Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 24 aprile ed il 5 maggio 2023

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) domanda giudiziale ed interesse ad agire; (ii) controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato e rito applicabile; (iii) azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio e litisconsorzio necessario; (iv) equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo ed indennizzo a favore dell'erede; (v) controversia trattata con il rito del lavoro e sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale; (vi) decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e contenuto dell'atto di precetto; (vii) litisconsorzio necessario o processuale e regime impugnatorio; (viii) giudizio di appello, principio del contraddittorio e violazione del diritto di difesa; (ix) spese di giudizio, compensazione e vizio di ultrapetizione; (x) pronuncia di rito in primo e grado e giudizio di appello.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

DOMANDA GIUDIZIALE – Cassazione n. 10851/2023
L'ordinanza riafferma che l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo ed alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato.

DIFENSORI – Cassazione n. 10864/2023
Enunciando il principio di diritto, la sentenza afferma che il riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione con il rito ordinario anziché con il rito ex artt. 28 della legge n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudice d'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva secondo le norme del rito seguito, ormai consolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica della citazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza di primo grado o comunque la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

LITISCONSORZIO NECESSARIO – Cassazione n. 10912/2023
L'ordinanza, ricorrendo una situazione di litisconsorzio necessario, riafferma che l'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio è da proporre nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell'unico fondo intercludente.

EQUA RIPARAZIONE – Cassazione n. 11048/2023
La pronuncia, resa in tema di equa riparazione ai sensi della c.d. legge "Pinto", ribadisce che, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo, "iure proprio", soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte.

TERMINI PROCESSUALI – Cassazione n. 11236/2023
La decisione riafferma che alla controversia che, pur non riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c., sia stata trattata con il rito del lavoro, non è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale.

PROCEDIMENTO MONITORIO – Cassazione n. 11376/2023
L'ordinanza ribadisce che, in presenza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., è sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga la data di notificazione del titolo esecutivo e gli estremi di essa, non risultando invece applicabile il disposto di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, essendo tale norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 11641/2023
L'ordinanza rimarca che nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 11711/2023
Riaffermando un principio enunciato dalle Sezioni Unite, la pronuncia ribadisce che la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 11799/2023
La decisione riafferma che, in tema di spese giudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l'appello non modifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto, quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affetta da ultrapetizione quando – come nella specie – condanni l'appellante, in difetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado e non soltanto di quelle d'appello.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 11874/2023
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza ribadisce che qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata.
***
PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Interesse ad agire – Accertamento – Criterio – Giudizio di cassazione – Sopravvenuto difetto d'interesse all'impugnazione – Inammissibilità del ricorso – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia. (Cpc, articoli 100 e 360)
L'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo ed alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, rilevata dalla memoria difensiva depositata in occasione dell'adunanza camerale, la sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione, in ragione del venir meno per il ricorrente di ogni utilità derivante dall'eventuale accoglimento delle statuizioni invocate nel libello introduttivo, la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento dello scrutinio del ricorso incidentale in quanto espressamente condizionato, disponendo tuttavia l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione dell'assoluta novità delle questioni giuridiche sottese alle spiegate impugnazioni ed avuto riguardo all'esito della lite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 settembre 2018, n. 22098; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 maggio 2017, n. 11204; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 giugno 2016, n. 12743; Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 settembre 2013, n. 21951).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 24 aprile 2023 n. 10851 – Presidente De Stefano; Relatore Rossi

Procedimento civile – Procedimenti speciali – Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato – Giudizio di appello – Riscontro della erroneità del rito seguito dal giudice di primo grado – Conseguenze. (Legge 794/1942, articolo 28; Dlgs 150/2011, articoli 4 e 14; Cpc, articoli 633, 641, 645, 702-bis, 354 e 384)
Il riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione con il rito ordinario anziché con il rito ex articoli 28 della legge n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, impone al giudice d'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva secondo le norme del rito seguito, ormai consolidatosi, avendo dunque riguardo alla data di notifica della citazione, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta, né comportare la nullità della sentenza di primo grado o comunque la rimessione al primo giudice ai sensi dell'articolo 354 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, disponendo la correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, agli effetti dell'articolo 384, comma 4, cod. proc. civ., ha affermato l'enunciato principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 25 febbraio 2022, n. 6321; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 gennaio 2022, n. 927; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 gennaio 2022, n. 758; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 settembre 2021, n. 26083; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4485; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 11 gennaio 2011, n. 390).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 24 aprile 2023 n. 10864 – Presidente Giusti; Relatore Scarpa

