Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra l'11 ed il 21 aprile 2022

immagine non disponibile

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) procedimento di mediazione e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (ii) domanda dell'atto introduttivo e limiti all'operatività della presunzione di abbandono; (iii) interrogatorio formale, mancata risposta e vizio di omessa motivazione; (iv) accessione invertita, natura costitutiva della pronuncia ed effetto traslativo; (v) principio di non contestazione e presupposti di operatività; (vi) prestazioni assistenziali, soccombenza del non abbiente e regime della responsabilità aggravata; (vii) pagamento del debito in corso di giudizio e cessazione della materia del contendere; (viii) domanda giudiziale, modificazione e suoi limiti.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Cassazione n. 11598/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite a composizione del contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, conferma che l'onere di promuovere la procedura di mediazione obbligatoria in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte opposta, conseguendone, in caso di inottemperanza, la statuizione d'improcedibilità dell'azione monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

DOMANDA GIUDIZIALE Cassazione n. 11884/2022
L'ordinanza consolida il principio secondo il quale affinché una domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio possa ritenersi abbandonata non è sufficiente che essa non risulti riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, ma è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi l'inequivoca volontà di rinunciarvi.

PROVA CIVILE Cassazione n. 12012/2022
L'ordinanza riafferma, in tema di interrogatorio formale, che l'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni elemento di prova.

SENTENZA Cassazione n. 12033/2022
La decisione, resa in tema di cosiddetta accessione invertita, enunciando espressamente il principio di diritto, afferma che la sentenza del giudice di accoglimento della domanda ex articolo 938 c.c. e di attribuzione al costruttore della proprietà dell'opera realizzata e del suolo ha natura costitutiva in quanto trasferisce il diritto di proprietà della porzione di suolo occupata in buona fede, sicché il giudice con la pronuncia deve condizionare l'effetto traslativo al pagamento dell'indennità dovuta al proprietario del suolo pari al doppio del valore della superficie occupata.

POTERI DEL GIUDICE Cassazione n. 12433/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza ribadisce che il convenuto, ai sensi dell'articoo 167 cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'articolo 115 cod. proc. civ., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 12454/2022
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali ed assistenziali, la decisione esclude che la parte non abbiente soccombente possa essere sanzionata a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c.

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERECassazione n. 12632/2022
La decisione rinsalda il principio secondo il quale nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito.

DOMANDA GIUDIZIALE Cassazione n. 12686/2022
Cassando con rinvio la decisione gravata, l'ordinanza ribadisce che la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
***

PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze. (Cpc, articoli 645 e 653; articolo Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata con la quale il giudice d'appello aveva confermato la pronuncia di prime grado che aveva dichiarato improcedibile, per omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010 l'opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto ingiuntivo notificato dal controricorrente Condominio con cui gli era stato ingiunto il pagamento di un importo a titolo di oneri condominiali; nella sentenza impugnata, osserva il giudice di legittimità, oltre a non rinvenirsi traccia della concessione da parte del giudice del termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento di mediazione previsto dalla richiamata disposizione, neppure risulta che il giudice del merito abbia formulato quanto previsto dalla predetta norma, ossia l'invito delle parti a perfezionare il procedimento di mediazione, dovendo risultare comunque chiara l'intenzione del giudice medesimo di avviare le parti alla specifica procedura di conciliazione prevista dal Dlgs n.28/2010). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 11 aprile 2022, n. 11598 – Presidente Di Virgilio – Relatore Falaschi

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Rinuncia – Mancata riproposizione di domande – Presunzione di abbandono – Operatività – Condizioni. (Cpc, articoli 99, 112, 115, 183, 189, 346, 356 e 359)
Affinché una domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio possa ritenersi abbandonata non è sufficiente che essa non risulti riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, ma è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi l'inequivoca volontà di rinunciarvi (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in conseguenza del recesso esercitato dal promissario acquirente di un bene immobile, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dalle promittenti venditrici, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte del merito ritenuto che quest'ultime, in sede di conclusioni, avessero rinunziato alla richiesta di prova orale, che avevano reiterato non essendo stata ammessa dal giudice di primo grado, benché tale richiesta di prova fosse presente nelle conclusioni dell'atto di appello in quella sede richiamate; nella circostanza, infatti, osserva la decisione in epigrafe, dall'esame degli atti di causa risulta che le istanze di prova per interrogatorio formale e per testi erano state precisate nelle conclusioni dell'atto di appello, sicché il richiamo ad esse fatto dalla parte appellante all'udienza doveva essere riferito, in mancanza di rinunzia esplicita, tanto alle conclusioni di merito che a quelle istruttorie). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 3 dicembre 2019, n. 31571; Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 luglio 2017, n. 17582; Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 maggio 2008, n. 14104).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 12 aprile 2022, n. 11884 – Presidente Orilia – Relatore Bertuzzi

