Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito 2022/2023 in materia di diritto di famiglia e delle successioni

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
Assegno di separazione e divorzio simultaneus processus per le questioni patrimoniali connesse
Contenuto nel nuovo processo di famiglia della domanda congiunta per separazione o divorzio
Improponibilità della domanda di adempimento dell'impegno traslativo della casa coniugale in sede di divorzio
Processo penale minorile
Bigenitorialità, iscrizione scolastica e consenso
Legittimità dell'allontanamento a tutela dei figli minori
Legge 104 e bilanciamento degli interessi


1. DIVORZIO - Assegno di separazione e divorzio simultaneus processus per le questioni patrimoniali connesse ((Legge 898/1970, articolo 4 e 5; Cos., articoli 2, 3 e 29)
La domanda di adeguamento dell'assegno di separazione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice del divorzio, data l'opportunità del simultaneus processus per la definizione di questioni patrimoniali indubbiamente connesse. Rimane il divieto di duplicazione dei due assegni e di preclusione della revisione dell'assegno di separazione ove l'ordinanza presidenziale o del giudice istruttore di cui alla legge1 dicembre 1970, n. 898, articolo 4, comma 8, contenga già disposizioni sui rapporti economici tra i coniugi.
I provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile. L'articolo 4 comma 13 della legge n. 898 del 1970 consente al tribunale, quando emette la sentenza che dispone l'obbligo di corresponsione dell'assegno, di fare retrocedere la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda di divorzio (anziché da quella del passaggio in giudicato della sentenza) sulla base delle circostanze del caso concreto, e ciò anche in assenza di specifica richiesta delle parti.
Tribunale Forlì, sentenza, 31 gennaio 2023, n. 73 - Presidente Maffa, Giudice est. Orlandi

2. RIFORMA CARTABIA – Necessario produrre la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, 3 comma cpc (Cpc articoli 473- bis. 12 e 473- bis 51)
In presenza di figli minori l'acquisizione della documentazione indicata nell'articolo 473- bis. 12 c.p.c., risulta funzionale a consentire al giudice di valutare se le condizioni economiche stabilite nell'accordo soddisfino gli interessi dei minori medesimi.
Nel caso in esame, i Giudice ha invitato la parte a depositare la documentazione non prodotta.
Tribunale di Verona, 26 marzo 2023 – Giudice Vaccari

3. DIVORZIO - Esclusa la possibilità del "simultaneus processus" se i riti sono diversi ( Cpc, articoli 31 , 32 , 34 , 35 e 36; Legge 878/1970,articolo 3 n. 2 lett. b) )
Improponibili le domande di restituzione delle chiavi di accesso alla casa coniugale e pertinenze; e di adempimento dell'impegno traslativo della casa coniugale, avanzate dalla moglie nel giudizio poiché esulano dalla materia relativa al giudizio di divorzio attesa la specificità del rito.
L'articolo 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione, così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio (o separazione) e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, divisioni di beni, risarcimenti, condanna ad obblighi di facere, arretrati essendo queste autonome e distinta dalla prima e soggette al rito ordinario.
Tribunale di Vibo Valentia, 6 marzo 2023 - Presidente est. Lupoli

4. PROCESSO PENALE MINORILE – Fallimento della messa alla prova (Cp articoli 62 bis e 133; Legge 309/1990, articolo 73)
Incorre nell'imputazione per il delitto p. e p. dall'articolo 73, D.P.R. n. 309/1990, il minore che detiene sostanze stupefacenti del tipo hashish, con modalità e circostanze tali da non apparire destinata ad un uso esclusivamente personale.
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'articolo 133 c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione.
In merito alla fattispecie ascritta si è applicata la pena della reclusione per esito negativo della messa alla prova, non avendo dato il ragazzo segnali forti e rassicuranti in ordine all'assenza di rischio di reiterazione di condotte devianti.
Corte d'Appello di Milano, Sez. Pen. Minori, sent. 23 febbraio 2023 – Giud. est. Pizzi

5. GENITORI – Per l'iscrizione scolastica va rinnovato il consenso (Cc, articoli 316 e 337- ter)
Il consenso prestato per le iscrizioni scolastiche ha effetto con riguardo al solo ciclo frequentato dai figli al momento di espressione del consenso stesso; i genitori, pertanto, debbono poter rinnovare il loro consenso ad ogni mutamento di ciclo, non potendo ritenersi vincolati al consenso espresso per tutto il percorso di studi del figlio, qualora la struttura abbia classi di istruzione di diverso grado.
Il Tribunale di Roma, tentando di sanare un conflitto tra due genitori (in via di separazione) acceso per l'iscrizione della figlia minore alla scuola materna, ha approfondito il tema dell'estensione del consenso in precedenza manifestato dai genitori medesimi per la collocazione della bambina presso un istituto in grado di erogare più cicli formativi optando per la formazione erogata nella scuola pubblica.
La cosiddetta. Riforma Cartabia del processo civile entrata in vigore ha modificato il primo comma dell'articolo 316 c.c., prevedendo espressamente che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore adottino di comune accordo "le scelte relative alla sua istruzione ed educazione".
Tribunale Roma, Sez. I, 28 dicembre 2022 – Pres. Ienzi, Giudice rel. Moretti

6.SEPARAZIONE – Legittimo l'allontanamento se i litigi possono danneggiare i figli minori (Cc, articolo 337- ter; Cpc, art. 709 - ter)
In tema di richiesta di addebito della separazione per abbandono della casa coniugale, si evidenzia che, se in un rapporto coniugale esistono tensioni tra marito e moglie, tali da sfociare in litigi che possono danneggiare i figli minori, laddove tutto ciò risulti irreversibile, è dovere primario dei genitori, in una logica di riduzione del danno, intentare la strada della separazione al fine di condurre le condizioni di vita dei figli in un clima di serenità disciplinato da un provvedimento giudiziario. Si deve ritenere, dunque, che in siffatte ipotesi, laddove l'allontanamento dal domicilio coniugale sia determinato da pregresse tensioni tra i coniugi, si esclude che possa costituire causa di addebito della separazione.
Nel caso in esame, sono emerse gravi e reiterate inadempienze imputabili alla ricorrente ed eccedenti i limiti del fisiologico conflitto familiare in sede separativa ed indicative della scarsa propensione a scindere i motivi di conflittualità meramente coniugale dai motivi apprezzabili nella sfera genitoriale con plurime violazioni ai doveri genitoriali ovvero adozione di un contegno sostanziale e processuale oppositivo ed afflittivo in aperto dispregio della bigenitorialità, non diretto affatto alla tutela della minore ma anzi tenuto senza alcuna preoccupazione delle potenziali conseguenze anche a lungo termine sulla stabilità psicologica della minore.
Tribunale di Napoli, Sez. I, sentenza 30 dicembre 2022 n. 11597 - Pres. Sdino, Giud. est. Rosetti

7. INVALIDI - Familiare lavoratore che assista con handicap e tutela dell'impresa (Legge 5 febbraio 1992, n. 104)
In tema di disciplina del diritto alla mobilità, il comma 5 dell'articolo 33 deve essere interpretato nel senso che il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, solo se ciò sia possibile in relazione alle esigenze di servizio.
Tale diritto, in virtù dell'inciso contenuto nella norma, secondo il quale esso può essere esercitato ove possibile, in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora l'esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda (se si verta in situazione di lavoro privato) ed implica che l'handicap sia grave o, comunque, richieda un'assistenza continuativa. Il diritto non è assoluto e privo di condizioni e implica un recesso del diritto stesso, ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività.
Tribunale Siena, Sez. lavoro, 21 marzo 2022, n. 28

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