotesi, come quella configurabile nel caso di specie, in cui il soggetto si sia trasferito dall'ultima residenza, senza curare di aggiornare le risultanze anagrafiche, di tal che il notificante sia costretto a ricorrere, rispettandone tutte le formalità, alla notificazione agli irreperibili, ai sensi dell'articolo 143 cod. proc. civ. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 4 luglio 2019, n. 17922; Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 ottobre 2008, n. 25737).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 26 aprile 2021, n. 10983 – Presidente De Chiara – Relatore Nazzicone

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Vizi della "vocatio in ius" – Art. 164 c.p.c. – Applicabilità – Conseguenze – Sanabilità della nullità – Sussistenza. (Cpc, articoli 164, 342 e 3 59)
La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'articolo 164, comma 1, cod. proc. civ. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus", non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 4, cod. proc. civ.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'articolo 164, comma 1, cod. proc. civ. mentre se si sia costituito deve applicare l'articolo 164, comma 3, cod. proc. civ. salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata contenente la statuizione di inammissibilità dell'appello predicata dal giudice dell'impugnazione, in quanto, ritenuta la sola sussistenza dei vizi afferenti alla "vocatio in ius", doveva ritenersi che il meccanismo di sanatoria fosse stato attivato dalla costituzione della parte convenuta in appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 26 settembre 2019, n. 23979; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 25 maggio 2018, n. 13079; Cassazione, sezione civile I, sentenza 8 settembre 2014, n. 18868; Cassazione, sezione civile I, sentenza 28 aprile 2010, n. 10231; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 16 ottobre 2009, n. 22024; Cassazione, sezione civile L, sentenza 4 febbraio 2009, n. 2683; Cassazione, sezione civile I, sentenza 1° luglio 2008, n. 17951; Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 agosto 2007, n. 17474; Cassazione, sezione civile I, sentenza 5 maggio 2004, n. 8539).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 26 aprile 2021, n. 10985 – Presidente De Chiara – Relatore Caradonna

Procedimento civile – Procedimenti cautelari – Società di persone – Esclusione del socio – Sospensione delibera assembleare – Natura conservativa – Sussistenza – Conseguenze – Estinzione giudizio di merito – Inefficacia. (Cc, articoli 2287 e 2293; Cpc, articoli 669-octies e 669-novies)
La sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio, disposta in via cautelare, ha natura conservativa, mirando ad evitare – attraverso un ripristino provvisorio del rapporto societario che impedisca che i diritti del socio vengano ad essere definitivamente compromessi, non percependo eventuali utili, né potendo influire, ove si tratti di società di persone, sulla sua amministrazione e gestione – che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso. Ne consegue che, ove il giudizio di merito concernente l'impugnazione di quella delibera si estingua, il provvedimento predetto perde la sua efficacia (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso della compagine societaria, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiarato inefficace la sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio, disposta, in via cautelare, con ordinanza dal tribunale adito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 7 ottobre 2019, n. 24939).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 26 aprile 2021, n. 10986 – Presidente De Chiara – Relatore Campese

Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. – Natura pubblicistica – Presupposti – Necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave – Esclusione – Oggettivo abuso del processo – Fondamento. (Cpc, articolo 96)
La condanna ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex articolo 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Nel caso di specie, accogliendo il motivo di ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, escluso la condanna inflitta al ricorrente ex articolo 96 cod. proc. civ.; nella circostanza, osserva il giudice di legittimità, la decisione gravata non aveva infatti in alcun modo evidenziato la sussistenza di un "abuso del processo" perpetrato dalla ricorrente nel resistere in giudizio, al di là della fisiologica confutazione delle deduzioni della controparte processuale; né, conclude la Corte regolatrice, può essere ritenuta come sintomatica di una irragionevole difesa ad oltranza delle posizioni dell'odierna ricorrente la circostanza che durante l'iter processuale fosse già stato proposto in sede di legittimità regolamento di competenza, dipendendo tale appesantimento processuale dall'ordinanza che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente – in base all'articolo 10 della legge sulla privacy – diverso foro). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 settembre 2020, n. 20018; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29812; Cassazione, sezione civile II, sentenza 21 novembre 2017, n. 27623).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 26 aprile 2021, n. 11020 – Presidente Genovese – Relatore Fidanzia

