Il nuovo Regolamento AGCOM: l’ultimo atto del “remuneration chapter” della Direttiva Copyright
Il Regolmaneto dispone precisi obblighi di informazione e comunicazione per finalità di trasparenza in merito allo sfruttamento delle opere e al quantum dovuto dai cessionari e/o licenziatari dei diritti
Con delibera n. 95/24/CONS (pubblicata lo scorso 15 maggio), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato il Regolamento in materia di obblighi di informazione e adeguamento contrattuale degli autori e degli artisti, interpreti o esecutori, nonché di rappresentatività degli organismi di gestione collettiva (OGC). Il testo completa l’implementazione della Direttiva UE 2019/790 (Direttiva Copyright) e, in particolare, del cosiddetto remuneration chapter (capitolo 3, artt. 18-23). In tale sezione è stabilito un sistema di adeguata protezione degli autori e artisti interpreti o esecutori, partendo dall’assunto che tali soggetti si trovano di norma in una posizione contrattuale di minor vantaggio nella negoziazione della concessione in licenza o del trasferimento di diritti per lo sfruttamento delle loro opere.
In questo senso, il Regolamento AGCOM rappresenta l’ultimo atto nel percorso di trasposizione italiana della Direttiva Copyright e completa un processo iniziato con la modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore (LDA) come introdotta dal d. lgs. 8 novembre 2021, n. 177.
In continuità con gli obiettivi dichiarati nella direttiva, il Regolamento ribadisce la necessità di garantire agli autori trasparenza ed equità nella distribuzione dei proventi generati dallo sfruttamento delle loro opere, assicurando nel contempo una remunerazione proporzionata al relativo valore economico.
In questa direzione si muove la previsione di precisi obblighi di informazione e comunicazione per finalità di trasparenza (art. 5) in merito allo sfruttamento delle opere e al quantum dovuto dai cessionari e/o licenziatari dei diritti. Su un diverso fronte, in conformità all’art. 110 quinquies LDA, sono previsti meccanismi di adeguamento contrattuale dei compensi (art. 6), in base ai quali gli autori hanno diritto di ricevere, dal soggetto con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti sull’opera, una remunerazione ulteriore rispetto a quella inizialmente concordata, ove questa si riveli sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento dell’opera.
Di particolare interesse è poi la determinazione dei criteri di rappresentatività degli OGC, responsabili della raccolta e della distribuzione dei compensi agli autori, la cui valutazione sarà effettuata annualmente da AGCOM (art. 8). Ciò tenendo conto di parametri quali le categorie dei titolari dei diritti, le tipologie di sfruttamento economico, gli utilizzatori rilevanti e la quantificazione dell’effettivo utilizzo delle opere.
Per altro verso, l’autonomia degli autori nella gestione dei propri diritti è preservata (anche) dalla facoltà, ad essi riconosciuta, di escludere le loro opere dal meccanismo di concessione di licenze collettive estese stipulate dagli organismi di gestione maggiormente rappresentativi per categoria (artt. 7 e 10).
Da ultimo, il Regolamento disciplina le procedure di risoluzione delle controversie insorte sia in materia di violazione dei citati obblighi di comunicazione e di informazione sia in tema di adeguamento contrattuale dei compensi previsti per gli autori (artt. 12 ss.). È inoltre regolato l’intervento di AGCOM nel delicato aspetto della definizione del compenso spettante agli autori in mancanza di accordo tra le parti (artt. 17 ss.), oltre che nel contesto di un più ampio potere di vigilanza e controllo dell’Autorità sull’adempimento degli obblighi imposti dal Regolamento.
Ciò detto, ipotizzare le ricadute applicative del nuovo Regolamento non è cosa semplice. E’, tuttavia, ragionevole attendersi un impatto a più livelli. Anzitutto, è auspicabile che una maggiore trasparenza nei processi di gestione dei diritti d’autore, unita a un più agile accesso alle informazioni riguardanti l’utilizzazione delle opere, possano favorire strumenti efficaci per una maggiore certezza dei rapporti con gli operatori del settore, aumentando così anche la fiducia nei confronti degli OGC. Ciò a tutto vantaggio di autori più consapevoli del perimetro entro cui operare per la negoziazione dei diritti di sfruttamento delle loro opere.
Da ciò potrebbe inoltre derivare una maggiore equità nel mercato dei diritti d’autore. Gli OGC dovranno infatti aderire a criteri stringenti per attestare ad AGCOM la loro effettiva rappresentatività degli autori sul mercato, garantendo al contempo una distribuzione obiettiva dei compensi tra i titolari dei diritti. E ancora: poiché il Regolamento prevede misure di pubblicità per informare i titolari dei diritti della possibilità di aderire a sistemi di licenze collettive estese, ciò potrebbe incentivare una maggiore partecipazione al sistema di gestione collettiva, ampliando la tutela degli autori così come la base di opere disponibili per l’utilizzazione e, per l’effetto, anche i potenziali introiti da riconoscere agli artisti.
È ragionevole prevedere che i settori maggiormente interessati dal Regolamento saranno, in particolare, quelli dell’editoria, della musica, del cinema e dell’audiovisivo. Si tratta infatti tradizionalmente dei maggiori utilizzatori dei sistemi di gestione collettiva dei diritti d’autore, oltre a essere quelli più direttamente coinvolti nella diffusione di contenuti tramite servizi audio/video on demand e piattaforme digitali.
L’auspicio è, pertanto, che questo Regolamento possa consentire una effettiva trasparenza nel processo informativo degli autori, nonché equi compensi per lo sfruttamento delle loro opere, agendo in modo tale che i presidi di tutela giuridica continuino a sostenere adeguatamente lo sviluppo della creatività che è alla base della tutela autorale.
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*A cura di Licia Garotti, partner, e Mattia Pivato, associate, di PedersoliGattai