Penale

Possibile utilizzare la Pec anche nella procedura di confisca

di Giovanbattista Tona

È valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata anche nel procedimento di prevenzione e per il terzo interessato che la riceve decorrono i termini ordinari di impugnazione dell’atto notificato. Il principio è stato fissato dalla VI sezione della Cassazione con la sentenza depositata il 16 maggio scorso.

Il caso
Nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso il tribunale di Caltanissetta aveva disposto la confisca di alcuni immobili ritenuti nella sua disponibilità perché acquistati con somme di provenienza illecita. Il provvedimento era stato notificato a mezzo pec alle parti processuali e anche ad una società di leasing e factoring che aveva finanziato l’acquisto di un immobile mantenendone la proprietà.

La società aveva proposto appello avverso il provvedimento di confisca lamentando il fatto che non si era tenuto conto della sua buona fede, ma la Corte di Appello lo aveva dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente.

Il termine per impugnare veniva fatto decorrere dal giorno in cui all’indirizzo pec della società era pervenuta la comunicazione del decreto.

Contro questa decisione la società ricorreva in Cassazione e sosteneva che solo per le notifiche di cancelleria doveva considerarsi ammesso l’uso della pec, come previsto dall’articolo 16 del decreto legge 179 del 2012, convertito nella legge 221 del 2012. Il decreto di confisca era stata invece notificato dalla polizia giudiziaria e per questo non poteva valere a far decorrere il termine per l’appello.

La Suprema corte
Ma la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito. Riprendendo il testo dell’articolo 16 citato dai ricorrenti, la Cassazione ha spiegato che quella norma determina la sostituzione del precedente regime delle notificazioni con quello della notificazione telematica. E non è corretto interpretarlo nel senso che le comunicazioni telematiche sono a uso esclusivo delle cancellerie, visto che quella stessa disposizione espressamente estende la sua applicazione alle ipotesi di notifica del Pm a cura anche della polizia giudiziaria delegata richiamando l’articolo 151 del Cpp.

I giudici di legittimità ricordano che il comma 9 lettera c-bis dello stesso articolo 16 del decreto legge 179 del 2012 prevede che, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, possono essere eseguite a mezzo pec le notifiche anche a persone diverse dall’imputato.

Inoltre nella circolare dell’11 dicembre 2014, sull’avvio del sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, il ministero della Giustizia fa proprio l’orientamento secondo il quale le procure della Repubblica e le procure generali presso le corti di appello rientrano tra gli uffici che possono esperire la notifica telematica anche nei procedimenti di prevenzione personale e/o patrimoniale.

Infine, la Cassazione segnala che l’articolo 7 del Dlgs 159 del 2011 (il cosiddetto codice antimafia) prevede che le comunicazioni riguardanti le misure di prevenzione possano avvenire con le modalità previste dal Dlgs 82 del 2005, che all’articolo 6 prevede l’utilizzo della pec.
E così la società di leasing che non ha tenuto conto della notifica a mezzo pec si è vista rigettare definitivamente il ricorso, subendo anche la condanna alle spese.

Corte di Cassazione, VI sezione penale, sentenza 21740/2018

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