La responsabilità da custodia tra “cosa”, “custode”, “danneggiato” e l’ingombrante figura del caso fortuito
Le ultime sentenze della Cassazione dopo le Sezioni Unite del 2022
L’articolo 2051 c.c. ha visto più volte intervenire la Cassazione nell’anno seguito alle sezioni unite della Suprema Corte pronunciatesi in materia (Si cfr. SS.UU, 30 giugno 2022, n. 20943 , in tema di responsabilità da custodia). Segue una breve rassegna delle massime degli ultimi mesi, per verificare se si possono intravedere dei mutamenti giurisprudenziali nel complicato atteggiarsi delle relazioni tra cosa, custode e danneggiato e dell’ingombrante figura nel caso fortuito, con i loro bagagli in tema di oneri probatori.
Può ritenersi ormai consolidata la visione di responsabilità oggettiva (e non più presunta, ma liberabile dal caso fortuito sulla quale si v. Cass. n.3651/2006) sulla quale si erano peraltro espresse le SS.UU., che hanno affermato un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa del custode, rimanendo sufficiente allegare provando il nesso di causa tra cosa e danno per ottenere il ristoro di quest’ultimo.
Il rischio del custode (rapporto di custodia sul quale non è deferibile giuramento decisorio o suppletorio: Ord. n. 14228 del 23/05/2023) ha carattere oggettivo: secondo Cassazione 26882 del 2023 ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie funzionale a disvelare la ratio legis che presiede all’allocazione del danno (conforme Cass. 11152/2023).
Ratio legis che quando si interseca con altre norme dell’ordinamento, porta anche ad applicazioni inusuali o comunque non immediate, se si considera che di recente si è affermato che anche a fronte di rinunce convenzionali per altro titolo, la fattispecie opera ugualmente se applicabile (risponde il condominio dei danni conseguenti a degrado di un lastrico solare di uso esclusivo, ancorché tali difetti siano imputabili già all’originario venditore, unico proprietario pro indiviso dell’edificio, e già oggetto di transazione con i condomini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ex art. 1490, comma 2, c.c.. “Ciò in quanto, il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l’obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno.” Ordinanza n. 28253 del 09/10/2023).
Dunque, un custode al quale non basta provare un qualunque concorso colposo del danneggiato per liberarsi dal meccanismo della norma, mentre serve un uso abnorme che dia causa esclusiva al fatto (e in tal senso Ordinanza n. 25766 del 04/09/2023), né cercare di provare il fortuito nell’assenza della propria colpa, se questo non assume i contorni di imprevedibilità o inevitabilità (Cass. n. 26142 del 07/09/2023 in tema di responsabilità del custode di un campeggio per i danni conseguenti a un incendio propagatosi da area limitrofa).
Solo una nozione altrettanto oggettiva di caso fortuito – quindi dotato di un autonomo impulso causale: non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all’assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente (n. 35429 del 01/12/2022); con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all’evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale (n. 14930 del 29/05/2023) - permette di ricondurre il danno concretamente verificatosi non alla cosa che ne è fonte immediata, ma all’elemento esterno (che com’è noto comprende anche il fatto del terzo, ivi compreso il danneggiato), per escludere quella responsabilità che la norma e la giurisprudenza tanto ampiamente consentono.
Senza dimenticare che nell’analisi il fortuito viene temperato da quello che appare un “dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost”.
Dunque, si è nel tempo evidenziato che il giudizio sul fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tantomeno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (così Cassazione 30394 del 2023). Sotto altro punto di vista, non rileva la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale: sul rilievo dell’agevole prevedibilità e percepibilità del pericolo da parte della vittima, si esclude responsabilità per la caduta a piedi nudi a bordo piscina, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali (21675 del 20/7/2023).
Sembrano, allora, fragili equilibrismi quelli che consentono a taluni arresti di calmierare la draconiana natura della norma: ne sia esempio l’Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023 (che cassa con rinvio il merito che aveva riconosciuto la corresponsabilità dell’ente proprietario della strada perché il guardrail aveva altezza inferiore alla norma tecnica senza considerare che l’incidente fatale era avvenuto con autonoma perdita di controllo ed eccesso di velocità) quando si afferma che occorre sempre avere riguardo alla condizione della “res” in rapporto alle concrete circostanze del sinistro.
Per ragioni non affatto diverse, diventa allora rilevante solo l’imputabilità eziologica del danno (v. 20986 del 18/07/2023, secondo la quale l’incertezza causale esclude la responsabilità, avendo astratta plausibilità altre ricostruzioni dell’accaduto -Nella specie, si è esclusa la responsabilità di un Comune per la morte di un uomo, conseguente alla caduta in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta, per esserne rimasta ignota la causa, tenuto conto della astratta plausibilità di una diversa ricostruzione dell’accaduto, nel senso di un atto volontario della vittima o del gesto doloso di un terzo).
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*A cura dell’Avv. Alessandro Minin – Responsabile Dipartimento Responsabilità Civile e Infortunistica Stradale di A.L. Assistenza Legale