Civile

Guerra e pandemia, i rimedi contrattuali dalle norme regolatrici alla dottrina e giurisprudenza

Nell'ambito delle relazioni commerciali delle imprese maggiormente esposte alla crisi ucraina è da ritenersi vantaggiosa una gestione convenzionale delle situazioni di impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta e dei relativi rischi, mediante la stipulazione di clausole ad hoc di limitazione della responsabilità in caso di "forza maggiore" ovvero di clausole di revisione dei prezzi

di Filippo Andrea Chiaves, Enrica Ferrero*

L'invasione dell'Ucraina e la crisi geopolitica che ne è derivata hanno generato evidenti catastrofi umanitarie, ma anche conseguenze economico-giuridiche a livello globale.
Con specifico riguardo alle relazioni commerciali, vengono qui di seguito analizzati gli effetti - diretti e indiretti - della guerra sui contratti in corso tra operatori italiani e stranieri e le soluzioni rinvenibili nel panorama giuridico nostrano, dalle norme regolatrici alla dottrina e giurisprudenza.

Le difficoltà che gli imprenditori e le aziende stanno incontrando non sono provocate unicamente dal conflitto in sé, ma anche dalle numerose cause indirette, tra le quali è opportuno ricordare (i) le sanzioni irrogate dall'Unione Europea e altri alla Federazione Russa, (ii) l'aumento dei prezzi delle materie prime (e - a cascata - dei prodotti finiti) nonché la loro scarsa reperibilità, (iii) l'effetto sulle valute e sui tassi di cambio, e (iv) l'impatto sulle modalità, i costi e gli itinerari del trasporto delle merci.

Trattasi di fattori e circostanze che possono ingenerare ritardi, inadempimenti nell'esecuzione degli accordi commerciali, o squilibri tra le prestazioni contrattuali.

Come in epoca COVID-19, è emersa la necessità di individuare rimedi giuridici atti a "giustificare" discostamenti dalle pattuizioni in essere o inadempimenti contrattuali, per fatti non imputabili al debitore ma conseguenza diretta o indiretta del conflitto ucraino. Nasce così l'esigenza di adattare l'originario sinallagma contrattuale a nuove circostanze fattuali per evitare che l'accordo delle parti divenga "intollerabile" per una di esse o per entrambe.

Segue una rassegna dei possibili rimedi invocabili in queste circostanze, individuati tra quelli previsti dal legislatore italiano ovvero coniati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, entrambe espressesi in relazione agli squilibri contrattuali conseguenti alla pandemia da COVID-19, ma che si possono ritenere applicabili in via analogica al contesto legato al conflitto ucraino.

Clausole contrattuali ad hoc

Nelle relazioni commerciali non è inusuale che le parti, trovandosi a negoziare e poi sottoscrivere un contratto, decidano di includervi
(i) clausole di esclusione della responsabilità per ipotesi di ritardo o inadempimento dipesi da un sopravvenuto evento di "forza maggiore" o comunque da un fatto non imputabile al debitore, ovvero
(ii) clausole di revisione dei prezzi al verificarsi di determinate circostanze.

La pandemia, ad esempio, ha reso sempre più frequente la pattuizione di clausole che qualificano quali eventi di "forza maggiore" le disposizioni normative che, per contrastare la diffusione del COVID-19, hanno vietato spostamenti, imposto coprifuoco ovvero limitato gli accessi, impedendo così de facto l'esecuzione di una prestazione contrattuale ovvero prevedendone la sospensione.

Riconducendo tali misure a eventi di "forza maggiore", si evita che un contraente possa essere ritenuto responsabile per inadempimento ovvero ritardo nell'esecuzione del contratto per un accadimento che, appunto, non è ad esso imputabile.

Non è da escludersi quindi che nelle relazioni commerciali, i contraenti decidano di inserire previsioni ex novo, ovvero modificare le pattuizioni in essere, introducendo clausole di limitazione della responsabilità ovvero di rinegoziazione dei prezzi contemplando come evento di "forza maggiore" contesti bellici quali il conflitto ucraino e le relative conseguenze dirette e indirette sopra ricordate.

Impossibilità sopravvenuta

Al di là delle previsioni pattizie ad hoc, l'ordinamento italiano contempla due istituti che (anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale) possono contribuire a mitigare le difficoltà legate al conflitto ucraino che le imprese italiane si trovano a dover fronteggiare.

Il codice civile italiano affronta il tema delle circostanze sopravvenute in due forme:
(i) la sopravvenuta impossibilità, parziale o assoluta, e
(ii) l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

L'impossibilità sopravvenuta è disciplinata all'art. 1276 cod. civ. e corrisponde a quella situazione impeditiva dell'adempimento non prevedibile al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore. L'impossibilità sopravvenuta presuppone che la sopravvenienza che impedisce l'adempimento non sia imputabile al debitore.

Nel novero delle cc.dd. cause non imputabili al debitore vanno certamente ricondotte sia la causa di forza maggiore, come ad esempio un conflitto bellico, sia il factum principis, ossia l'ordine o divieto di un'autorità.

Pare plausibile ricondurre tra gli eventi di forza maggiore l'attuale crisi derivante dall'invasione dell'Ucraina con tutte le sue conseguenze, dirette e indirette, ivi comprese ad esempio le difficoltà o l'impossibilità di reperimento di determinate materie prime sul mercato.

Nel c.d. factum principis ricadono certamente le sanzioni imposte dall'Unione Europea (e da altri organismi internazionali) alla Federazione Russa, sicché non sarà certamente responsabile nei confronti della propria controparte contrattuale un'azienda italiana che si rifiuti di esportare in territorio russo beni e tecnologie atti all'uso in campo bellico, dell'aviazione e dell'industria spaziale, trattandosi di beni che appunto – in attuazione delle disposizioni limitative europee – non possono essere esportati in determinati paesi.

