OICR UE/SEE vigilati immobiliari: ancora discriminati rispetto agli OICR immobiliari di diritto italiano?
La legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha introdotto un regime di esenzione da ritenuta per i dividendi di fonte italiana e, contestualmente, di non imponibilità delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate in società italiane in favore degli OICR di diritto estero
La legge 30 dicembre 2020, n. 178, (“Legge di Bilancio 2021”), articolo 1, commi 631 e 633, ha introdotto un regime di esenzione da ritenuta per i dividendi di fonte italiana e, contestualmente, di non imponibilità delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate in società italiane in favore degli organismi di investimento collettivo del risparmio (“ OICR ”) di diritto estero, conformi alla direttiva 2009/65/CE (“ Direttiva UCITS ”), oppure, ancorché non conformi alla predetta direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nello Stato estero in cui è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (“ Direttiva AIFM ”), purché tali OICR siano istituiti in Stati membri dell’Unione Europea (“ UE ”) o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (“ SEE ”) che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia (“ OICR UE/SEE vigilati ”).
La previgente normativa (cfr. l’art. 27, comma 3, del DPR n. 600/73, prima delle modifiche apportate dal summenzionato comma 631) prevedeva invece una ritenuta a titolo di imposta del 26% da applicare ai dividendi corrisposti da società italiane a favore anche degli OICR UE/SEE vigilati, mentre le plusvalenze realizzate dagli stessi OICR UE/SEE vigilati su partecipazioni qualificate in società italiane, prima delle disposizioni introdotte dal comma 633, erano assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. f), del T.U.I.R. e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 461/97 (mentre le plusvalenze su partecipazioni non qualificate erano già esenti in virtù dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/97).
La modifica normativa è dipesa dal fatto che il previgente trattamento eterogeneo di non imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze di fonte italiana in campo agli OICR italiani e, al contrario, di imponibilità in capo agli OICR UE/SEE vigilati, si poneva in evidente contrasto con il principio della libera circolazione dei capitali, sancito dall’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“ TFUE ”). Tant’è che la Commissione Europea aveva già avviato un’iniziativa investigativa e di confronto con le competenti Autorità italiane, persuadendo il legislatore italiano a porre fine alla discriminazione tra OICR UE/SEE vigilati e quelli italiani.
Pur rimanendo una disparità di trattamento nei confronti degli OICR extra-UE vigilati ovvero degli OICR UE/SEE vigilati, ma il cui gestore non sia stabilito in uno Stato membro UE o in uno Stato aderente allo SEE, il cambio normativo in commento ha perlomeno rimosso la precedente discriminazione a livello di UE e di SEE, ed ha evitato, appunto, l’apertura di una procedura di infrazione, che avrebbe, prima o poi, portato al medesimo esito finale.
E invece, sembrerebbe che per l’Agenzia delle Entrate, anche in ambito UE e SEE, una (ingiustificata) discriminazione possa comunque permanere. Infatti, in ben due occasioni (la più recente è la risposta n. 409 del 1° agosto 2023 , mentre quella precedente è la risposta n. 327 del 10 maggio 2023 ), l’Agenzia delle Entrate ha precisato – peraltro senza che il caso in oggetto alle due istanze di interpello lo richiedesse – che “le esenzioni fiscali dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti spettano agli OICR esteri, diversi dai fondi immobiliari”.
In altre parole, l’Agenzia delle Entrate, con l’inciso citato sembra voler interpretare l’esenzione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 come limitata ai soli OICR UE/SEE diversi da quelli immobiliari, escludendo (e continuando a discriminare) pertanto quelli immobiliari. Come a voler negare che, il regime previgente, discriminava anche gli OICR immobiliari di diritto estero rispetto a quelli italiani.
Si tratta, peraltro di una novità del 2023: in quanto in una precedente risposta, la n. 327 dell’11 maggio 2021, avente ad oggetto l’esenzione sui dividendi di fonte italiana corrisposti a OICR UE/SEE vigilati, l’Agenzia delle entrate non aveva invece precisato alcunché in merito agli OICR esteri immobiliari.
Non si comprende tuttavia da dove possa nascere una tale interpretazione, che tra l’altro sarebbein netto contrasto con il testo e la ratio della norma e, in quanto tale, contraria al già menzionato principio della libera circolazione dei capitali, da cui ha avuto origine il cambio normativo. Sarebbe quindi auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che confermi l’applicabilità delle nuove disposizioni a tutti gli OICR UE/SEE vigilati, a prescindere dal fatto che siano immobiliari o meno.
Del resto, se quella che qui si critica fosse stata la propria convinzione, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto includere, fra la documentazione idonea all’ottenimento delle disposizioni di favore, così come elencata nella già menzionata risposta n. 409 del 1° agosto 2023, anche un’autodichiarazione del gestore dell’OICR UE/SEE vigilato del fatto che, nel caso di specie, si tratti di un OICR diverso da uno immobiliare . Ma così non è stato. E, pertanto, confidiamo che l’inciso di cui sopra sia solo frutto di un equivoco e non, invece, di una volontà di leggere nelle nuove disposizioni il perdurare di una (ingiustificata) discriminazione tra gli OICR immobiliari di diritto estero rispetto a quelli italiani.
______
*A cura di Marco Vozzi, Tax Partner PwC TLS e Andrea Fusaro, Tax Director PwC TLS