Famiglia

Abusi familiari, più tutele e processi con tempi ridotti

Le novità si applicano ai giudizi instaurati dal 1° marzo scorso. Per accertare le violenze il giudice può disporre prove oltre i limiti del Codice civile

di Giorgio Vaccaro

Tempi veloci e tutele più ampie nei procedimenti di separazione, divorzio o cessazione della convivenza se sono denunciati abusi familiari o violenza domestica o di genere. Le novità sono contenute negli articoli del Codice di procedura civile da 473-bis.40 a 473-bis.46 (violenza domestica o di genere) e da 473-bis.69 a 473-bis.71 (ordini di protezione contro gli abusi familiari): introdotti dalla riforma del processo civile (decreto legislativo 149/2022), si applicano ai procedimenti instaurati dal 1° marzo scorso.

L’articolo 473-bis.40 chiarisce che le nuove norme si applicano nei «procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica, o di genere, poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori». Mentre, in riferimento agli ordini di protezione, l’articolo 473-bis.69 riorganizza e riformula le disposizioni previgenti (articoli 342-bis e 342-ter del Codice civile e 736-bis del Codice di procedura civile), chiarendo che i provvedimenti si possono adottare «quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente» e anche (e questa è una novità) «quando la convivenza è cessata».

Il ricorso

La forma della domanda al giudice per il contrasto immediato e diretto degli abusi e delle violenze domestiche o di genere (articolo 473-bis.41) è quella del ricorso. In questo devono essere indicati:

- gli elementi previsti per tutti i ricorsi in tema di famiglia dal nuovo articolo 473-bis.12 del Codice di procedura civile, e quindi l’integrale indicazione dei mezzi di prova dei quali l’istante intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione, oltre, se vi sono figli minori, gli elementi per ricostruire i redditi e i patrimoni delle parti;

- i procedimenti, definiti o pendenti, circa gli abusi o le violenze.

Al ricorso va poi allegata la «copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all’assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità». Un’indicazione generica, che tende una mano alle vittime: l’accesso alle tutele, nei fatti, è possibile anche quando la denuncia di violenze non è supportata da prove forti.

I poteri del giudice

Il fulcro della tutela nei confronti delle vittime di abusi familiari o di violenza domestica o di genere è contenuto nell’articolo 473-bis.42, per cui il giudice, per accertare le condotte narrate nel ricorso, «può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria».

Non solo. Il giudice può anche decidere di accelerare il procedimento, abbreviando i termini (degli adempimenti che precedono l’udienza di comparizione) fino alla metà. Si prevede inoltre che le parti «non sono tenute a comparire personalmente» all’udienza di comparizione e, se compaiono, «il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall’invitarle a rivolgersi a un mediatore familiare».

L’attività istruttoria, regolata dall’articolo 473-bis.44, prevede – con disposizione innovativa – che il giudice «può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici», tra i quali «rapporti di intervento e relazioni di servizio» delle forze dell’ordine se non riguardano attività di indagine coperta da segreto. Se poi nomina un consulente tecnico d’ufficio o dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice ha l’innovativo compito di indicare, nel provvedimento, «gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori».

All’esito di questa istruttoria il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, inclusi quelli previsti dall’articolo 473-bis.70. Si tratta degli «ordini di protezione», che possono durare al massimo un anno e possono prevedere non solo la cessazione della condotta abusante, ma anche l’allontanamento dal domicilio familiare del partner che ha tenuto quei comportamenti e il divieto di avvicinamento alle vittime.

I punti chiave
L’ambito
Il nuovo rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotto dalla riforma del processo civile (decreto legislativo 149/2022) e che si applica ai procedimenti instaurati dal 1° marzo scorso, prevede disposizioni ad hoc per i giudizi in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, poste in essere da un ex partner nei confronti dell'altro o dei figli minori. Si tratta, in pratica, dei procedimenti di separazione, divorzio o cessazione della convivenza in cui si siano verificati casi di violenza

La domanda
Il procedimento si avvia con ricorso che deve contenere tutti gli elementi previsti normalmente dal rito unico: tra questi, l'indicazione dei mezzi di prova che il ricorrente vuole utilizzare e dei documenti che offre in comunicazione; e, se vi sono figli minori, vanno indicati gli elementi per ricostruire i redditi e i patrimoni delle parti. Inoltre, occorre indicare gli eventuali procedimenti relativi agli abusi o alle violenze e allegare copia degli accertamenti svolti, dei verbali dell'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali e i provvedimenti presi dalle autorità sulle parti o sul minore

Le tutele
Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà e, per accertare le condotte di abuso o violenza, può disporre mezzi di prova anche oltre i limiti di ammissibilità del Codice civile, ma sempre nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.Le parti non sono tenute a presentarsi personalmente all'udienza di comparizione. Se si presentano, il giudice non tenta la conciliazione e non le invita a rivolgersi a un mediatore familiare. Nell’istruttoria, il giudice può acquisire rapporti e relazioni delle forze dell'ordine, se non sono coperti da segreto

Gli ordini di protezione
Se la condotta del coniuge o del convivente causa grave pregiudizio fisico o morale o danneggia la libertà del partner, il giudice può adottare, con decreto, gli “ordini di protezione contro gli abusi”. Si tratta di provvedimenti, adottati su istanza di parte, con cui il giudice ordina al partner di cessare i comportamenti dannosi e dispone il suo allontanamento dalla casa familiare. Se occorre, gli vieta anche di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima. L’ordine di protezione è stabilito per al massimo un anno, ma può essere prorogato per gravi motivi

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