Civile

Avviso di presa in carico: non è provvedimento, ma pretesa impugnabile

Nota a Corte di Cassazione, Sez. TRI Civile, Ordinanza 12 marzo 2025, n. 6589

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di Angelo Lucarella

L’avviso di presa in carico è un atto informativo, non provvedimentale e che si può impugnare in termini intermedi.

È quanto afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6589, del 4 dicembre 2024, depositata il 12 marzo 2025.

La Suprema Corte chiarisce l’eventuale ammissibilità del ricorso tributario quando quest’ultimo viene posto in essere a seguito della comunicazione della presa in carico da parte dell’Agente della riscossione verso il contribuente.

Ne va della tipicità del giudizio tributario in sé: essendo un processo impugnatorio occorre un atto amministrativo espressamente previsto dalla legge ai fini del suo annullamento.

Per quest’ultimo motivo la Corte, con la decisione in esame, specifica anzitutto che l’avviso di presa in carico non ha natura provvedimentale con la conseguenza che non sarebbe annullabile. Ciò, soprattutto, tenuto conto dell’art. 19 del D.lgs. 546/1992 in cui non risulta atto elencato e non può considerarsi neanche alla stregua di una intimazione di pagamento (ex messa in mora).

Infatti i giudici di Cassazione propongono una c.d. soluzione basata su una “tesi intermedia: l’atto sarebbe impugnabile non in sé, ma “solo in caso di mancata notifica dell’atto presupposto e nell’ipotesi di vizi propri”.

In buona sostanza, facendo leva su un precedente (Cass. 21254/2023), l’avviso di presa in carico è stato inquadrato come atto amministrativo senza valenza provvedimentale perché privo di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario.

In base a tali passaggi di logica giuridica, la Suprema Corte ha specificato, infine, che oltre agli atti di cui all’art. 19 su richiamato, l’avviso di presa in carico è suscettibile di impugnazione allorquando costituisca il “primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario”.

Non essendo, però, un atto di sollecito e men che meno un atto impositivo, l’avviso di cui in esame va considerato impugnabile con formula vincolata ovverosia solo se il “Fisco ha omesso di notificare l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo”.

Orbene, il caso trattato dalla Cassazione che qui si analizza, pur facendo fede sui principi e sulle regole di cui innanzi, ha condotto i giudici di legittimità a rigettare le ragioni della parte privata non perché vi fosse la prova della notifica di un atto impositivo precedentemente all’avviso di presa in carico, ma perché a detto avviso di presa in carico aveva fatto pregressa notifica (recettizia) di una intimazione al pagamento relativa all’atto impositivo sotteso.

Peraltro, la stessa parte privata aveva chiesto la concessione della rateazione del pagamento del dovuto una volta notificatale la predetta intimazione.

Quindi, nella fattispecie, l’avviso di presa in carico non era impugnabile con la conseguenza della inammissibilità originaria del ricorso introduttivo: l’azione, in definitiva, non poteva essere iniziata.

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