Applicabilità dei crediti d’imposta 4.0 per imprese iscritte ma ancora inattive
Il requisito essenziale è l’interconnessione dei beni, che può avvenire anche successivamente all’acquisto
L’agevolazione dei crediti di imposta 4.0 è riservata alle imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali destinai ad attività produttive ubicate nel territorio dello Stato.
A oggi tale agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine di acquisto dei beni sia stato accettato dal venditore e risultano pagati acconti per almeno il 20% dell’importo di acquisto.
L’agevolazione fiscale consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Rientrano nell’agevolazione fiscale gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, rimangono tuttavia esclusi:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164, comma 1, Tuir;
- i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti1.
I REQUISITI PER BENEFICIARE DEI CREDITI D’IMPOSTA 4.0
I requisiti dei beni nel caso di investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, sono decisamente semplici ed identificabili come segue:
- strumentalità: i beni devono essere funzionali all’attività svolta dal soggetto che richiede l’agevolazione;
- novità: acquistati direttamente dal produttore. Se sono acquisiti da un soggetto diverso dal produttore o dal venditore, non devono mai essere stati utilizzati prima;
- destinazione nazionale: destinati a strutture produttive localizzate sul territorio nazionale.
Per i beni “Industria 4.0” invece l’acquisto e la semplice messa in funzione del bene non sono sufficienti per il beneficio fiscale. Infatti, per poter usufruire del credito d’imposta 4.0, i beni devono essere interconnessi, cioè, scambiare informazioni con altri sistemi interni ed esterni tramite una connessione basata su standard documentati e universalmente riconosciuti. Inoltre, i beni devono essere identificati univocamente, in modo da riconoscere l’origine delle informazioni.
Appartengono alla categoria 4.0, tutti i beni, i sistemi e i dispositivi classificati come tali nell’Allegato A della legge 232/2016, suddivisi in tre categorie principali:
1)beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3) dispositivi per l’iterazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
Il requisito di interconnessione è essenziale per il diritto al credito d’imposta 4.0 in quanto considerato cruciale per la digitalizzazione delle imprese.
L’interconnessione si dimostra:
- per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione non superiore a 300.000,00 euro con una autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ex Dpr 445/2000;
- per i beni aventi ciascuno un costo superiore a 300.000,00 euro, producendo una perizia tecnica asseverata (non è necessaria che sia giurata) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che in data specifica il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B e che vengano rispettati i requisiti obbligatori richiesti dalla normativa. La perizia va fatta per ogni singolo bene 4.0 di valore unitario superiore a euro 300.000, anche in caso di più beni identici.
Come specificato nella circolare Mise 23 maggio 2018, n. 177355 e come confermato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 9/E del 2021 per mantenere il diritto al beneficio il requisito dell’interconnessione “dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”.
L’interconnessione dei beni può avvenire anche successivamente, e nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, il contribuente può iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055, richiedendolo in misura “ridotta”, a partire dall’anno della sua entrata in funzione (comma 1059, articolo 1, legge 178/2020).
Esempio. Interconnessione tardiva per bene strumentale materiale 4.0
L’impresa AB ha acquistato un bene strumentale materiale 4.0 nel 2022 per un costo di 300.000 euro, che è entrato in funzione nello stesso anno.
L’impresa ha deciso di richiedere la fruizione anticipata del credito d’imposta in misura “ridotta” a partire dal 2022, anno di entrata in funzione del bene, optando per una gestione più conservativa dei propri flussi di cassa.
Tuttavia, l’interconnessione del bene è stata ritardata a causa di problemi tecnici legati alla configurazione della rete di connessione. L’impresa è riuscita a interconnettere il bene solo nel 2023.
In questo caso, l’impresa ha diritto a godere del credito d’imposta in misura “ridotta” per l’anno 2022 e 2023. La quota di credito d’imposta spettante in misura “ridotta” per il 2022 sarà pari a: 300.000 x 6% x 1/3 = 6.000 euro. La quota di credito d’imposta spettante in misura “ridotta” per il 2023 sarà pari a: 300.000 x 6% x 2/3 = 12.000 euro.
A partire dal 2023, anno di interconnessione, l’impresa potrà iniziare a fruire del credito d’imposta in misura “piena”. Il credito d’imposta spettante in misura “piena” sarà pari al 40% del costo di acquisizione del bene, decurtato dell’importo già fruito in misura “ridotta”. In questo caso, il credito d’imposta spettante in misura “piena” sarà pari a: (300.000 x 40%) – 18.000 = 102.000 euro.