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Giudizio di rinvio – Azione restitutoria proposta al giudice di rinvio – Titolo costituito dal pagamento effettuato in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva – Accertamento – Comportamento processuale delle parti – Principio di non contestazione e principio di leale collaborazione tra le parti – Rilevanza – Fattispecie in materia giuslavoristica. (Cpc, articoli 115, 167, 389 e 416)
Nel contesto dell'azione restitutoria proposta al giudice di rinvio ex articolo 389 cod. proc. civ., l'avvenuto pagamento in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva può essere desunto dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e del principio di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale (Nel caso in esame, relativo all'accertamento della sussistenza di un unico contratto di lavoro subordinato, in cui la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata, il giudice di rinvio, pronunciando nei limiti a lui devoluti dalla sentenza rescindente, ritenuta la fondatezza dell'originario appello della società ricorrente, anche in ordine all'ultimo contratto stipulato tra le parti, aveva rigettato integralmente l'originaria domanda della lavoratrice controricorrente; tale pronuncia aveva così travolto il titolo provvisorio costituito dalle sentenze di primo e di secondo grado provvisoriamente esecutive tra le parti. Da ciò conseguiva il diritto della società di ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione delle sentenze caducate. Tuttavia, il giudice di rinvio aveva ritenuto che la domanda di restituzione, seppur proponibile, fosse infondata nel merito in quanto priva di adeguato riscontro probatorio, sul limitato rilievo della insufficienza della busta paga prodotta in atti, omettendo tuttavia di esaminare la portata delle dichiarazioni delle parti alla luce del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di contestazione, onde verificare se, a fronte della allegazione da parte della ricorrente del fatto che costituiva il presupposto della pretesa restitutoria (il pregresso pagamento appunto), la difesa svolta dalla controparte nel primo atto difensivo successivo presentasse o meno gli estremi di una valida contestazione del fatto allegato ovvero costituisse un'affermazione incompatibile con la negazione del pagamento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 10 settembre 2018, n. 21969; Cassazione, sezione civile II, sentenza 3 luglio 2018, n. 17374; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 27 giugno 2018, n. 16970; Cassazione, sezione civile L, sentenza 2 aprile 2013, n. 7978; Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 maggio 2003, n. 7270).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 27 aprile 2021, n. 11115 – Presidente Raimondi – Relatore Blasutto

Procedimento civile – Sentenza – Giudizio di appello – Decisione della causa senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Nullità della sentenza – Sussistenza – Fondamento. (Cost, articolo 24; Cpc, articoli 101, 190 e 352)
Nel caso in cui il giudice di appello abbia deciso la causa senza assegnare alle parti i termini perentori per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissati dall'articolo 190 cod. proc. civ. e richiamati dall'articolo 352 cod. proc. civ., si verifica una ipotesi di nullità della sentenza per il mancato esercizio del diritto di difesa e la violazione del contraddittorio, non essendo neppure indispensabile per la denuncia di tale nullità che la parte indichi se e quali argomenti avrebbe potuto utilmente svolgere in tali atti (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia gravata in quanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello, nonostante entrambe le parti avessero fatto richiesta di assegnazione della causa a sentenza con i termini di cui all'articolo 190 cod. proc. civ. il giudice aveva disposto: "…assegna la causa in decisione senza termini…"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 agosto 2018, n. 20732; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 settembre 2016, n. 18149; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 aprile 2011, n. 7760; Cassazione, sezione civile III, sentenza 6 marzo 2006, n. 4805).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 28 aprile 2021, n. 11200 – Presidente Di Virgilio – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Sentenza – Giudicato formatosi in un diverso processo fra le stesse parti – Attività di accertamento e di interpretazione del giudice di merito – Sindacabilità in cassazione – Limiti. (Cc, articoli 948 e 2909; Cpc, articolo 360)
In tema di giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, la deducibilità con ricorso per cassazione della violazione dell'articolo 2909 cod. civ., ovvero del vizio di motivazione ex articolo 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è possibile solo nel caso in cui il giudice di merito abbia erroneamente accertato ed interpretato il giudicato (Nel caso di specie, relativo ad una azione di rivendica, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata avendo quest'ultima proceduto ad un'erronea interpretazione del giudicato esterno, ritenendo, in contrasto con quanto emergeva dalla combinata lettura del dispositivo e della motivazione, che lo stesso contenesse un accertamento della proprietà del bene in capo ad uno dei controricorrenti, suscettibile di vincolare anche la soluzione del successivo giudizio introdotto dal ricorrente, e specificamente finalizzato all'accertamento della proprietà). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17175; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 dicembre 2006, n. 26523; Cassazione, sezione civile V, sentenza 7 maggio 2004, n. 8710).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 28 aprile 2021, n. 11209 – Presidente Lombardo – Relatore Criscuolo

Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. – Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Abuso del diritto di impugnazione – Configurabilità – Condizioni. (Cpc, articolo 96)
Ai fini della condanna ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d'appello, ovvero perché assolutamente irrilevanti o generici, o, comunque, non rapportati all'effettivo contenuto della sentenza impugnata (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, pur tenendo conto dell'orientamento più estensivo, che non ritiene la colpa grave elemento costitutivo della responsabilità aggravata in questione, ha ritenuto comunque applicabile la sanzione pecuniaria contemplata dalla norma predetta, sussistendo la palese pretestuosità dell'impugnazione da parte del ricorrente e condannando quest'ultimo, in aggiunta alle spese di lite, al pagamento di una somma determinata equitativamente come per legge, a favore del controricorrente, pari, all'incirca, in termini di proporzionalità, al sessanta per cento della misura del compenso liquidato in relazione al valore della causa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 settembre 2016, n. 19285).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 28 aprile 2021, n. 11229 – Presidente De Chiara – Relatore Campese

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