Civile

Iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, opposizione all'Inps e non ad Equitalia

Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 7514 depositata ieri, richiamando la specificità della normativa previdenziale

di Francesco Machina Grifeo

Nell'ipotesi di opposizione tardiva avverso l'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali si rischia di fare un buco nell'acqua qualora si chiami in giudizio il concessionario della riscossione. La legittimazione a contraddire - al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione e/o per il maturare della prescrizione - compete infatti al solo Ente impositore. Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 7514 depositata ieri, richiamando la specificità della normativa previdenziale rispetto a quella tributaria e relativa alle sanzioni amministrative.

Niente da fare dunque per la ricorrente che, con un ricorso al Tribunale di Locri, aveva sostenuto di avere avuto notizia per mezzo di estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione di un'iscrizione per crediti previdenziali Inps portati da cartelle esattoriali mai notificate. Ed aveva così citato in giudizio Equitalia Sud chiedendo di accertarsi l'infondatezza della pretesa e comunque la prescrizione. Dopo aver avuto ragione in primo grado, la Corte di appello di Reggio Calabria ha invece dichiarato la nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio con l'Istituto previdenziale, titolare del credito.

Per la Suprema corte però la situazione è ancora più radicale in quanto non vi era un litisconsorzio necessario tra Inps ed Equitalia ma, considerato che il giudizio investiva il merito della pretesa previdenziale (perché tale è l'omissione della notificazione e anche la prescrizione), l'unico contraddittore legittimato era l'istituto di previdenza.

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, la Cassazione distingue tra un risalente orientamento secondo il quale sussiste la legittimazione passiva del concessionario (che è litisconsorte necessario) quando si deduce un vizio di notifica degli atti. E sviluppi più recenti, che muovendo dalla specificità del sistema della riscossione dei crediti previdenziali, hanno affermato che «in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene nella materia tributaria in quella attinente alle sanzioni amministrative, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione al ruolo a venire in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto previdenziale».

Entrando più nel tecnico, la Cassazione ricorda che l'articolo 4, co. 2 quater, del Dl 24 209/2002 ha modificato l'articolo 24, co. 5, del Dlgs 46/1999, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione al ruolo debba notificarsi all'ente impositore, espungendo dunque l'obbligo di notifica anche al concessionario. Il testo attuale prevede che la legittimazione spetti unicamente all'ente impositore. Non non trova perciò applicazione la disciplina prevista dall'articolo 39 del Dlgs 212/1999 e le relative conseguenze che ne ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria o in materia di illecito amministrativo. Del resto, prosegue il ragionamento, «l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti ultra partes verso l'esattore senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».

In definitiva, affermano le Sezioni Unite (in forza della disciplina dell'articolo 24 del Dlgs 46 del 1999) «la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria verso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata ammessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'articolo 107 o 102 del codice di procedura civile, determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo».

E così è accaduto nel caso in esame dove l'unico soggetto convenuto in giudizio è stato l'agente della riscossione che però «non è titolare del diritto di credito quanto piuttosto è il mero destinatario del pagamento» o più precisamente il «soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento». Va dunque evidenziato, conclude la decisione, «il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione e il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo». La sentenza di secondo grado è stata perciò cassata senza rinvio.

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