L’impresa potrà quindi fruire del credito d’imposta in tre quote annuali di importo pari a: (102.000 / 3) = 34.000 euro
COMUNICAZIONI PREVENTIVE E/O DI COMPLETAMENTO
La fruizione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 (e dei crediti d’imposta R&S, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica) è soggetta a obblighi di comunicazione preventiva e/o di completamento al Mimit, tramite la piattaforma del GSE, per garantire il monitoraggio della spesa pubblica.
L’articolo 6 del D.L. 39/2024 ha precisato i seguenti adempimenti in capo alle imprese in caso di investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 di cui all’articolo 1, commi da 1057 bis a 1058 ter, Legge 178/2020:
- Per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024, vi è l’obbligo di comunicazione di completamento.
- Per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024, vi è l’obbligo di comunicazione preventiva e di completamento.
Le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione e non influiscono sul diritto al credito, il quale sorge al momento di effettuazione dell’investimento; non sono previsti termini perentori per l’invio, a pena di decadenza dall’agevolazione come confermato dall’Agenzia dell’Entrate con l’interpello 260/2024 escludendo il ricorso all’istituto della remissione in bonis in caso di omessa trasmissione ma è sufficiente che l’impresa provveda a trasmettere la comunicazione prima di presentare il modello F24 per la compensazione.
L’impresa che beneficia dell’agevolazione fiscale deve conservare ai fini probatori a partire dal momento di prima fruizione dell’agevolazione:
1. la perizia tecnica asseverata ovvero attestato di conformità oppure dichiarazione resa dal Legale rappresentante (quest’ultima solo per i beni di costo unitario non superiore a 300 mila euro) – documenti con data certa.
2. Analisi Tecnica a corredo della Perizia Tecnica Asseverata
3. Documentazione amministrativa come preventivi, conferme d’ordine, fatture, Ddt o Cmr, contabili di pagamento degli acconti in caso di prenotazioni, pagamenti a saldo e ogni altro documento utile a dimostrare l’effettivo sostenimento dell’investimento.
4. Comunicazione preventiva e/o di completamento e relative ricevute di trasmissione
5. Durc in corso di validità all’atto di ogni compensazione.
In caso di mancata interconnessione, il contribuente ha due opzioni:
- godere del credito d’imposta in misura ridotta fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione;
- oppure decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito d’imposta in misura piena. In merito alle opzioni di cui sopra, la risposta a interpello 394/2021, ha specificato che il ritardo nell’interconnessione risulta ammissibile solo nel caso in cui sia giustificato dalla necessità di adottare o adeguare l’infrastruttura informatica indispensabile a connettere il bene e non anche se dovuto a necessità di apportare ex post modifiche e integrazioni ai beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina.
UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 in 3 rate di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione.
La prima rata (1/3) del credito può essere fruita dalla medesima annualità dell’investimento se l’interconnessione interviene nell’anno di effettuazione dello stesso, ovvero nell’anno dell’interconnessione se quest’ultima interviene in un’annualità successiva rispetto a quella di effettuazione dell’investimento.
La rata annuale/parte di essa non utilizzata ovvero il residuo della stessa può essere riportato nelle successive dichiarazioni dei redditi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la rata fruibile a partire dal medesimo anno.
Esempio:
In caso di acquisto e interconnessione di un bene nel 2024 e mancato utilizzo nel 2024 della prima rata (1/3 del credito d’imposta spettante), nel 2025 sarà possibile utilizzare sia la rata 2024 che quella del 2025.
In ogni caso la fruizione dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest’ultimo è comprovato dalla disponibilità del Durc che, come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 9/E del 2021, deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione.
COMPENSAZIONE IN F24
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, nel modello F24 va riportato il seguente codice tributo:
• beni materiali 4.0: 6936;
• beni immateriali 4.0: 6937.
Nel campo “anno di riferimento” va riportato (anche per le rate successive alla prima) l’anno di interconnessione dei beni.
REPORTISTICA
Il concetto di “adeguata e sistematica reportistica” inerisce alla documentazione da produrre, a fini probatori, a cadenza periodica (ad esempio, annualmente), durante l’arco temporale di fruizione dell’agevolazione.
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 in caso di prenotazione, ai sensi della disciplina del c.d. iperammortamento (legge 232/2016 e successive modificazioni), il periodo di fruizione dipende dalla durata dell’ammortamento fiscale del bene strumentale:
- per i beni in proprietà è il periodo di ammortamento fiscale dei beni in base ai coefficienti stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio, per i soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 102, comma 2, Tuir;
- per i beni in leasing è un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con Dm 31 dicembre 1988.