Gli effetti dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile ex art. 1276 cod. civ. variano a seconda della tipologia. L'impossibilità sopravvenuta può essere definitiva quando l'impedimento è irreversibile, oppure temporanea quando l'impedimento è di natura transitoria.

Nel primo caso, l'obbligazione del debitore si estingue e il contratto si risolve; nel secondo, l'impossibilità determina l'estinzione dell'obbligazione solo se perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione, o il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Diversamente, l'impossibilità temporanea semplicemente esonera il debitore dalla responsabilità per ritardo nell'adempimento, fermo restando che si dovrà adempiere non appena sia venuta meno la causa impeditiva.

L'impossibilità può essere poi parziale o totale. Nella prima ipotesi all'impossibilità consegue
(i) l'obbligo del debitore di eseguire la prestazione rimasta possibile e
(ii) la facoltà del creditore di chiedere una corrispondente riduzione della prestazione dovuta o di recedere dal contratto.

All'impossibilità totale invece consegue
(i) l'estinzione dell'obbligazione del debitore e l'immediata risoluzione di diritto del contratto e
(ii) il diritto del creditore di ottenere la restituzione della controprestazione eventualmente già eseguita.

Invocare l'impossibilità sopravvenuta non imputabile potrebbe quindi consentire a un contraente impossibilitato ad eseguire la propria prestazione a causa della crisi ucraina, di ottenere la risoluzione (anche solo parziale) del contratto oppure, in caso di impossibilità temporanea, l'esonero di responsabilità da ritardo.

Eccessiva onerosità sopravvenuta

L'eccessiva onerosità è prevista dall'art. 1467 cod. civ. e riguarda l'ipotesi in cui eventi sopravvenuti, straordinari ed imprevedibili rendano la prestazione di un contraente eccessivamente onerosa, determinando un sacrificio sproporzionato di una parte contraente a vantaggio dell'altra rispetto alle originarie previsioni pattizie.

Al verificarsi della descritta situazione, la parte che deve eseguire l'obbligazione divenuta eccessivamente onerosa può chiedere la risoluzione del contratto, mentre la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto fino a ricondurre il rapporto tra le prestazioni entro i limiti dell'alea normale del contratto.

Sono plausibilmente riconducibili all'eccessiva onerosità sopravvenuta fenomeni quali l'aumento dei prezzi delle materie prime e il conseguente aumento dei costi di produzione per le imprese contraenti. Anche in questo caso, come per l'impossibilità sopravvenuta, la soluzione prospettata dal codice civile è la risoluzione contrattuale, mentre la rinegoziazione è ipotizzata quale controproposta - facoltativa - alla "soppressione" del contratto.

Tuttavia, non sempre l'interesse delle parti contraenti è quello di porre fine al contratto e pertanto i rimedi caducatori previsti dal codice civile si rivelano inadeguati. Vi sono ipotesi in cui le parti – nonostante le circostanze sopravvenute – hanno interesse a mantenere in essere il contratto e a continuarne l'esecuzione pur se a condizioni riequilibrate.

La giurisprudenza e la dottrina hanno dovuto interrogarsi sul tema in relazione a fattispecie derivanti dalle conseguenze ingenerate dalla pandemia da COVID-19 e hanno pertanto tentato di adattare gli istituti sopra analizzati a tali nuove esigenze.

L'obbligo di rinegoziare e il principio della buona fede e correttezza contrattuale

La Corte di Cassazione nella propria Relazione Tematica n. 56 dell'8 luglio 2020 ha tentato, nel contesto pandemico, di dare una risposta all'esigenza manutentiva delle pattuizioni e di rinegoziazione del contratto volta al riequilibrio e all'adattamento al mutato contesto pandemico, dell'originario sinallagma negoziale.

La Suprema Corte ha quindi osservato che il rifiuto della parte contraente di rinegoziare le condizioni originariamente pattuite può sostanziarsi in una violazione del bilanciamento negoziale e in particolare dei principi generali di buona fede e correttezza contrattuale, nonché di solidarietà (cfr. artt. 1175, 1375 cod. civ. e art. 2 Cost.).

La soluzione a tal fine suggerita dalla Cassazione è quella di rivolgersi al giudice per chiedere l'esecuzione specifica di un obbligo di facere prevista dall'art. 2932 cod. civ., oltre al risarcimento dei danni da violazione della buona fede contrattuale.

La giurisprudenza di merito che successivamente si è occupata della tematica non ha sempre fornito soluzioni univoche o coerenti rispetto al principio summenzionato.

Alcune pronunce (es. Trib. Roma sez. VI, 27 agosto 2020; Trib. Milano sez. contr., 21 ottobre 2020) si sono spinte fino a statuire che chi si sottrae all'obbligo di ripristinare l'originario equilibrio tra diritti ed obblighi commette una grave violazione del regolamento contrattuale e del principio di buona fede, ciò che comporta da un lato l'eventuale invito del giudice alla rinegoziazione e dall'altro l'obbligo di risarcire il danno patito.

Non sono ancora rinvenibili pronunce in relazione a fattispecie collegate alla crisi ucraina: tuttavia, come hanno già ipotizzato alcuni commentatori, è possibile che la giurisprudenza appena citata possa ritenersi de plano applicabile anche in relazione a ipotesi di impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità derivanti dal conflitto russo-ucraino.

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*A cura di Filippo Andrea Chiaves, Senior Counsel del team litigation - Enrica Ferrero, Associate, Hogan Lovells

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