Civile

Il vaglio della Consulta sulla confisca ex art. 2641 c.c.: il principio di proporzionalità come criterio dirimente

Nota a margine della sentenza Corte Costituzionale, 4 febbraio 2025, n. 7

di Fabrizio Ventimiglia, Chiara Caputo*

Con la sentenza n. 7 del 4 febbraio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato “costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE, l’art. 2641, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato e, in via consequenziale, l’art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo»”.

La pronuncia in commento origina dalla questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 2641, secondo comma, del Codice Civile, dalla Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, nell’ambito di un procedimento penale sorto a carico di quattro dirigenti di una Banca, ritenuti responsabili dei reati di aggiotaggio societario e ostacolo alle funzioni di vigilanza di Banca d’Italia, da Banca Centrale Europea e CONSOB.

Sinteticamente.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Vicenza condannava gli imputati per i reati ai medesimi ascritti, disponendo altresì la confisca per equivalente ai sensi dell’art. 2641, comma secondo, c.c., per un importo pari a Euro 963 milioni, corrispondente alle somme di denaro utilizzate per la commissione dei reati di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza.

Investita dell’impugnazione, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza gravata, revocava la confisca per equivalente applicata dal giudice di prime cure, ritenendo che tale misura ablativa, qualificabile come vera e propria sanzione patrimoniale, risultasse manifestamente sproporzionata rispetto al disvalore degli illeciti. Più nel dettaglio, la Corte d’Appello rilevava che la confisca prevista dall’articolo 2641 del Codice Civile, in quanto obbligatoria, non fosse graduabile in base alle responsabilità individuali degli imputati e al concreto vantaggio ottenuto dagli stessi, ponendosi così in contrasto con il principio di proporzionalità delle pene sancito sia dalla Costituzione sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Impugnava la ridetta decisione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, lamentando la sussistenza di una violazione di legge con riferimento agli artt. 2641 c.c., 25 comma 2 e 101 comma 2 Cost., per avere il giudice di secondo grado erroneamente disapplicato l’art. 2641 c.c. e, per l’effetto, revocato la confisca per equivalente disposta in primo grado, in base a un giudizio di asserita sproporzione, malgrado – rileva il Procuratore Generale – l’art. 2641, comma 2, c.c. configuri tale misura come obbligatoria e, pertanto, non suscettibile di correttivi di tipo quantitativo correlati alle peculiarità del caso concreto.

Chiamata a decidere sul ricorso, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto necessario rimettere la questione alla Corte Costituzionale. In particolare, il focus della questione rimessa alla Consulta riguardava la sussistenza di un possibile contrasto tra l’art. 2641 c.c., che prevede la confisca obbligatoria per i reati societari, e i principi costituzionali e sovranazionali, con particolare riferimento al principio di proporzionalità della pena.

Ebbene, la Corte Costituzionale, nel dichiarare parzialmente incostituzionale l’art. 2641 c.c. nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato, ha esaminato la questione a partire dalla natura della confisca prevista dalla summenzionata disposizione.

Secondo la Consulta, infatti, la confisca diretta o per equivalente – dei beni utilizzati per commettere uno dei reati societari indicati nel Titolo XI, Libro V, del Codice Civile, prevista dalla disposizione censurata, “ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, e in quanto tale deve rispettare il principio di proporzionalità della pena”. Tale principio, prosegue la Corte, applicato alle pene di carattere patrimoniale, vieta che l’entità dell’ablazione patrimoniale risulti sproporzionata tanto rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato, quanto alle condizioni economiche e patrimoniali dell’interessato.

Pertanto, posto che la confisca dei beni strumentali e di somme di denaro o di beni di valore ad essi equivalenti prevista dalla disposizione in esame risulta strutturalmente indifferente a tali condizioni, la sua previsione in termini di obbligatorietà vincolerebbe (e, difatti, vincola) il giudice ad applicarla anche quando essa risulti nel caso concreto manifestamente sproporzionata, ponendosi in tal modo in contrasto con il principio di proporzionalità della pena.

Sulla base di siffatte considerazioni, dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2641, secondo comma, del Codice Civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato, estendendo, inoltre, per le medesime ragioni, tale dichiarazione di incostituzionalità anche alla previsione della confisca diretta dei beni utilizzati per commettere il reato contenuta nel comma primo della disposizione in disanima.

Orbene, la pronuncia in commento rappresenta senza dubbio un punto di svolta importante in tema di sanzioni patrimoniali. Da un lato, infatti, segna una chiara presa di posizione della Corte Costituzionale contro l’automatismo delle pene patrimoniali, riaffermando il ruolo centrale della proporzionalità e della personalizzazione delle sanzioni e, dall’altro apre la strada a una revisione delle norme in materia di confisca, invitando il legislatore a individuare criteri di applicazione di siffatto istituto più flessibili e rispettosi del principio di proporzionalità, nell’ottica di garantire un equilibrio tra la repressione dei reati economici e la tutela dei diritti fondamentali degli imputati.

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*Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna e Founder Studio Legale Ventimiglia, Dott.ssa Chiara Caputo, Studio Legale Ventimiglia

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