Famiglia

Il divario economico tra i coniugi non garantisce un diritto automatico per l'attribuzione dell'assegno divorzile

L'analisi per l'assegnazione dell'assegno divorzile deve essere fatta con la valutazione, per ogni caso, della presenza, di tutti quei presupposti assistenziali, perequativi e compensativi

di Mirko Martini

La principale e imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che lo richiede e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, posto che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale.
Il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi vale unicamente come precondizione fattuale il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla legge . n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità assistenziale del detto assegno. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 31 marzo 2023 n. 9061.

Il concetto di assegno divorzile
Preliminarmente, giova soffermarsi sul concetto di assegno divorzile che svolge una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, per il quale si richiede l'accertamento dell'impossibilità di procurarsi idonei mezzi di sussistenza o la loro inadeguatezza per ragioni oggettive, considerando le attuali condizioni economico-patrimoniali delle parti e il contributo dato dalle stesse alla formazione del patrimonio comune e personale degli ex coniugi, nonché il sacrificio delle proprie aspirazioni personali.
Sul punto è necessario comprendere a livello normativo quale sia la disciplina applicabile.
La legge 1° dicembre 1970, n. 898 "Legge sul divorzio" e precisamente l'articolo 5 statuisce che il Tribunale con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Il caso esaminato
La vicenda tra origine dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Ascoli Piceno, in esito a un procedimento innestato da una domanda di divorzio, su istanza di Tizia e Caio, aveva negato l'assegno di divorzio nei confronti della moglie in quanto non vi erano i presupposti di legge, stante la durata contenuta del matrimonio.
Avverso tale sentenza la moglie ricorreva in Appello facendo leva sul fatto che il riferimento alla sproporzione reddituale dei coniugi e la contenuta durata del matrimonio fossero sufficienti per esserle riconosciuto l'assegno divorzile.
La Corte d'Appello di Ancona accogliendo il ricorso di Tizia nella sua decisione ha fatto leva sul fatto che, nonostante la contenuta durata del matrimonio in appena sei anni, vi sono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, una volta accertata la non autosufficienza economica e l'adeguatezza del reddito dell'ex marito.
Avverso la sentenza della Corte D'Appello di Ancona il marito propone ricorso in Cassazione con un motivo alla cui base vi è la contestazione che l'assegno divorzile non potesse essere riconosciuto stante l'assenza di tutti i presupposti per concederlo ex art icolo 5 della legge 898 del 1970.

La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza del 31 marzo 2023, n. 9061 ha ritenuto fondato il motivo ed ha accolto il ricorso cassando con rinvio per un nuovo esame della decisone impugnata.
In particolare, il Collegio ha affermato con fermezza che la principale e imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno divorzile comporta la necessità di valutare tutti gli elementi del rapporto degli ex coniugi e non solo l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento da parte di uno dei due coniugi.
In particolare, gli Ermellini, con specifico riguardo alla necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che richiede l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, affermano che lo squilibrio reddituale vale unicamente come preliminare controllo che è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla l. n. 898 del 1970, artico,lo 5, in ragione delle molteplici finalità dell'assegno.
Non resta che appurare e confermare che l'analisi per l'assegnazione dell'assegno divorzile deve essere fatta con la valutazione, per ogni caso, della presenza, di tutti quei presupposti assistenziali, perequativi e compensativi.
Infatti, qualora sia presente un solo presupposto, non consegue il diritto automatico all'assegno divorzile.
In conclusione, pertanto, qualora fosse dimostrato che tutti questi presupposti sono presenti, sarà riconosciuto un assegno divorzile parametrato all'apporto dato dal richiedente nella vita familiare in ogni ambito di rilevanza, ma, nel caso in cui questi presupposti non fossero dimostrati, l'assegno divorzile non potrà che essere negato per l'assoluta mancanza anche di uno dei suoi presupposti.

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