Amministrativo

Anche la compagna ha diritto di esaminare il testamento del "caro estinto"

Con la sentenza 165/2023 il Tar Toscana ha chiarito che ai fini dell'ostensione, in tali circostanze può essere considerata sufficiente la motivazione dell'istanza d'accesso incentrata sulla propria intenzione di procedere giudizialmente con una azione di petizione ereditaria nei confronti dell'erede del de cuius

di Pietro Alessio Palumbo

La compagna di vita del deceduto ha diritto di esercitare il diritto di accesso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate al fine di prendere visione ed estrarre copia della dichiarazione di successione del "caro estinto". Con la sentenza 165/2023 il Tar Toscana ha chiarito che ai fini dell'ostensione, in tali circostanze può essere considerata sufficiente la motivazione dell'istanza d'accesso incentrata sulla propria intenzione di procedere giudizialmente con una azione di petizione ereditaria nei confronti dell'erede del de cuius.

Secondo il Tar va evidenziata la differenza tra l'accesso agli atti e gli strumenti di acquisizione probatoria previsti dal codice di rito civile. L'accesso difensivo ha una duplice natura giuridica, sostanziale e processuale. La natura sostanziale dipende dall'essere, l'accesso, una situazione strumentale per la tutela di una situazione giuridica finale; la natura processuale consiste nel fatto che il legislatore ha voluto fornire di azione la pretesa di conoscenza, rendendo effettivo e, a sua volta tutelabile l'eventuale illegittimo diniego o silenzio. Viceversa, gli strumenti di acquisizione probatoria previsti dalla disciplina del codice del processo civile si muovono esclusivamente sul piano e all'interno del processo; sono assoggettati alla prudente valutazione del giudice; eventuali rigetti non sono autonomamente impugnabili o ricorribili, potendo gli eventuali vizi dell'istruttoria rilevare come motivi di impugnazione della sentenza.

Nella vicenda, dopo essere stata già reitera sulla base del modulo predisposto dall'Amministrazione, l'istanza di accesso era stata definitivamente rigettata con apposito provvedimento della Direzione Provinciale della Agenzia delle Entrate; che peraltro richiamava pedissequamente le argomentazioni articolate dal controinteressato che si era opposto al rilascio della documentazione all'interessata. In particolare il diniego era basato: sulla possibilità, per il Giudice civile, di ordinare l'esibizione del documento nel contenzioso tra le parti sulla presunta contestazione del testamento a opera del controinteressato con conseguenziale obiezione alla legittimazione della ricorrente alla visione della documentazione; e sulla non necessità dell'incartamento vistane la valenza puramente fiscale tenuto anche conto del fatto che la rappresentazione del patrimonio del de cuius emergeva dallo stesso testamento. Dal che l'interessata depositava ricorso secondo rito in materia di accesso ai documenti amministrativi; segnatamente chiedendo l'annullamento dell'atto di diniego di ostensione e il conseguente e definitivo accesso alla documentazione in argomento.

Secondo il giudice amministrativo fiorentino l'argomentazione relativa alla possibilità, per il Giudice civile, di ordinare l'esibizione in giudizio del documento nel contenzioso tra le parti è infondata.
Premesso che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e che situazioni siffatte ricorrono, per espressa previsione di legge, nell'ipotesi in cui la conoscenza dei documenti sia necessaria ai singoli per curare o per difendere i loro interessi, la distinzione fra conoscenza del documento e difesa degli interessi del privato, in una col nesso di strumentalità fra l'una e l'altra, rende palese che la pendenza di un procedimento giurisdizionale nel quale siano in discussione questi ultimi non solo non è di per sé preclusivo dell'avvio presso il giudice amministrativo del procedimento sull'accesso agli atti allorché sia in contestazione il diritto alla prima; ma, anzi, si configura come un fattore di concretezza e di attualità dell'interesse ad agire nelle forme proprie del detto procedimento.

Nella vicenda la ricorrente aveva espressamente motivato la propria istanza sulla base della necessità di valutare la documentazione richiesta ai fini dell'instaurazione di eventuale giudizio di petizione di eredità. Una simile circostanza certamente basta a legittimare la stessa a prendere visione ed estrarre copia del documento, risultando del tutto indifferente il fatto che non risulti documentata l'instaurazione del giudizio o il fatto che, in quella sede, il Giudice civile possa eventualmente acquisire il documento nell'esercizio dei propri poteri istruttori. Il diritto di accesso assume rilevanza autonoma e non risulta per nulla dipendente dal contenzioso civilistico.

Circa la questione relativa alla non necessità della documentazione in parola sulla base della valenza puramente fiscale della stessa, per il Tar, l'Amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità in ordine alla determinazione di quali atti esibire e quali invece negare: trattasi di scelta che è rimessa alla autodeterminazione del richiedente l'accesso, unico soggetto in grado di stabilire quali siano gli atti di cui effettivamente necessita al fine di autodeterminarsi in ordine agli strumenti di tutela da intraprendere.

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