Civile

In "Gazzetta" la class action contro le violazioni delle norme Ue - Si parte il 25 giugno 2023

Sulla G.U. n. 70 del 23 marzo 2023 è stato pubblicato il Dlgs 10 marzo 2023 n. 28 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori"

di Francesco Machina Grifeo

Approda in "Gazzetta" (G.U. n. 70 del 23-3-2023) il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 28 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE". Si tratta della cosiddetta Class action europea, volta all'adozione di provvedimenti inibitori e compensativi nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell'Unione. Le nuove regole si applicheranno a partire dal 25 giugno prossimo.

I settori di riferimento sono: servizi finanziari, viaggi e turismo, energia, salute, telecomunicazioni e protezione dei dati. La direttiva (UE) 2020/1828 abroga e sostituisce la direttiva 2009/22/CE con lo scopo di "contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori" consentendo a enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi, di proporre azioni rappresentative.

Il decreto dunque introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazioni di norme Ue. Tale azione è tuttavia esperibile solo dagli enti legittimati, vale a dire associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico nonché enti pubblici cui la legittimazione sia espressamente conferita dagli Stati membri.

Ma in cosa si differenzia dall'azione di classe prevista dal codice di procedura civile? Il Dossier della Camera spiega che l'ambito di applicazione della nuova normativa è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori per le sole violazioni di "specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione europea e negli atti di recepimento delle direttive in materia". Inoltre, la legittimazione attiva è limitata agli enti legittimati; mentre la legittimazione passiva è estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce per fini relativi alla propria attività.

Nello specifico, le disposizioni dell'UE (richiamate dall'allegato I della direttiva 1828/2020) la cui violazione comporta l'esperibilità delle azioni riguardano: danni da prodotti difettosi; clausole abusive; pratiche commerciali sleali; garanzia dei beni di consumo; indicazione del prezzo; pubblicità ingannevole; trasporti; energia elettrica e gas; telefonia mobile; turismo; commercio elettronico e servizi digitali; protezione dei dati personali; sicurezza dei prodotti; sicurezza alimentare; assicurazioni; commercializzazione a distanza di servizi finanziari; prodotti d'investimento al dettaglio; fondi di investimento; credito ai consumatori; blocchi geografici ingiustificati e discriminazione basata sulla nazionalità.

La legittimazione ad agire è attribuita alle associazioni di consumatori e utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo e agli organismi pubblici nazionali (di cui all'articolo 3, n. 8, del regolamento (UE) 2017/2394), nonché agli enti legittimati in un altro Stato membro iscritti nell'apposito elenco. Gli enti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e dimostrazione di attività pubblica effettiva a tutela degli interessi dei consumatori nei dodici mesi precedenti;
b) possesso di uno statuto che preveda come scopo la tutela dei consumatori e l'assenza di fine di lucro;
c) non essere assoggettati a procedure di insolvenza;
d)
previsione nello statuto di regole, anche riferite alle cause di incompatibilità relative ai rappresentanti legali, idonee ad assicurare l'indipendenza dell'associazione nonchè a prevenire conflitti di interesse;
e)
un organo di controllo che vigili sul rispetto dei principi di indipendenza;
f)
rendere pubblico sul proprio lo statuto e una sintetica descrizione dell'attività svolta.

Possono essere designati anche gli organismi pubblici indipendenti nazionali (di cui all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394) che facciano richiesta di essere legittimati. Mentre viene demandata ad apposito decreto ministeriale la definizione delle procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione e della documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti.

Le azioni possono essere promosse dagli enti senza bisogno di mandato da parte dei consumatori. Se la violazione lede consumatori di diversi Stati membri, l'azione può essere proposta congiuntamente da più enti di diversi Stati. La domanda si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo ove ha sede la parte resistente. Se è convenuta una persona fisica, è competente il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o il domicilio.

La domanda è inammissibile: a) quando è manifestamente infondata; b) se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori; c) se il tribunale non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali; d) se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l'ente ricorrente è privo dei requisiti; e) quando l'azione è promossa in conflitto di interessi; f) se l'oggetto sociale dell'ente non giustifica l'esercizio dell'azione.

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