Procedimento civile – Prova civile – Interrogatorio formale – Mancata risposta – Conseguenze – Ammissione dei fatti dedotti – Esclusione – Facoltà del giudice di ritenere provati i fatti oggetto dell'interrogatorio – Relativa valutazione – Omissione – Vizio di motivazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Sussistenza. (Cpc, articoli 112, 232 e 360)
In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni elemento di prova; ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un sinistro stradale in cui il ricorrente era rimasto soccombente in entrambi i gradi di merito, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo il giudice distrettuale erroneamente omesso di pronunciarsi sul motivo di appello afferente la mancata comparizione della controparte alla udienza fissata per l'interrogatorio formale richiesto dal ricorrente e vertente sulla dinamica del sinistro medesimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41643).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 aprile 2022, n. 12012 – Presidente Graziosi – Relatore Pellecchia

Procedimento civile – Sentenza – Diritti reali – Modi di acquisto della proprietà – Accessione c.d. invertita – Articolo 938 c.c. – Attribuzione in capo al costruttore della proprietà dell'opera realizzata e del suolo – Sentenza di accoglimento della domanda – Natura costitutiva – Pronuncia di trasferimento della proprietà subordinata alla condanna al pagamento dell'indennità dovuta al proprietario del suolo – Necessità. (Cpc, articolo 112; Cc, articolo 938)
La sentenza del giudice di accoglimento della domanda ex articolo 938 cod. civ. e di attribuzione al costruttore della proprietà dell'opera realizzata e del suolo (cosiddetta accessione invertita) ha natura costitutiva in quanto trasferisce il diritto di proprietà della porzione di suolo occupata in buona fede, sicché il giudice con la pronuncia deve condizionare l'effetto traslativo al pagamento dell'indennità dovuta al proprietario del suolo pari al doppio del valore della superficie occupata (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, nell'accogliere la domanda riconvenzionale subordinata di applicazione dell'articolo 938 cod. civ. sul presupposto della buona fede del controricorrente in relazione alla costruzione dei manufatti sul suolo oggetto del giudizio e della mancata opposizione del confinante, si era limitata solo a pronunciare una condanna del controricorrente medesimo al pagamento della somma di cinquemila euro a titolo di risarcimento del danno calcolato in via equitativa, senza tuttavia provvedere in ordine all'obbligo del medesimo di pagare il doppio del valore della superficie occupata e senza subordinare il prodursi dell'effetto di trasferimento della proprietà del suolo all'adempimento del suddetto obbligo).
C assazione, sezione II civile, sentenza 13 aprile 2022, n. 12033 – Presidente Lombardo – Relatore Varrone

Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di non contestazione – Fondamento – Presupposti di operatività – Fattispecie relativa ad ingiunzione di pagamento a titolo di compensi professionali. (Cc, articoli 1314 e 2233; Cpc, articoli 115, 167, 633 e 645)
Il convenuto, ai sensi dell'articolo 167 cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'articolo 115 cod. proc. civ., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (Nel caso di specie, in cui il giudice d'appello aveva confermato la pronuncia di prime cure che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi reclamati dal ricorrente a titolo di prestazioni professionali stragiudiziali, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del professionista, ha cassato con rinvio la decisione gravata in quanto l'opponente non aveva contestato nell'atto di opposizione né il conferimento dell'incarico né l'espletamento dello stesso, né, infine, la stessa quantificazione dei relativi compensi, essendosi limitato ad eccepire la parziarietà dell'obbligazione, in virtù della quale non avrebbe dovuto rispondere per una misura superiore ad un sesto dell'importo complessivo ingiunto, in considerazione del fatto che l'attività professionale svolta sarebbe stata eseguita non solo nel suo interesse ma anche di quello dei suoi fratelli). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 novembre 2020, n. 26908; Cassazione, sezione civile III, sentenza 6 ottobre 2015, n. 19896).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 19 aprile 2022, n. 12433 – Presidente Manna – Relatore La Battaglia

