In sintesi, secondo i giudici delle leggi l'abrogazione del reato di abuso di ufficio da parte del legislatore italiano non solo non contrasta con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la cosiddetta Convenzione di Mérida), ma neppure è consentito alla Corte costituzionale di operare interventi che finirebbero con produrre un effetto in malam partem e cioè [ri]espansivo della punibilità.
LA MASSIMA
Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Abrogazione - Costituzionalità. (Costituzione, articoli 3, 11, 97 e 117, comma 1; Cp, articolo 323; legge 9 agosto 2024 n. 114, articolo 1, comma 1, lettera b))
Le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024 n. 114, che abroga l'articolo 323 del Cp, sollevate, complessivamente, in riferimento agli articoli 3, 11 e 97 della Costituzione, sono inammissibili; mentre non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione di legge, sollevate in riferimento all'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione agli articoli 1, 5, 7, comma 4, 19 e 65, comma 1, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'Onu il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009 n. 116 (Convenzione di Merida).
Con la sentenza n. 95 del 2025, la Corte costituzionale torna a occuparsi dell'abuso d'ufficio (articolo 323 del Cp), stavolta dopo l'intervenuta abrogazione del reato, avvenuta per effetto dell'dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024 n. 114.
La decisione e l'esclusione dei dubbi di costituzionalità
Le ordinanze di rimessione, sotto vari profili, avevano evocato plurime ragioni di contrasto dell'abrogazione del reato con i parametri di costituzionalità (articoli 3, 11, 97, 117, comma 1), ma la Corte ha respinto tutti i dubbi di costituzionalità...


