Famiglia

Adozione, l'invio tramite Pec della sentenza di appello fa scattare il termine per il ricorso in Cassazione

Risulta soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione

di Mario Finocchiaro

In tema di adozione la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte di appello, a norma dell'articolo 17 della legge n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione . Questo il principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 Cpc, dalla sezione I della Cassazione con la sentenza 26 aprile 2023 n. 10971.

I precedenti
Nel senso che in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo, tenuto conto che la natura di lex specialis, da riconoscere alla previsione di detto termine, induce ad escludere l'applicabilità della norma generale di cui all'articolo 133 Cpc, senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la notificazione sia avvenuta mediante strumenti telematici, atteso il chiaro tenore dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, posto che il principio acceleratorio, sotteso alla disciplina in esame, trova la sua ratio nella preminente esigenza di assicurare la più rapida definizione dello status del minore, senza sacrificare in misura apprezzabile il diritto di difesa delle parti ricorrenti, sottoposto, in definitiva, solo ad un modesto maggiore onere, Cassazione, sentenze 26 giugno 2018, n. 16857; 6 dicembre 2017, n. 29302.
Sempre nel senso che in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello - sezione minori - in versione integrale, effettuata alla stregua del disposto dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione di trenta giorni, indicato al comma 2 della norma, Cassazione, ordinanze 31 dicembre 2020, n. 30000; 15 novembre 2017, n. 27139, in Iudicium, 2019 (con nota di Di Bernardo A., Opposizione alla dichiarazione di adottabilità: il ricorso per cassazione va proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione d'ufficio della sentenza); sentenze 22 giugno 2012, n. 10486; 1° marzo 2005, n. 4292.

Le decisioni difformi
In termini opposti, nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, la comunicazione della sentenza della corte d'appello, effettuata (anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 133 Cpc, novellato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) dalla cancelleria del giudice per posta elettronica certificata (PEC) con l'invio del testo integrale del provvedimento ai sensi dell'articolo 45 disposizioni attuazione Cpc, non è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedendo tale disposizione l'esecuzione della formale notificazione della sentenza, Cassazione, sentenza 4 dicembre 2014, n. 25662, che ha ritenuto la tempestività del ricorso per cassazione depositato in mancanza di notificazione della sentenza, nonostante fosse ormai decorso il termine di trenta giorni dalla sua integrale comunicazione a mezzo PEC da parte della cancelleria.

Il caso della legge fallimentare
Sulla questione specifica, con riguardo alla impugnativa della sentenza di rigetto del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, nel senso che la comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex articolo 18, comma 14, legge fallimentare: il meccanismo previsto dall'articolo 18 cit. ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione, Cassazione, ordinanze 9 ottobre 2017, n. 23575, che, nell'enunciare tale principio, ha escluso la tardività del ricorso, avuto riguardo alla circostanza che la comunicazione della sentenza impugnata era stata effettuata nella vigenza dell'articolo 45 disposizioni attuazioni Cpc ratione temporis applicabile, che non contemplava la comunicazione integrale del provvedimento; 23 ottobre 2018, n. 26872; sentenza 30 ottobre 2018, n. 27685.
Sempre nello stesso ordine di idee, la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'articolo 18, comma 13, legge fallimentare, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ai sensi dell'articolo 18, comma 14, legge fallimentare, non ostandovi il nuovo testo dell'articolo 133, comma 2, Cpc, come novellato dal decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325 Cpc, perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, Cassazione, ordinanze 19 settembre 2019, n. 23443; 24 febbraio 2022, n. 6278, in motivazione.
Diversamente, e, in particolare, per l'affermazione che la comunicazione della Cancelleria della sentenza per esteso tramite PEC non è idonea a far decorrere i termini brevi per le impugnazioni, come precisato dal nuovo testo dell'articolo 133 Cpc introdotto dal decreto legge n.90 del 2014, convertito in legge n.114 del 2014, la cui ratio è estensibile anche alle comunicazioni effettuate anteriormente alla entrata in vigore della novella, Cassazione, ordinanza 17 settembre 2015, n. 18278, in motivazione, ove la precisazione che nella specie la formale notificazione della sentenza da parte della Cancelleria è avvenuta il 17 gennaio 2013, ed il ricorso per cassazione è stato notificato entro il termine di trenta giorni da tale data.

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