Società

Codice della Crisi d'Impresa per gli avvocati

Aggiornato al Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, il Manuale - a cura di Giuseppe La Scala e Luciana Cipolla - esamina le nuove norme del Codice della Crisi d'Impresa offrendone una lettura chiara e immediata per il professionista che, dopo ottant'anni di legge fallimentare, si trova oggi a fronteggiare un vero e proprio Codice che disciplina, con la sola eccezione dell'amministrazione straordinaria, tutto il diritto concorsuale

di Luciana Cipolla, Simone Bertolotti

Un commentario al Codice della Crisi per i professionisti

Dopo tanta attesa lo scorso 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi e dell'Insolvenza al quale il legislatore italiano lavorava ormai da diversi anni: un unico corpus normativo che disciplina ogni tipo di situazione di crisi e di insolvenza, indipendentemente dalla natura del debitore e dal tipo di attività da questi esercitata.

Ancora non si può parlare di un definitivo addio alla legge fallimentare che, dal 1942, ha regolamentato prima l'insolvenza e poi anche la crisi degli imprenditori commerciali perché, come avremo modo di vedere nel dettaglio in questo volume , ancora per diverso tempo (forse addirittura anni) i due testi normativi e la relativa terminologia si sovrapporranno.

In termini generali, da un punto di vista temporale, la nuova disciplina troverà applicazione, ex articolo 390 CCII, con riferimento ai procedimenti incardinati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Conseguentemente, per un lasso di tempo più o meno lungo, la legge fallimentare nonché la L. n. 3/2012 in tema di sovraindebitamento, sebbene abrogate, continueranno a trovare applicazione nel nostro ordinamento.

All'orizzonte si profila, dunque, un sistema "a doppio binario" che dovrà essere studiato e analizzato con grande attenzione innanzitutto dai professionisti, a cui il presente volume si rivolge, nella misura in cui, per esempio, la vecchia e la nuova normativa possono prevedere scadenze temporali differenti per il compimento di alcune attività (si pensi, per esempio, ai termini per il deposito delle domande di ammissione al passivo in via tardiva per le quali, come vedremo, il Codice prevede un dimezzamento dei tempi rispetto a quanto previsto nella legge fallimentare).

Se quanto precede vale con riguardo alla data di entrata in vigore del Codice e alla individuazione delle procedure alle quali si applicherà la nuova disciplina, si ricorda che alcune delle norme previste dal Codice sono, in realtà, già entrate in vigore, in modo spesso frammentario, dal dicembre 2020.

In proposito rammentiamo che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 prevedeva l'immediata entrata in vigore (già nel marzo 2019) di alcune norme che hanno inciso profondamente sulla struttura organizzativa dell'impresa al fine di consentire agli organi amministrativi e di controllo di intercettare prontamente lo stato di crisi in vista dell'entrata in vigore, dopo una vacatio legis di ben 18 mesi, della restante parte delle norme contemplate dal menzionato Decreto e, in particolare, del sistema dell'allerta, interna ed esterna, e dell'istituto della composizione assistita.

È ormai storia il fatto che il Codice non sia poi entrato in vigore alla scadenza dei 18 mesi previsti (il 15 agosto 2020) per i rinvii via via disposti dal legislatore.

Perché? Innanzitutto per evitare che l'immediata applicazione dei meccanismi innovativi e complessi previsti dal Codice potessero pregiudicare «quella necessaria gradualità nella gestione della crisi che è richiesta dalla situazione determinata dalla pandemia», con il conseguente rischio «di creare incertezze e dubbi applicativi». Si tratta di una soluzione che non è stata adottata in tutti i Paesi europei: la Spagna, per esempio, ha scelto la soluzione opposta, ritenendo che l'entrata in vigore della nuova Ley concursal, contribuisse a migliorare gli strumenti a disposizione delle imprese per far fronte alla nuova crisi.

A ciò, si aggiunga la necessità di rimeditare alcune norme del D.Lgs. n. 14/2019 alla luce dei principi contenuti nella Direttiva UE 2019/1023 (la c.d. Direttiva insolvency) che avrebbe dovuto essere recepita entro luglio 2021 ma per il cui recepimento l'Italia ha chiesto lo slittamento a luglio 2022.

Ad onor del vero, in questo arco temporale (dal 2019 al 2022), nonostante i rinvii, neppure il legislatore italiano è rimasto inerte rispetto alla necessità di offrire sia alle imprese che alle famiglie degli strumenti idonei ad affrontare la crisi. Basti pensare che l'entrata in vigore di alcune delle principali novità di cui al CCII è stata anticipata in virtù della L. n. 176/2020 (legge di conversione del c.d. Decreto Ristori) e che con il D.L. n. 118/2021, convertito in L. n. 147/2021, sono stati introdotti sia la composizione negoziata della crisi sia il concordato semplificato.

Il quadro normativo, alla data di entrata in vigore del Codice, si presenta quindi alquanto variegato: vi sono norme entrate in vigore sin dal 2019; norme (quelle sulla composizione assistita della crisi) che non entreranno mai in vigore; norme (come quella sul cram down fiscale e sulle procedure familiari) la cui entrata in vigore è stata anticipata rispetto alla data di entrata in vigore del Codice; norme (come quelle sulla composizione negoziata della crisi e sul concordato semplificato) che, all'origine, semplicemente non esistevano.

Non va comunque dimenticato che, al di là dell'ampia vacatio legis di cui supra, il Codice ha comunque avuto un impatto non irrilevante sulla legge fallimentare, atteso che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato la possibilità di individuare nelle norme del Codice non ancora entrate in vigore un utile criterio interpretativo della legge fallimentare allorché si possa configurare, nello specifico segmento normativo, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro (cfr. Cass. S.U. 24 giugno 2020, n. 12476 ). Ancorché le Sezioni Unite abbiano escluso la sussistenza di tale ambito di continuità nella fattispecie esaminata - si trattava dell'ammissibilità della proposizione dell'azione revocatoria tra procedure concorsuali in ragione di quanto previsto dall'articolo 290 del Codice - la Cassazione l'ha invece ritenuto sussistente in successive occasioni, ad esempio allorché ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in luogo di quello contabile in relazione alla mancata adesione dell'Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale ex articolo 182-ter l.f. avanzata dal debitore proponente il concordato (cfr. Cass. S.U. 25 marzo 2021, n. 8504).

Il primo obiettivo che ci prefiggiamo con il presente volume è quindi quello di offrire ai professionisti una bussola con la quale orientarsi, in modo snello, tra il vecchio e il nuovo diritto concorsuale, evidenziando le insidie che possono celarsi dietro alcune novità normative.

Uno scopo ambizioso, a voler ben vedere, perché - per quanto già accennato e per quanto diremo infra - non è sempre agevole dipanare la matassa di norme che si sono succedute, spesso inseguendosi tra di loro. Non si è voluta proporre una interpretazione teleologica delle finalità perseguite dal legislatore e men meno riproporre i vari orientamenti dottrinali che, dal 2019, si sono moltiplicati con riguardo alle nuove norme del Codice.
L'obiettivo è più immediato
, e per questo meno semplice: fotografare lo stato dell'arte e offrire al professionista una guida immediata e di facile lettura circa le novità introdotte dal Codice e le accortezze che esse impongono nell'attività lavorativa quotidiana.



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