Procedimento civile – Litisconsorzio necessario – Diritti reali – Azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio – Partecipazione al processo di tutti i proprietari dei fondi intercludenti o di tutti i comproprietari del fondo intercludente – Necessità. (Cc, articolo 1051; Cpc, articoli 102, 354 e 383)
L'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio è da proporre nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell'unico fondo intercludente, poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'articolo 1051 cod. civ. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio (nella sua interezza) e ciò – nel caso in cui sia necessario ricorrere all'autorità giudiziaria – richiede la partecipazione al processo di tutti i proprietari dei fondi intercludenti o di tutti i comproprietari del fondo intercludente, altrimenti la sentenza è pronunciata inutilmente (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa al primo giudice, ex artt. 383, comma 3, e 354 cod. proc. civ., per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei due soggetti pretermessi e risultanti dagli atti di causa proprietari dei fondi serventi). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 23 gennaio 2017, n. 1646; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 22 aprile 2013, n. 9685).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 26 aprile 2023 n. 10912 – Presidente Cosentino; Relatore Caponi

Procedimento civile – Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Processo presupposto – Decesso della parte – Riassunzione dell'erede – Ragionevole durata – Computo del termine – Riferimento all'intera durata del procedimento – Esclusione – Distinzione temporale delle fasi processuali – Necessità – Fondamento – Fattispecie relativa a credito derivante da procedura fallimentare. (Legge 89/2001, articoli 2, 3 e 5-ter; Cpc, articolo 110)
In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio", dovuto al superamento del predetto termine, soltanto, a decorrere dalla sua costituzione in giudizio; ne consegue che, qualora l'erede agisca sia "iure haereditatis" sia "iure proprio", non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata. Infatti, non assume alcun rilievo la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'articolo 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla citata legge n. 89 del 2001, non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione (Nel caso di specie, rigettando il ricorso proposto dall'erede del defunto creditore ammesso al passivo fallimentare, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile il decreto impugnato che aveva respinto l'opposizione proposta dal ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 ottobre 2011, n. 21646; Cassazione, sezione civile I, sentenza 23 giugno 2011, n. 13803; Cassazione, sezione civile I, sentenza 4 novembre 2009, n. 23416).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 27 aprile 2023 n. 11048 – Presidente Manna; Relatore Falaschi

Procedimento civile – Termini processuali – Impugnazioni – Controversia concernente rapporto non compreso nell'art. 409 c.p.c. o nell'art. 442 c.p.c. decisa con il rito del lavoro – Regime alla sospensione dei termini di impugnazione durante il periodo feriale – Applicabilità – Fondamento. (Cpc, articoli 409 e 442; Legge 742/1969, articolo 3)
Alla controversia che, pur non riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'articolo 409 o dall'articolo 442 cod. proc. civ., sia stata trattata con il rito del lavoro, non è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacché il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'articolo 3 della legge n. 742 del 1969 (Nel caso di specie, non potendo trovare applicazione la c.d. sospensione feriale dei termini, venendo in rilievo una causa trattata secondo il rito del lavoro, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata non avendo parte ricorrente osservato il c.d. termine lungo di sei mesi previsto dall'articolo 327 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 16 agosto 2019, n. 21442; Cassazione, sezione civile L, sentenza 27 novembre 2007, n. 24649).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 28 aprile 2023 n. 11236 – Presidente Tria; Relatore Cavallari

