Penale

L’avviso al conducente si può dimostrare anche con un verbale successivo

Per contestarne la veridicità, il conducente dovrebbe avviare la procedura di querela di falso, giudizio nel quale peserebbero eventuali testimoni

di Marisa Marraffino

In caso d’incidente, l’annotazione contenuta nel verbale di elezione di domicilio in cui gli agenti attestano di aver avvisato il conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore prima di effettuare il prelievo del sangue ha valore di prova privilegiata. Quindi, anche se il verbale viene redatto dopo il prelievo, vale ad attestare che l’avvertimento è stato dato. E, per contestarne la veridicità, il conducente dovrebbe avviare la procedura di querela di falso, giudizio nel quale peserebbero eventuali testimoni.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 19138 depositata lo scorso 16 maggio, che torna sulla questione della validità degli avvisi dati ai conducenti dagli operatori prima di sottoporli a prelievo ematico.

Se è vero che in tema di guida in stato di ebbrezza la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina la nullità dell’accertamento stesso, d’altro canto in sede processuale può diventare difficile, se non impossibile, fornire la prova del mancato avvertimento.

Nel caso arrivato davanti alla Cassazione, un automobilista, che aveva causato un incidente stradale, contestava il fatto che gli agenti, prima che venisse sottoposto a prelievi ematici in ospedale, gli avessero fornito gli avvertimenti di legge.

In primo grado neppure l’agente, sentito come testimone, ricordava di averlo avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Ma, per i giudici della Cassazione, a fare piena prova basta il verbale della polizia giudiziaria che può essere redatto anche a distanza di giorni e che attesta la regolarità degli avvertimenti.

Non è la prima volta che i giudici si pronunciano sulla validità degli avvisi dati prima dei prelievi o dell’alcoltest. Anche nel caso dell’etilometro, infatti, ai fini della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria, quindi anche nel verbale di accertamenti urgenti.

Ma anche quando nel verbale non è presente l’avvertimento, può bastare la deposizione degli agenti operanti, la comunicazione di notizia di reato o l’annotazione redatta dagli stessi (Cassazione, Quarta sezione penale, sentenza 7677 del 6 febbraio 2019).

Di fatto diventa quindi difficile in sede processuale dimostrare la mancanza degli avvertimenti, a meno che non si abbiano testimoni diretti e si proponga querela di falso contro il verbale. In questi casi occorrerebbe però agire con separato giudizio civile e l’atto concernente la querela di falso dovrà dettagliare tutti gli elementi e le prove della falsità, a pena di nullità.

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