Per gli investimenti effettuati ai sensi della legge 160/2019 dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 in caso di prenotazione al 15 novembre 2020:
- il numero di quote annuali di compensazione ammonta a 5, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali 4.0;
- il momento di fruizione scatta dall’anno successivo all’interconnessione dei beni 4.0.
Per gli investimenti effettuati ai sensi della legge 178/2020 dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 in caso di prenotazione al 31 dicembre 2025:
- il numero di quote annuali di compensazione ammonta a 3;
- il momento di fruizione scatta dall’anno di interconnessione dei beni.
Ovviamente, in caso di interconnessione “tardiva”, avvenuta in anni successi a quello di effettuazione dell’investimento ed entrata in funzione così come in caso di utilizzo successivo delle quote di credito non compensate nell’anno per incapienza, il periodo di fruizione si dilaterà e con esso anche gli obblighi di mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione.
La prassi UNI/PdR 171:2024 si sofferma sul concetto di “adeguatezza” e “sistematicità“ della reportistica utile ad attestare il mantenimento dei requisiti.
Per “adeguata reportistica” si intende:
- conformità alle normative vigenti, legali e regolamentari relative alla presentazione di documenti e informazioni fiscali;
- accuratezza e completezza dei report;
- aggiornamento e rilevanza delle informazioni;
- trasparenza e chiarezza dei report. Per “sistematica reportistica” si intende:
- regolarità e coerenza nella redazione;
- implementazione di processi di reportistica ben definiti, strutturati, e ripetibili;
- automatizzazione e integrazione dei processi di reportistica con le tecnologie informatiche esistenti nell’azienda, per garantire efficienza e ridurre errori umani.
L’impresa beneficiaria del credito d’imposta Transizione 4.0 è tenuta a produrre, ai fini di eventuali controlli, un’”adeguata e sistematica reportistica” a dimostrazione del mantenimento dei requisiti tecnici 4.0 e di interconnessione per tutta la durata dell’agevolazione.
Sebbene la reportistica possa essere prodotta in tempo reale durante la verifica fiscale, potrebbero verificarsi criticità in caso di cambiamenti significativi dell’investimento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alienazione o delocalizzazione del bene (sempre possibile al termine del periodo di sorveglianza che scade al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione), modifica ai processi o ai sistemi informativi aziendali o eventi fortuiti quali la perdita di dati o danni al bene. Il documento di prassi UNI/PdR 171:2024 offre un quadro metodologico chiaro e dettagliato, tale da garantire l’adeguata e sistematica reportistica necessaria a supportare le imprese in caso di verifica fiscale. L’impresa beneficiaria potrà dunque disporre, in aggiunta alla documentazione tecnica, amministrativa e fiscale iniziale, di una reportistica periodica sulle modalità di soddisfacimento nel tempo dei requisiti tecnologici e di interconnessione.
CONCLUSIONI
Le imprese iscritte ma ancora inattive possono beneficiare del credito d’imposta 4.0, poiché il requisito essenziale è l’interconnessione dei beni, che può avvenire anche successivamente all’acquisto. L’inattività dell’impresa, dunque, non è un ostacolo all’agevolazione in quanto il requisito essenziale per l’accesso al credito d’imposta 4.0 è l’interconnessione dei beni che non necessariamente deve avvenire al momento dell’investimento, momento invece in cui si può già iniziare a fruire dell’agevolazione (la prima rata ovvero 1/3) se l’interconnessione interviene nello stesso anno, ma può essere realizzata anche successivamente senza che ciò pregiudichi il diritto all’agevolazione. ovvero nell’anno dell’interconnessione se quest’ultima interviene in un’annualità successiva rispetto a quella di effettuazione dell’investimento (infatti la parte restante (2/3) può imputarsi nelle successive dichiarazioni dei redditi senza alcun tipo di limite temporale).
Pertanto, anche un’impresa momentaneamente inattiva, ferme le comunicazioni preventiva e/o di completamento al MIMIT e ferma la conservazione della documentazione necessaria, può, effettuando gli investimenti, accedere al credito d’imposta 4.0 e procedere poi successivamente all’interconnessione dei beni, in quanto la mancata operatività non è un ostacolo al soddisfacimento del requisito tecnico richiesto, che può essere superato anche con strumenti alternativi analizzati ovvero la perizia tecnica asseverativa per investimenti di valore maggiore a 300 mila euro ovvero un autodichiarazione del legale rappresentante ex Dpr 445/2000 per investimenti inferiori a tale importo.
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*Avv. Thomas Coppola, Professore a contratto presso Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” Dipartimento di Giurisprudenza - Cattedra di Diritto Commerciale - Legale Coppola & Partners