Civile

Nulla la cartella se il messo non effettua le ricerche per accertare l'irreperibilità assoluta

Si tratta di un principio giurisprudenziale con il quale gli Ermellini stringono le maglie del soggetto notificante, subordinando la configurabilità della irreperibilità assoluta del soggetto destinatario ad una serie di adempimenti necessari da parte del messo notificatore e dai quali potere evincere con certezza, l'assenza non temporanea bensì definitiva del soggetto destinatario della notifica

di Giuseppe Durante*

In materia di notificazione degli atti tributari a persone giuridiche, la notificazione deve ritenersi illegittima ove ricorra l'incertezza assoluta sulle ricerche eseguite dal messo notificatore presso gli immobili indicati come sede amministrativa della società contribuente e residenza del legale rappresentante della società, circa l'irreperibilità dei destinatari e l'inconsapevolezza dei luoghi di un loro eventuale trasferimento, occorrendo opportune verifiche che richiedono la consultazione del registro delle imprese e del registro della popolazione residente e che, per converso, il messo notificatore non ha compulsato.

E' quanto ha disposto la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n°14803 del 10 maggio 2022.

Si tratta di un principio giurisprudenziale con il quale gli Ermellini stringono le maglie del soggetto notificante, subordinando la configurabilità della irreperibilità assoluta del soggetto destinatario ad una serie di adempimenti necessari da parte del messo notificatore e dai quali potere evincere con certezza, l'assenza non temporanea bensì definitiva del soggetto destinatario della notifica; legittimando, tale circostanza (irreperibilità assoluta) la notifica dell'atto secondo le modalità previste dal Dpr n.600/1973, art.60, comma 1 lett.e).

La normativa di riferimento, non indica con dovizia di dettagli quali sono le attività specifiche che il soggetto notificante preliminarmente deve effettuare per arrivare alla consapevolezza che il destinatario dell'atto non potrà mai trovarlo in loco (irreperibilità assoluta); tuttavia, nella relata di notifica, comunque, devono essere riportate tutte le attività di ricerca effettuate dal messo, finalizzate ad avere contezza sulla presenza o meno del soggetto passivo della notifica dalle quali sia emersa l'irrepereibilità assoluta del soggetto passivo della notifica.

Il principio disposto dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza N°14803 del 10/05/2022

Sono diverse le pronunce in concomitanza delle quali la stessa Corte di Cassazione ha chiarito il modus operandi da adottare in caso di notifiche di atti tributari, tra cui anche la cartella di pagamento emessa e notificata dall'AdeR.

In particolare, gli Ermellini hanno disposto che "gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica" presso la sede della società in osservanza a quanto previsto dall'art. 145 c.p.c., comma 1; qualora tale modalità risulti impossibile, si applica in alternativa l'art.145 c.p.c., comma 3 (sempre che l'atto da notificare contenga l'indicazione del nominativo della persona fisica che rappresenta l'ente) e la notifica dovrà , ai sensi degli art. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente.

In mancanza, la notifica dovrà essere eseguita secondo le modalità previste dall'art. 140 c.p.c., ma se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel Comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), perfezionandosi l'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune (Cass., Sez. 5, 4 aprile 2018, n. 8300; Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2184; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2020, n. 23277).

Ne deriva che, il deposito dell'atto presso la casa comunale può essere effettuato solo dopo che siano state espletate dal soggetto notificante tutte le ricerche presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe del Comune di domicilio fiscale; non essendo, pertanto, sufficiente che il messo attesti che il contribuente, pur avendo il domicilio fiscale nel Comune, non sia risultato reperibile, senza indicare il luogo in cui si è effettivamente recato per verificarne la irreperibilità assoluta.

Ancora, sempre in tema di notificazione degli atti impositivi, si è detto che il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve necessariamente svolgere ricerche finalizzate a verificare con cognizione di causa che nel caso di specie ricorra effettivamente l'irreperibilità assoluta del contribuente; ossia, che quest'ultimo, non abbia più nè l'abitazione nè l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.

In mancanza, non si potrà parlare di irreperibilità assoluta ma relativa vale a dire temporanea.

In particolare, ha precisato la Corte di Cassazione con riferimento alla casistica in commento che nessuna disposizione normativa prescrive espressamente quali attività preliminari devono essere compiute dal messo notificatore per accertare l'irreperibilità assoluta del soggetto notificato; nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche mirate effettuate preliminarmente dal messo.

Ciò che rileva è la circostanza chiara da cui deve emergere inequivocabilmente che tutte le ricerche sono state effettuate dal messo notificatore e che le stesse sono attribuibili e riferibili alla notifica in esame.

Secondo la i giudici di Palazzaccio, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi deve essere espletata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel caso in cui è nota la residenza o l'indirizzo del destinatario che a causa di una irreperibilità temporanea, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto (trattasi di irreperibilità relativa).

Diversamente, la notifica dell'atto tributario deve essere effettuata in osservanza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto sempre che abbia accertato, previe ricerche specifiche attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale.

Con riferimento alla casistica posta al vaglio dei Giudici di Palazzaccio, dall'istruttoria eseguita dalla CTR adita, in sede di gravame, la stessa non ha riscontrato "alcuna ricerca diretta alla reperibilità dell'una o dell'altra da parte del messo notificatore" prima che quest'ultimo, procedesse alla notificazione dell'avviso di accertamento secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e).

In particolare, non essendo possibile verificare l'osservanza delle formalità indispensabili per la notifica, a causa della mancata produzione della cartella di pagamento con la relativa relata di notifica, è risultato già in sede di gravame, che il messo notificatore si era limitato semplicemente ad indicare che il legale rappresentante della società contribuente non aveva la residenza anagrafica presso il Comune di riferimento ed aveva pertanto proceduto alla notifica della cartella di pagamento in oggetto con il rito dell'irreperibilità assoluta senza prima espletare le necessarie ricerche presso i luoghi indicati; per esempio, l'indirizzo della sede amministrativa della società nonchè la residenza del suo legale rappresentante.

Pertanto, secondo i Giudici di Palazzaccio il giudice di appello si è giustamente uniformato ai principi generali sopra richiamati, avendo correttamente ritenuto che, nel caso di specie, il messo notificatore non aveva eseguito le ricerche necessarie finalizzate ad accertare la reperibilità della società e del suo legale rappresentante; nè il messo notificatore ha tenuto conto delle risultanze facilmente desumibili dal registro delle imprese attraverso una semplice visura camerale o dal registro della popolazione residente nel Comune in questione.

In particolare, ha precisato la Corte nell'Ordinanza che allo stato degli atti e dell'istruttoria documentale esercitata nel giudizio di appello dalla CTR, non sono emerse per tabulas le ragioni che potessero giustificare in qualche modo la notifica della cartella esattoriale secondo le modalità previste dal più volte richiamato Dpr n°600/1973, art.60, comma 1 lett e), non avendo dato, il messo notificatore, contezza sulle attività di ricerca specifiche espletate e che, ove effettuate, avrebbero giustificato la configurabilità di una irreperibilità assoluta (e non relativa) della società o del suo amministratore.

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*A cura dell'Avv. Giuseppe Durante , Professore a contratto in Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia dell'Università LUM "G. De Gennaro " di Bari – Avvocato Tributarista, Partner 24 ORE

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