Il Tribunale di Firenze ha affrontato, per la prima volta, nell'ambito di un giudizio sulla tutela dei marchi e del diritto d'autore, il tema della responsabilità per l'utilizzo inappropriato e del tutto fallace della AI in un procedimento giurisdizionale da parte dei legali.

Tribunale di Firenze – Sezione Imprese - Ordinanza 14 marzo 2025 - Presidente Ghelardini; Relatore Grasselli

LA MASSIMA

Diritto d'autore - Internet e informatica - Sistemi di intelligenza artificiale (IA) - Utilizzo di GhatGPT - Riferimenti giurisprudenziali falsi - Memoria difensiva - Omessa verifica - Responsabilità aggravata - Articolo 96 Cpc - Natura extracontrattuale - Prova - Necessaria - Condanna per lite temeraria - Insussistenza. (Cpc, articolo 96) 

Fermo restando il disvalore relativo all'omessa verifica in relazione a riferimenti giurisprudenziali suggeriti dai sistemi di intelligenza artificiale (e poi rivelatisi falsi), non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 96 del Cpc la condotta della parte che in giudizio riporti tali errate indicazioni, tenuto conto del fatto che le stesse avrebbero semplicemente confermato la strategia difensiva precedentemente assunta. La responsabilità prevista dall'articolo 96 del codice di procedura civile ha natura extracontrattuale e quindi richiede sempre la prova, a carico di chi chiede l'applicazione di tale misura, dell'an e del quantum debeatur e, pur essendo possibile che la liquidazione del danno venga disposta d'ufficio, è indispensabile che tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. (Nel caso specifico nell'ambito di una articolata questione relativa alla violazione di diritti di proprietà industriale, con cui un soggetto titolare di un marchio e di un domain name lamentava la violazione dei propri diritti di privativa, in particolare relativamente a una serie di vignette, riprodotte senza autorizzazione su capi di abbigliamento, il reclamante segnalava che nella comparsa di costituzione della controparte erano presenti vari riferimenti giurisprudenziali del tutto inesistenti. Il difensore della società costituita ammetteva che il noto sistema Chat GPT aveva inventato di sana pianta una serie di riferimenti giurisprudenziali, non verificati in sede di redazione dell'atto giudiziario. Il procuratore del soggetto reclamato riconosceva l'omesso controllo sui dati forniti dal sistema di intelligenza artificiale e giungeva a chiedere lo stralcio di tali riferimenti, ritenendo già sufficientemente fondata la propria linea difensiva. In conclusione, nel caso in esame il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di condanna formulata ai sensi dell'articolo 96 Cpc nei confronti della parte da cui erano state citate «sentenze inesistenti, ovvero il cui contenuto reale non corrisponde a quello riportato»).

Anche i sistemi di intelligenza artificiale possono sbagliare. Non è un mistero.

La storia dell'umanità è costellata di errori. E, evidentemente, la cattiva abitudine si è trasmessa alle macchine (anche quelle che definiamo "intelligenti"), alle quali viene affidata quotidianamente la soluzione dei nostri quesiti, con il rischio (concreto) che i dubbi si trasformino in errori.

Non a caso i filosofi greci dedicarono grandi sforzi alla ricerca delle cause delle frequenti cadute dell'uomo. Platone riteneva...

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