Amministrativo

Accesso Civico Foia anche per interessi privati ed egoistici

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di Pietro Alessio Palumbo

Anche richieste di accesso civico presentate per finalità egoistiche possono favorire il controllo diffuso sull'amministrazione. Il controllo collettivo insito nel Foia va interpretato nel sistema, come risultato evolutivo cui aspirano tutte le riforme sulla trasparenza la quale, ampliando la possibilità di conoscere l'attività amministrativa, sostiene forme dialettiche di controllo sul perseguimento dei compiti istituzionali e partecipazione attiva dei cittadini ai processi democratici e di pubblico dibattito. Il Foia deve essere utilizzato come strumento di libertà e di bisogno di cittadinanza partecipativa: coerentemente, anche se esercitato per assecondare un bisogno individuale, personale, persino egoistico, è strumento atto a perseguire un interesse di tutti i cittadini. Con la recente sentenza del 9 maggio n. 2486, il Tar Napoli apporta una interpretazione innovativa e molto evoluta del giovane istituto del Foia.

La vicenda - Un Comune aveva rigettato una istanza d'Accesso duplice, insieme Documentale e Civico, in quanto a suo dire per un verso difettosa di legittimazione dell'istante, per altro non rispondente al soddisfacimento di un interesse di valenza pubblica. L'interessato ha quindi proposto ricorso al Tar rilevando di avere titolarità a conoscere la documentazione richiesta sia a norma dell'istituto dell'Accesso tradizionale sia a norma del giovane istituto dell'Accesso civico generalizzato, il Foia.

L'Accesso tradizionale - L'accesso documentale è stato considerato per anni il principale strumento di trasparenza, costituendo principio generale dell'attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione e ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa. L'istituto dell'accesso ai documenti consente all'interessato di accedere a quei documenti la cui conoscenza è importante per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante. Più che uno strumento di controllo democratico delle decisioni amministrative da parte dei cittadini generalmente considerati, l'istituto si sostanzia quindi in uno strumento a disposizione del singolo per tutelare interessi privati nei rapporti con l'amministrazione: chi chiede i documenti esercita un diritto personale non come cittadino. Dal che non è sufficiente addurre il generico e indistinto interesse di cittadino alla legalità o al buon andamento dell'attività amministrativa necessitando un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto dell'istanza di accesso.

L'Accesso Civico Generalizzato, il Foia - L'accesso civico generalizzato è stato introdotto al fine di consentire ai cittadini la conoscibilità totale di dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, allo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, oltreché per contrastare cattiva amministrazione e corruzione. Tale diritto è temperato dalla necessità di garantire le esigenze di riservatezza, segretezza e tutela di interessi pubblici e privati. Coerente è dunque la rilevante differenza tra accesso documentale e accesso civico. Il primo è strumento di tutela degli interessi individuali di un soggetto che si trova in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini. Il secondo è azionabile da chiunque, con la finalità di consentire la trasparenza integrale di informazioni, ancorché contenute in documenti.

Nessun limite implicito al Foia: ok anche a interessi "egoistici" - L'amministrazione interpellata deve operare una valutazione comparativa, secondo il principio di proporzionalità, fra il beneficio che potrebbe arrecare l'informazione richiesta e il sacrificio causato a (contro)interessi pubblici e privati, che vengono in gioco. Il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di valutare le esigenze di tutti i titolari degli interessi presenti nell'azione amministrativa, non escluse quindi quelle del richiedente medesimo. In altre parole, l'amministrazione deve considerare non solo il danno che l'ostensione può creare a interessi di terzi pubblici o privati, ma anche l'aspettativa che ha il richiedente stesso (cittadino fra cittadini) di conoscere i dati, le informazioni o i documenti oggetto dell'istanza di Accesso civico. A ben guardare le finalità di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, non possono essere valutate come limiti "impliciti", non codificati. Ai fini della trasparenza e della lotta alla corruzione rileva che cosa si può conoscere e non certo perché si vuole conoscere ovvero chi, benché privatamente coinvolto, sia il latore del bisogno civico.

Tar Napoli -Sezione VI - Sentenza 6 marzo-9 maggio 2019 n. 2486

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