Famiglia

Adozione dei minori, alla Consulta le spese per la difesa degli incapienti

La Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 18383/2024, ha rinviato la questione alla Corte costituzionale ricordando la portata dei valori in gioco, non dissimili da quelli previsti per il processo penale

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di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 18383/2024, rinvia alla Consulta, per disparità di trattamento, il Testo unico sulle spese di giustizia nella parte in cui (art. 143, co. 1, Dpr n. 115/2002) non prevede che siano anticipati dall’Erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente per l’opera professionale svolta nell’ambito dei processi legati all’affido o adottabilità dei minori (legge n. 184 del 1983). In particolare, a non convincere la Suprema corte è la differente disciplina rispetto a quanto previsto per i soggetti irreperibili, considerati i diritti fondamentali in ballo nei procedimenti in questione.

Il caso era quello di un legale che, dopo aver assistito come difensore d’ufficio la madre di un minore in un procedimento di adottabilità di quest’ultimo, ed aver infruttuosamente esperito il tentativo di recupero del suo credito, aveva chiesto al Tribunale dei Minorenni di Potenza la liquidazione dei compensi ottenendo un provvedimento di rigetto. Proposta opposizione, veniva rigettata sul presupposto che quanto previsto per la difesa di ufficio in ambito penale non potesse estendersi anche alla difesa di ufficio svolta in un procedimento di adottabilità di un minore. Per il Tribunale inoltre gli effetti della sentenza della Consulta n. 135 del 2019, che ha dichiarato l’incostituzionalità della medesima norma (articolo 143) nella parte in cui non prevede il diritto del difensore di ufficio del genitore irreperibile a rivalersi sull’Erario, non potevano essere estesi alla diversa ipotesi del genitore reperibile, ma insolvente, in quanto in questo caso l’avvocato avrebbe dovuto presentare istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Per la Seconda sezione civile però l’argomento non convince. La difesa di ufficio, spiega la decisione, ha presupposti e finalità diversi dal patrocinio a spese dello Stato: la prima è diretta ad assicurare una difesa effettiva ai soggetti che siano destinatari di un procedimento penale, o coinvolti in uno dei giudizi per i quali il legislatore ha previsto l’indefettibilità di una difesa tecnica (tra cui anche i procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983); il secondo, invece, è diretto ad assicurare ai non abbienti, in tutti i procedimenti, il diritto di azione e difesa in giudizio, in funzione di garanzia della previsione di cui all’articolo 24 Cost..

Attualmente, dunque, e questo pare irragionevole alla Suprema corte, mentre il difensore d’ufficio del genitore irreperibile può chiedere che le spese ed il compenso siano posti a carico dell’Erario (Consulta n. 135 del 2019), analogo diritto non è riconosciuto al difensore d’ufficio del genitore reperibile, ma insolvente, nei cui confronti sia stato esperito un infruttuoso tentativo di recupero del credito.

La Cassazione, facendo un passo indietro, ricorda che la legge 4 maggio 1983, n. 184 prevedeva che - in attesa dell’emanazione di una specifica disciplina che non è stata sinora emanata - gli onorari e le spese spettanti al difensore fossero pagati dall’erario solo se l’assistito, difeso di fiducia, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Una condizione però non conseguibile per gli irreperibili. Nel processo penale però la liquidazione dell’onorario e delle spese in favore del difensore d’ufficio, anche quando si tratti di assistito irreperibile, è prevista dall’articolo 117 del Dpr n. 115 del 2002. Ragion per cui, il Tribunale dei Minorenni di Bari, con l’ordinanza che poi ha portato al pronunciamento del giudice delle leggi, aveve ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 143, comma 1, del Dpr n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevedeva che, in attesa dell’emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio, vi fosse la possibilità di porre a carico dell’erario il pagamento degli onorari e delle spese spettanti al difensore di ufficio del genitore irreperibile al quale venga contestato lo stato di abbandono del minore. Una disparità che appariva ingiustificata, “trattandosi di situazioni omogenee, posto che in ambedue i casi si tratta di difesa obbligatoria per legge, con conseguente violazione dell’art. 3 della Costituzione”.

Come visto, la Corte costituzionale (n. 135/2019) ha poi sanato tale incongruenza sottolineando “l’esistenza di significativi profili di omogeneità” tra la difesa d’ufficio in sede penale e quella svolta nell’ambito del procedimento di adottabilità del minore, “… in relazione sia alla natura degli interessi in gioco, sia al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela”.

E, per la Suprema corte, analoghe considerazioni valgono per il caso in cui l’assistito d’ufficio (nell’ambito di un giudizio di adottabilità) non è irreperibile, ma è risultato insolvente. In entrambi i casi infatti il difensore d’ufficio non può trovare soddisfazione del suo credito dal proprio cliente, per motivi non dipendenti dalla sua volontà.

Né vale l’argomento per cui il difensore d’ufficio avrebbe potuto farsi rilasciare una nomina di fiducia. Il legislatore, spiega la Corte, ha infatti previsto l’obbligatorietà della difesa proprio per evitare il rischio che soggetti economicamente, o socialmente, deboli, potessero ricevere tutela deteriore. Ipotizzare invece che il difensore d’ufficio dell’incapiente sia costretto a perdere tale qualifica, divenendo di fiducia, finisce per riportare la questione ai suoi blocchi di partenza, vanificando la stessa ratio della scelta legislativa.

Nel procedimento di adottabilità, infatti sono coinvolti “interessi e diritti fondamentali della persona, e precisamente il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, sancito dall’art. 30 della Costituzione, nonché il diritto del minore ad essere cresciuto ed educato nell’ambito della propria famiglia d’origine, tutelato dall’art. 18 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che assume rilievo costituzionale per il tramite dell’art. 117 della Costituzione”.

Diritti ed interessi per la tutela dei quali il legislatore ordinario ha ritenuto opportuno rendere obbligatoria la nomina di un difensore d’ufficio da parte del giudice.

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