Civile

Compravendita internazionale, la clausola Incoterms 'Ex Works' individua luogo di consegna merci e giurisdizione

Questo il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con l'ordinanza 11346/2023

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di Mirko Martini

La clausola Incoterms (International Commercial Terms) 'Ex Works' presente in un contratto di compravendita internazionale individua sia il luogo di consegna della merce sia la giurisdizione in caso di lite giudiziaria tra le parti. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 2 maggio 2023 n. 11346.

Il contratto di compravendita internazionale
Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere il concetto di compravendita internazionale e delle clausole incoterms ed in particolare l'applicabilità delle "ex works".
Il contratto di vendita internazionale è un negozio giuridico in forza del quale il venditore è obbligato a consegnare i beni, con il trasferimento della proprietà, mentre il compratore è obbligato a pagare il prezzo e a prendere in consegna i beni.
Un contratto può essere individuato come internazionale soltanto se le sedi d'affari delle parti si trovino in Stati diversi, mentre non è rilevante la presenza dell'elemento oggettivo di internazionalità come, per esempio, che offerta e accettazione siano state rese in stati diversi ovvero che l'esecuzione del contratto richieda un trasporto internazionale.

International Commercial Terms
Per quanto riguarda gli incotermes (International Commercial Terms) possono essere definiti come clausole commerciali, elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale, utilizzate dagli operatori in ambito commerciale ed in particolare sono un insieme di regole usate nei contratti di compravendita di beni materiali che codificano gli usi negli scambi internazionali, benché siano utilizzabili anche in ambito nazionale.
Essi regolamentano la modalità con cui avviene la consegna della merce e stabiliscono il passaggio del rischio di perdita o danno dal venditore al compratore.
Ai fini che rilevano un esempio di incotermes è la clausola "ex works", che secondo il testo ufficiale ICC significa che il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell'acquirente presso la sede del venditore o in altro luogo convenuto. Il venditore non ha bisogno di caricare la merce su alcun veicolo di raccolta, né ha bisogno di sdoganare la merce per l'esportazione, ove tale sdoganamento sia applicabile.

Il caso esaminato
La vicenda tra origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo (ottenuto da Alfa) da parte della società Beta con la quale eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in favore del Giudice Francese.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 167-2019 ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione revocando il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società Alfa.
Avverso tale sentenza la società Alfa presentava appello lamentando che il Giudice non si era avveduto che i documenti prodotti in giudizio indicassero chiaramente che il luogo della consegna era sito in Italia e che dunque, anche alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia, la giurisdizione sarebbe dovuta spettare al Giudice italiano. Inoltre, il criterio determinante della giurisdizione avrebbe dovuto essere, non tanto il luogo di consegna della merce bensì, essendo stata dedotta in giudizio un'obbligazione di pagamento di fatture insolute, quello di esecuzione dell'obbligazione portata sub iudice.
La Corte d'Appello di Brescia alla luce delle diverse osservazioni rigettava l'appello con sentenza n. 60/2021 rilevando anzitutto che, secondo le regole generali stabilite dal Regolamento UE n. 1215-2012, all'articolo 4, la giurisdizione si sarebbe, ordinariamente, radicata in Francia, ove aveva sede la Plaisir. La Corte rilevava, successivamente, che, anche secondo i criteri alternativi previsti dal Regolamento, all'articolo 7, n. 1, lett. b), il Giudice italiano non avrebbe potuto ritenersi munito di giurisdizione, spettante invece al giudice francese.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia la società Alfa ha proposto ricorso per cassazione illustrato da tre motivi.
Al fine della nostra analisi ci focalizzeremo sul primo motivo che denuncia ai sensi dell'articolo 360, 1 co., nn. 1 e 3, la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 7, 1 comma, lettera b), del Regolamento UE n. 1215/2012, e dell'articolo 1362 c.c. per avere la Corte d'Appello di Brescia ritenuto insussistente la giurisdizione italiana.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza del 2 maggio 2023, n. 11346 ha ritenuto fondato il primo motivo ed ha accolto il ricorso cassando con rinvio dichiarando la giurisdizione del giudice italiano.
In particolare, il Collegio ha affermato con fermezza che nel contesto dell'esame di un contratto, al fine di determinare il luogo di consegna ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto, ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché idonei a consentire l'identificazione, con chiarezza, di tale luogo.
In particolare, gli Ermellini, hanno voluto statuire una forza inderogabile dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziali.
In conclusione, pertanto, il Giudice del merito, nell'interpretare il contratto per determinare il luogo di consegna della merce convenuto delle parti, deve verificare se le sue clausole integrino o meno l'Incoterm "ex works": in caso affermativo, sarà in base a tale clausola che dovrà essere identificato il luogo di consegna delle merci e di conseguenza la giurisdizione competente.

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