Civile

Accertamento, al socio illimitatamente responsabile è necessario notificare solo la cartella di pagamento

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Accertamento, riscossione e contenzioso - Avviso di accertamento - Notifica - Società di persone - Socio - Cartella di pagamento - Notifica - Sufficienza
Al socio di una società di persone (responsabile solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società e nel caso del socio accomandante di una società in accomandita semplice, limitatamente alla quota conferita) non è necessario notificare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, essendo sufficiente la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di mora), fermo restando che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 gennaio 2018 n. 800

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Accertamento e riscossione - In genere accertamento tributario nei confronti di società di persone - Avviso - Notificazione al socio illimitatamente responsabile - Necessità - Esclusione - Fondamento - Avviso di mora o cartella di pagamento - Notificazione - Sufficienza.
In materia di Iva, poiché l'accertamento effettuato nei confronti di una società di persone ha effetto anche riguardo al socio illimitatamente responsabile, l'amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di notificare a quest'ultimo l'avviso di accertamento o di rettifica dell'imposta dovuta, potendo limitarsi, nella vigenza dell'articolo 46 Dpr n. 602/1973, a notificargli l'avviso di mora o la cartella di pagamento, rimanendo salva la possibilità, per lo stesso socio, di contestare mediante l'impugnazione di tali atti anche l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta, senza che si abbia violazione alcuna del suo diritto di difesa
• Corte di Cassazione, sezione tributaria., sentenza 11 maggio 2017 n. 11615

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - In genere - Obbligazioni tributarie di società in nome collettivo - Responsabilità solidale del socio - Sussistenza - Conseguenze - Notifica al socio receduto del solo avviso di mora - Legittimità.
In tema di riscossione coattiva, l'amministrazione finanziaria può notificare direttamente al socio, ancorché receduto, l'avviso di mora per un'obbligazione tributaria della società in nome collettivo, insorta anteriormente al suo recesso, di cui egli risponde solidalmente e illimitatamente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2290 e 2291 cod. civ. a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 22 dicembre 2014 n. 27189

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - In genere - Obbligazione tributaria di società in nome collettivo - Riscossione nei confronti del socio illimitatamente responsabile - Modalità - Lesione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.
In materia di Iva, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione coattiva di un debito tributario, accertato nei confronti di una società in nome collettivo, mediante la notificazione di un avviso di mora ad uno dei soci illimitatamente responsabili, ancorché lo stesso sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, senza che ne consegua una lesione del suo diritto di difesa in quanto, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il socio destinatario della notificazione può impugnare, unitamente all'avviso di mora, anche gli atti presupposti che non gli fossero stati notificati.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 5 dicembre 2014 n. 25765

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