Famiglia

Visite a figli maggiorenni con handicap, stesse regole dei minori ma no norme su affidamento condiviso o esclusivo

Trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale previste in favore dei figli minori

di Mario Finocchiaro

In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337-septies Cc (già art. 155-quinquies Cc) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo. Questo il principio dell'ordinanza 2670/2023 della Cassazione enunciato in motivazione.

Sempre in questo senso, in tema di separazione giudiziale dei coniugi, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 1992, le sole disposizioni previste in favore dei figli minori, quali quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, di assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo, Cassazione, sentenza 24 luglio 2012, n. 12977, in Famiglia e diritto, 2013, p. 1112, con nota di Astiggiano F., Considerazioni in merito all'assegnazione della casa coniugale in presenza di figli maggiorenni portatori di handicap grave.
Per la precisazione che in tema di separazione giudiziale dei coniugi, al genitore con cui convivano i figli minorenni, o maggiorenni non autosufficienti, o anche portatori di handicap, va normalmente assegnata la casa coniugale, tale essendo quella abitata dalla famiglia fino all'instaurazione del giudizio di separazione o almeno fino ad epoca di poco anteriore, mentre non si fa luogo all'assegnazione allorché la destinazione ad abitazione familiare sia ormai cessata, essendo i coniugi separati di fatto da un significativo numero di anni, Cassazione, sentenze 24 luglio 2012, n. 12977, cit., che ha confermato la sentenza di merito che non aveva assegnato la casa già familiare al genitore con cui conviveva il figlio maggiorenne portatore di handicap, in quanto i due vivevano ormai da molti anni in un'altra città, nonché 19 dicembre 2001, n. 16027, in Giustizia civile, 2002, I, p. 1271 e in Famiglia e diritto, 2002, p 240 (con nota di Ravot E., Assegnazione della casa coniugale e figlio invalido convivente con il genitore beneficiario), secondo cui in sede di separazione personale tra coniugi, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non proprietario convivente con il figlio maggiorenne handicappato può essere disposta in funzione dell'interesse del figlio medesimo, totalmente invalido, a conservare il proprio ambiente domestico e il luogo degli affetti, trovando specifica legittimazione nel dato normativo fornito dall'art. 155, comma 4, Cc e che ha confermato la sentenza dei giudici di merito, i quali, in situazione di sostanziale parità reddituale tra i coniugi, avevano assegnato la casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie, in ragione della sua convivenza con la figlia, riconosciuta invalida al cento per cento, in quanto affetta da autismo con grave deficit dell'espressione verbale e grafica, e quindi sostanzialmente assimilabile ad un minore.
Nel senso che ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies Cc, il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37-bis disposizioni di attuazione Cc, ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni, Cassazione, ordinanza 29 luglio 2021, n. 21819.
Per i giudici di merito, nello stesso senso della pronunzia in rassegna, e, in particolare, per l'affermazione che qualora un genitore divorziato od in stato di separazione legale chieda l'affidamento congiunto di una figlia maggiorenne afflitta da grave handicap, ai sensi della normativa introdotta dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, la richiesta del genitore va respinta perché in contrasto con la normativa di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 sull'assistenza, sulla integrazione sociale e sui diritti della persona handicappata, Tribunale Treviso, sentenza 1° aprile 2016, in Diritto di famiglia, 2016, p. 854.
Analogamente, nel giudizio divorzile tra due genitori di figlia maggiorenne affetta da sindrome di down non si applicano le disposizioni relative all'affidamento o al regime degli incontri, mentre è inammissibile il ricorso ex art. 709-ter Cpc, poiché l'art. 155-quinquies, comma 2, Cc è da intendersi nel senso che i figli maggiorenni portatori di handicap grave sono equiparati integralmente ai figli minorenni solo per quanto riguarda i profili patrimoniali, ossia il mantenimento e l'attribuzione del godimento della casa familiare, Tribunale di Bari, Sentenza 23 novembre 2010, in Famiglia, persone e successioni, 2012, p. 153, con nota di Costanzo A., Una interpretazione restrittiva dell'art. 155 quinquies, 2º comma, c.c.?
In un'ottica parzialmente diversa, peraltro, cfr., nel senso che l'istituto dell'affidamento ex art. 155-quinquies, comma 2, Cc, non è incompatibile con la maggiore età del figlio portatore di handicap grave ex legge n. 104 del 1992, trattandosi di ipotesi in cui il legislatore ha voluto fornire, in via eccezionale, una tutela rafforzata alla prole maggiorenne debole, equiparandola totalmente alla prole minorenne, e prorogando oltre la data del raggiungimento della maggiore età del disabile, gli effetti giuridici del matrimonio derivanti ad entrambi i coniugi dall'art. 147 Cc nel caso di allentamento del vincolo coniugale, Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 10 ottobre 2013, in Vita notarile, 2014, p. 553.
Sempre in sede di merito si è affermato, altresì, che in tema di divorzio, il genitore con cui non convive il figlio maggiorenne portatore di handicap (nella specie, una pressoché assoluta disabilità fisica e mentale) è tenuto non solo a concorrere al suo mantenimento, ma anche ad assolvere, in concorso con l'altro genitore, ai compiti di cura, accudimento e assistenza, a mezzo della previsione di specifiche modalità di visita periodica, Tribunale di Potenza, sentenza 12 gennaio 2016, in Foro italiano 2016, I, c. 1458.

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