Regime PEX per società non residenti: chi ne può effettivamente beneficiare?
La scelta di escludere i soggetti extra-UE limita in modo notevole la portata del nuovo regime introdotto dalla legge di Bilancio 2024
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto il comma 2-bis all’art. 68 del TUIR che prevede la possibilità di applicare il regime PEX anche alle plusvalenze realizzate in Italia da società residenti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.
Il regime della participation exemption (“ Regime Pex ”), disciplinato dall’articolo 87 del Tuir, prevede un particolare regime di esenzione nei limiti del 95% per le plusvalenze realizzate dalla cessione delle partecipazioni societarie, o strumenti finanziari assimilati alle azioni, da parte di soggetti che esercitano attività di impresa. Tale regime è subordinato al rispetto di tutte le seguenti condizioni:
- a) ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione (“ holding period ”);
- b) iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- c) residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata;
- d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale.
I primi due requisiti (periodo di ininterrotto possesso e iscrizione in bilancio) devono essere verificati in capo al socio, mentre gli altri due (residenza in un Paese a fiscalità ordinaria e commercialità), attengono a caratteristiche proprie della società partecipata. Inoltre, ai sensi dell’articolo 87, comma 2 del Tuir, i requisiti individuati ai punti c) e d) devono “sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore alla data del realizzo stesso ”.
Fino al 31.12.2023, il suddetto regime agevolato poteva essere applicato esclusivamente dai soggetti residenti in Italia per i quali la plusvalenza realizzata costituiva reddito d’impresa.
La Legge di Bilancio 2024, introducendo il comma 2-bis all’art. 68 del TUIR, ha voluto estendere la possibilità di applicare il regime PEX anche alle plusvalenze realizzate in Italia da società UE o facenti parte dello SEE.
Per comprendere la portata effettiva di tale novità normativa, occorre innanzitutto definire quando una società non residente realizza una plusvalenza rilevante fiscalmente in Italia. Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. f) del TUIR, si considerano prodotte, e dunque rilevanti fiscalmente, in Italia le plusvalenze relative a partecipazioni in società italiane ovunque detenute. Tuttavia, restano escluse da imposizione le plusvalenze da cessioni di partecipazioni non qualificate in società italiane se:
- a) negoziate in mercati regolamentati;
- b) cedute da parte di un soggetto che sia residente in un Paese tra quelli elencati dal d.m. 4.9.1996 (cosiddetti Paesi white listed ).
Dal 1° gennaio 2024, quindi, sono imponibili nei limiti del 5% del relativo ammontare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società italiane realizzate da soggetti non residenti qualora:
- 1. siano rispettati i requisiti oggettivi previsti dall’art. 87 del TUIR per l’applicazione del regime PEX;
- 2. il soggetto cedente è privo di stabile organizzazione in Italia ed è residente in uno Stato appartenente alla UE o allo SEE che consente un adeguato scambio di informazioni;
- 3. il soggetto cedente è assoggettato nel suo Stato di residenza a un’imposta sul reddito delle società.
Da una prima analisi della nuova disciplina, sembrerebbe che la Legge di Bilancio 2024 abbia introdotto una notevole agevolazione fiscale per tutte le società non residenti che rispettino i requisiti per l’applicazione del regime PEX. Infatti, le plusvalenze realizzate fino al 31.12.2023 scontano un’imposta sostitutiva pari al 26% della plusvalenza realizzata; mentre, a partire dal 2024, il prelievo fiscale netto sulle plusvalenze è pari all’1,3% (ovvero, il 26% applicato sul 5% del totale della plusvalenza realizzata).
Tuttavia, occorre tenere in considerazione che, nella generalità dei casi, le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia (in linea con il paragrafo 13.5 del Modello OCSE), prevedono che le plusvalenze su partecipazioni, non riconducibili ad una stabile organizzazione eventualmente presente nell’altro Stato, siano soggette a potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del cedente. Di conseguenza, in questi casi, l’introduzione del comma 2-bis all’art. 68 del TUIR non ha comportato alcun beneficio fiscale in quanto continueranno ad applicarsi le Convenzioni contro le doppie imposizioni che già prevedevano una non imponibilità in Italia delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti.
Alcune Convenzioni contemplano, in presenza di determinati presupposti, un criterio alternativo in base al quale le plusvalenze sono soggette alla potestà impositiva concorrente tanto dello Stato del cedente quanto dello Stato di residenza della società partecipata oggetto di trasferimento. In tali fattispecie, l’ampliamento dell’applicazione del regime PEX disposto dalla Legge di Bilancio 2024 comporta l’introduzione di un effettivo beneficio fiscale rilevante.
Tra le Convenzioni stipulate dall’Italia, la tassazione concorrente delle plusvalenze nei due Stati è prevista solamente nel caso degli accordi con Brasile, Cina, Cipro, Corea del Sud, Egitto, Francia, India, Israele, Pakistan, Turchia, Vietnam e Unione Sovietica (ancora valido per Kirghizistan, Tajikistan e Turkmenistan). Dei predetti Paesi, gli unici a fare parte dell’UE o dell’SEE sono Francia e Cipro.
Alla luce di quanto sopra, si può, pertanto, agevolmente desumere che, ad oggi, la novella legislativa è destinata ad avere un impatto, segnatamente, sulle plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti realizzate da società ed enti francesi e ciprioti. Un ambito di applicazione notevolmente limitato, soprattutto se si valuta che la modifica normativa in esame, apportata dalla Legge di Bilancio 2024, mira ad adeguare la disciplina impositiva nazionale all’orientamento affermatosi presso la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione n. 21261/2023 e n. 27267/2023) la quale ha ritenuto non compatibile con le libertà fondamentali del TFEU (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) il mancato riconoscimento della possibilità di fruire del regime PEX per i soggetti non residenti che realizzino plusvalenze su partecipazioni fiscalmente rilevanti in Italia.
Come riportato anche nella circolare n. 10/2024 di Assonime, la scelta di escludere i soggetti extra-UE limita in modo notevole la portata del nuovo regime PEX ed è stato criticato da più parti. Infatti, sebbene le citate sentenze della Corte di Cassazione non abbiano esplicitato in modo chiaro se il mancato riconoscimento della PEX integrasse una restrizione della liberà di stabilimento (art. 49 TFEU) ovvero della libera circolazione dei capitali (art. 63 del TFEU), i precedenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea indurrebbero a ritenere che si debba attribuire rilievo preminente a quest’ultimo profilo di incompatibilità.
Il regime PEX si applica indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta, di conseguenza, sembrerebbe più coerente valutare la fattispecie alla luce della libera circolazione dei capitali eliminando la disparità di trattamento nell’accesso al regime PEX non solo per le società ed enti residenti in Paesi UE o SEE ma, in presenza di un adeguato meccanismo di scambio di informazioni, anche per società ed enti residenti in Paesi extra-UE.
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*A cura di Pamela Ciarcià, Dottore Commercialista, Revisore Legale, Partner, Rödl & Partner e Luca Pagani, Dottore Commercialista, Revisore Legale, Associate Rödl & Partner