Anche Fido dovrà obbligatoriamente allacciare la cintura per viaggiare in automobile. A meno di non chiuderlo nel trasportino, o comunque relegarlo nel vano posteriore, separato da una rete. Per chi non rispetta le regole, scatta una multa da 80 a 320 euro, oltre alla perdita di un punto della patente. Lo prevede lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, che riscrive il Codice della strada, ora all’esame del Parlamento.

Attualmente l’articolo 169 del Cds consente di trasportare un animale domestico senza uno specifico dispositivo di contenimento, purché non costituisca impedimento o pericolo per la guida. Gabbia, contenitore o vano separato diventano necessari quando gli animali sono più di uno.

Lo spiega anche la Polizia di Stato sul sito: “Se si trasporta un solo animale domestico, quest’ultimo deve essere custodito in condizioni tali da non costituire impedimento e pericolo per la guida (art 169 6°comma C.d.S.)”. “Si possono trasportare animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida l’importante che si utilizzi una barriera divisoria”.

Il nuovo articolo 59 prevede invece una diversa formulazione: il trasporto sarà consentito se tutti gli animali saranno assicurati con un’apposita cintura omologata, custoditi in una gabbia o contenitore oppure sistemati nel vano posteriore separato da una rete o altro mezzo idoneo. Non si tratta ovviamente della stessa cintura che utilizzano le persone: la “cintura” per il cane è una pettorina che avvolge il torace, collegata con un apposito raccordo alla cintura di sicurezza del sedile posteriore. L’animale può stare seduto o sdraiato, mentre il dispositivo ne limita gli spostamenti e serve a trattenerlo in caso di frenata. L’aggancio va alla pettorina, non al collare, per evitare che la forza si scarichi sul collo.

Nulla cambia invece per chi viaggia su due ruote: su motocicli, ciclomotori a due ruote e biciclette la gabbia o il contenitore sono già richiesti, anche per un solo animale. Lo schema conferma questa regola, senza prevedere la cintura come alternativa.

Importi previsti dallo schema del nuovo Codice della strada, ancora all’esame del Parlamento.

La nuova disciplina

Articolo 59 (comma 10)

(Modalità di conduzione e di trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli)

10. Sui veicoli diversi da quelli appositamente costruiti per il trasporto di animali, o autorizzati ai sensi del regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, è vietato il trasporto di animali da compagnia di cui al Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 giugno 2013 in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, è consentito il trasporto di animali da compagnia, anche in numero superiore ad uno, se tutti gli animali sono assicurati con apposita cintura omologata, conformemente alla normativa nazionale e unionale vigente, custoditi in apposita gabbia o contenitore, ovvero sistemati nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo ai sensi della normativa vigente.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, primo periodo, sulle biciclette, sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il trasporto di un animale domestico è consentito, purché sia custodito in apposita gabbia o contenitore, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 58, comma 5.

La norma in vigore
Art. 169 (comma 6)

Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Art. 1705. 
(omissis) Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto
di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

Art. 1828. 
Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art.
170.

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