Procedimento civile – Spese processuali – Giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali ed assistenziali – Parte non abbiente – Soccombenza – Condanna per responsabilità aggravata – Art. 96, comma 1, c.p.c. – Applicabilità – Sussistenza – Art. 96, comma 3, c.p.c. – Applicabilità – Esclusione – Fondamento. (Cost., articolo 24; Cpc, articoli 96 e 445–bis; Disp., att. c.c., articolo 152)
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali ed assistenziali, solide ragioni di carattere letterale e d'ordine logico sistematico portano a ritenere che la parte non abbiente sia sanzionabile, in caso di soccombenza, ai sensi dell'articolo 152 disp. att. cod. civ., solo in caso di responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96, comma 1, cod. proc. civ., ossia se "…ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave..." e sempre che vi sia "…istanza dell'altra parte…", specificamente volta, "…oltre che alle spese, al risarcimento dei danni…". Al contrario, resta escluso che alla medesima parte soccombente non abbiente sia invece applicabile il disposto di cui all'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., il quale prevede che "…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata…" sebbene proprio la predetta locuzione "…in ogni caso…" possa indurre, "prima facie", ad opinare il contrario (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata con la quale il tribunale adito, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell' articolo 445-bis cod. proc. civ., nel rigettare la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, pur dando atto che la ricorrente medesima doveva essere tenuta esente dalla rifusione delle spese di lite, avendo la stessa tempestivamente depositato la prescritta dichiarazione ex articolo152 disp. att. cod. proc. civ., l'aveva condannata ex articolo96, comma 3, cod. proc. civ., a rifondere all'INPS la somma di 1.800,00 euro; in particolare, il giudice del merito aveva ritenuto che, in ragione dello scarto esistente tra la percentuale invalidante riscontrata in sede di accertamento tecnico preventivo e quella occorrente per guadagnare la prestazione invocata, la domanda giudiziale dovesse reputarsi nella circostanza meramente speculativa e dannosa per il buon funzionamento del sistema processuale).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 19 aprile 2022, n. 12454 – Presidente Berrino – Relatore Cavallaro

Procedimento civile – Cessazione della materia del contendere – Pagamento del debito nel corso del giudizio – Perdurante contrasto fra le parti sull'esistenza del diritto – Cessazione della materia del contendere – Configurabilità – Esclusione. (Legge, n. 297/1982, articolo 2; Cpc, articoli 100, 112 e 306)
Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per ottenere la condanna dell'Inps al pagamento di una somma a carico del Fondo di garanzia "ex lege" n. 297/1982, il giudice di legittimità ha cassato con rinvio la sentenza impugnata; nella circostanza, infatti, la corte d'appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul presupposto che, essendo stata la ricorrente soddisfatta già prima della conclusione del giudizio di primo grado e non avendo il difensore della parte allegato tale circostanza decisiva in appello, la decisione di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte del tribunale era stata correttamente adottata; tuttavia, osserva la decisione in esame, avendo la ricorrente medesima, anche nel giudizio di appello, coltivato la domanda diretta alla riforma del capo della pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Inps, è evidente che, permanendo i motivi di contrasto fra le parti, si rendeva pertanto ineludibile una pronuncia da parte del giudice). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4855).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 20 aprile 2022, n. 12632 – Presidente Berrino – Relatore De Felice

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Modificazione ex articolo 183 c.p.c. – Ammissibilità – Condizioni e limiti – Fattispecie in tema di contratto d'opera professionale. (Cc, articoli 2230 e 2233; Cpc, articolo 183)
La modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui il ricorrente, in qualità di architetto, aveva convenuto una società di capitali onde ottenerne la condanna al pagamento di compensi professionali relativi ad un incarico "per la redazione del progetto di ristrutturazione e direzione lavori" di un bene immobile, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, in totale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato inammissibile la domanda di pagamento proposta, condannando lo stesso a restituire alla controparte la somma dalla stessa corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata; in particolare, osserva il giudice di legittimità, il ricorrente, con l'atto introduttivo di primo grado, premesso che per l'incarico conferito era stato concordato un corrispettivo di euro 25.000 e dopo aver precisato di aver sollecitato il pagamento di euro 10.000 con richiesta rimasta senza esito, aveva chiesto di accertare che la società convenuta era debitrice nei suoi confronti di euro 10.240 chiedendo che fosse condannata al pagamento di tale importo; a fronte della eccezione della convenuta di avere pagato quanto richiesto con il sollecito, il ricorrente precisava nella prima memoria di cui all'articolo 183, comma 6, cod. proc. civ. che "…la domanda attorea non trae fondamento dal mancato pagamento della pro forma [..], bensì dal conferimento d'incarico di progettazione e ristrutturazione nonché di direzione dei lavori…"; si è pertanto di fronte ad una mera precisazione della domanda, conclude la decisione in esame, non essendo mutato il "petitum" e rimanendo fermo il fondamento della pretesa nell'incarico di progettazione e direzione lavori, così che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto trattarsi di una domanda nuova e in quanto tale inammissibile). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 giugno 2015, n. 12310).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 21 aprile 2022, n. 12686 – Presidente Manna – Relatore Besso Marcheis

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©