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. – Titolo esecutivo per l'esecuzione forzata – Idoneità – Atto di precetto – Notifica al debitore – Contenuto – Data di notificazione del titolo esecutivo e suoi estremi – Sufficienza – Menzione provvedimento che ha disposto l'esecutorietà ed apposizione della formula esecutiva – Necessità – Esclusione. (Cpc, articoli 480, 642, 645, e 654)
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex articolo 642 cod. proc. civ. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'articolo 654, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio (Nel caso di specie, nel riaffermare l'enunciato principio di diritto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito non essendo necessari altri accertamenti, ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'odierno controricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 marzo 2022, n. 8870; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 aprile 1975, n. 1656).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 2 maggio 2023 n. 11376 – Presidente Cirillo; Relatore Valle

Procedimento civile – Impugnazioni – Processo con pluralità di parti – Litisconsorzio necessario o processuale – Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione – Applicabilità – Conseguenze – Notifica della sentenza ad istanza di una sola parte – Decorrenza del termine breve anche nei confronti di tutte le altre parti – Sussistenza. (Cpc, articoli 102, 325, 326, 327, 331 e 332)
Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di un appalto di lavori condominiali, la Suprema Corte, in accoglimento della specifica eccezione sollevata da parte di entrambi i controricorrenti, ha dichiarato inammissibile il ricorso, non avendo parte ricorrente osservato il termine di sessanta giorni prescritto dall'articolo 325 cod. proc. civ. decorrente dalla data di notificazione della sentenza da opera di una parte appellata del giudizio di merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 7 giugno 2018, n. 14722; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 29 settembre 2011, n. 19869; Cassazione, sezione civile L, sentenza 19 agosto 2004, n. 16254).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 4 maggio 2023 n. 11641 – Presidente Manna; Relatore Orilia

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio d'appello – Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione – Conseguenze – Nullità della sentenza – Sussistenza – Fondamento. (Costituzione, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 42, 132, 183, 190, 281–quinquies, 281–sexies; 378, 378–bis, 380 1 380–ter; e 429)
La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, applicando il principio già enunciato dalle Sezioni Unite, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso per regolamento necessario di competenza, ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata per non essere stata la stessa preceduta dalla previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 novembre 2021, n. 36596)
• Cassazione, sezione L civile, ordinanza 4 maggio 2023 n. 11711 – Presidente Manna; Relatore Di Paolantonio

Procedimento civile – Spese processuali – Appello avverso sentenza che aveva disposto la compensazione delle spese – Rigetto dell'appello nel merito e condanna al pagamento delle spese del doppio grado in assenza di appello incidentale – Ultrapetizione – Sussistenza. (Cpc, articoli 91, 92, 112, 339 e 343)
In tema di spese giudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l'appello non modifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto, quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affetta da ultrapetizione quando – come nella specie – condanni l'appellante, in difetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado e non soltanto di quelle d'appello (Nel caso di specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito sullo stesso, ha disposto l'eliminazione, dall'impugnata sentenza, della condanna degli odierni ricorrenti al pagamento, in favore dell'amministrazione comunale controricorrente, delle spese del giudizio di primo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 agosto 2009, n. 18533).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 5 maggio 2023 n. 11799 – Presidente Lombardo; Relatore Carrato

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio d'appello – Definizione del giudizio con decisione relativa a questione preliminare di rito – Motivi di appello – Oggetto – Merito della pretesa – Esclusione – Fondamento – Riproposizione della domanda non esaminata – Sufficienza. (Cpc, articoli 342 e 346)
Ove la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito, i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'articolo 346 cod. proc. civ., la domanda non esaminata, senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito: l'accoglimento dell'impugnazione, infatti, comporta l'integrale devoluzione al giudice dell'appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado (Nel caso di specie, in cui il giudice di prime cure, senza esaminare il merito della domanda, si era limitato a dichiararne l'improponibilità, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile il gravame). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 settembre 2020, n. 20422; Cassazione, sezione civile V, sentenza 18 dicembre 2019, n. 33580; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 marzo 2010, n. 6481; Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 novembre 2011, n. 22954; Cassazione, sezione civile V, sentenza 8 marzo 2005, n. 5031).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 5 maggio 2023 n. 11874 – Presidente Orilia; Relatore Amato

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©