Società

L'investment management exemption salva i veicoli di investimento esteri dal rischio di stabile organizzazione

Obiettivo della norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è incentivare l'insediamento in Italia di asset manager che operano a beneficio di veicoli di investimento esteri

di Daniela Bainotti e Valentina Stecca*

L'art. 1, co. 255, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 ("Legge di Bilancio 2023") ha introdotto – integrando l'art. 162 del TUIR – la c.d. "Investment Management Exemption", intesa ad evitare che si possa configurare in Italia una stabile organizzazione di un veicolo di investimento estero laddove siano presenti nel territorio dello Stato soggetti che, in nome o per suo conto, si occupano di collocare o gestire diverse tipologie di strumenti finanziari.

Come osservato nella Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2023, "la modifica alla nozione interna di stabile organizzazione risponde all'esigenza di ridimensionare tale rischio" che "potrebbe avere effetti fortemente deterrenti relativamente alla decisione di localizzare in Italia gli «asset manager»".

Il nuovo co. 7-ter dell'art. 162 introduce quindi, nell'ambito della disciplina della stabile organizzazione personale, la presunzione di indipendenza – dal veicolo di investimento non residente – dell'asset manager (sia esso un soggetto residente ovvero la stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente) che in nome o per conto del citato veicolo o di sue controllate, dirette o indirette, "e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto , alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti".

Detta presunzione opera, tuttavia, solo in presenza del congiunto soddisfacimento delle condizioni elencate nel successivo co. 7-quater, ovvero:

1. Il veicolo di investimento non residente e le sue controllate devono essere residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

2. Il veicolo di investimento deve rispettare taluni requisiti di indipendenza la cui individuazione è rimessa ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di prossima emanazione;

3. L'asset manager non deve ricoprire cariche direttive e/o di controllo nel veicolo estero o in sue controllate e non deve essere titolare di partecipazioni ai risultati del veicolo o delle sue controllate in misura superiore al 25%;

4. La remunerazione riconosciuta all'asset manager per le attività svolte in Italia deve essere determinata nel rispetto dell'arm's length principle e deve essere supportata dalla documentazione idonea prevista in materia di transfer pricing. Con un ulteriore Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite delle linee guida intese a definire l'applicazione della disciplina del transfer pricing alla remunerazione riconosciuta all'asset manager.

Al fine di scongiurare il rischio che si configuri invece nel territorio dello Stato una stabile organizzazione materiale del veicolo di investimento non residente, il nuovo co. 9-bis prevede che, al ricorrere delle condizioni di cui al co. 7-quater, la sede fissa di affari a disposizione di un'impresa residente che vi svolge la propria attività non si considera a disposizione del veicolo per il solo fatto che l'attività svolta dall'impresa gli reca un beneficio. Tenuto conto di quanto chiarito nella Relazione Illustrativa, tale disposizione trova applicazione quando l'impresa residente e il veicolo estero appartengono allo stesso gruppo (sebbene il disposto normativo nulla dica in tal senso).

L'introduzione dell'investment management exemption in Italia si pone, come già osservato, l'obiettivo di incentivare l'insediamento in Italia di asset manager che operano a beneficio di veicoli di investimento esteri. La lettura congiunta del disposto normativo e della Relazione Illustrativa evidenzia tuttavia alcuni disallineamenti (non risulta del tutto chiaro, ad esempio, se la residenza in Paesi White List debba riguardare l'intero gruppo cui appartiene il veicolo estero o solo i soggetti a favore dei quali gli asset manager prestano la propria attività) che potrebbero generare dubbi interpretativi e applicativi, che dovranno essere quindi affrontati nei provvedimenti di prossima adozione.

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*A cura di Daniela Bainotti e Valentina Stecca – BGR tax and legal

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