Famiglia

Adozione, scatta la nullità anche nei giudizi d'appello in caso di omessa convocazione degli affidatari

Una "sanzione" che si aplica anche all'affidamento a rischio giuridico per la "sostanziale identità di ratio" di questa figura con l'affidamento eterofamiliare

di Camilla Insardà

In tema di adozioni di minori, la sentenza 36092/2022 della Cassazione affronta la questione dell'audizione della coppia affidataria cosiddetta a rischio giuridico e dell'ambito applicativo dell'articolo 5, cmma I della legge 184/1983.
Dopo aver ricordato il procedimento di adozione bifasico, incentrato prima sul minore e coinvolgente poi anche gli adottanti, i giudici hanno esaminato i presupposti delle diverse forme di affidamento, a partire da quello cosiddetto extrafamiliare di cui all'articolo 2. Esso trova giustificazione nella temporanea inidoneità familiare a soddisfare le principali esigenze del minore, sì da richiedere il suo provvisorio collocamento presso un nucleo diverso in grado di sopperirvi.
L'affidamento preadottivo ex articolo 22, cmma VI viene disposto dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore ed è finalizzato alla creazione di un legame affettivo tra l'adottando e gli adottanti, tale da condurre all'adozione definitiva.

Affidamento a rischio giuridico
L'affidamento "a rischio giuridico" è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e trova un astratto fondamento nel III comma dell'articolo 10. Come ha specificato la sentenza 36092/2022, si tratta di una "collocazione familiare temporanea", in luogo di quella comunitaria, le cui sorti dipendono dall'esito del procedimento di adottabilità e delle impugnazioni successive. In altre parole, esso è un provvedimento provvisorio caratterizzato da incertezza, potendo il minore rientrare nella famiglia d'origine, che viene emanato prima della definitiva pronuncia dello stato di adottabilità e il cui scopo è quello di evitare al minore di subire i pregiudizi derivanti dal collocamento in comunità.
L'istituto è suscettibile di tramutarsi in affidamento preadottivo, qualora la Corte d'Appello o la Cassazione confermino la decisione del Tribunale per i Minorenni, mentre in caso di accoglimento dell'impugnazione o di revoca dello stato di adottabilità, si rivelerà necessario ricollocare il minore.
In questi casi, ha precisato la I Sezione, la coppia affidataria "a rischio giuridico" deve possedere particolari capacità, oltre i requisiti minimi di adozione, essendo necessario stabilire un rapporto affettivo "precario" col minore, mantenere un rapporto neutro con la sua famiglia d'origine e la massima collaborazione con gli operatori.

La convocazione degli affidatari
Fatta questa panoramica sui diversi regimi, il Collegio ha tracciato il perimetro applicativo del I comma dell'articolo 5 della legge 184/1983, che dispone la convocazione degli affidatari, "a pena di nullità", nei procedimenti civili inerenti la responsabilità genitoriale, l'affidamento o l'adottabilità di un minore.
La sentenza 36092/2022 ha richiamato la costante giurisprudenza che reputa detta disposizione riferibile al solo affidamento extrafamiliare e non a quello preadottivo. Il primo è diretto a tutelare la continuità affettiva tra il minore e la famiglia "vicaria" che si è occupata di lui nelle more del procedimento; il secondo, intervenendo successivamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità, non prevede il coinvolgimento della famiglia d'origine e non presenta le medesime esigenze di tutela. Lo stesso articolo 15 della legge 184/1983 non contempla alcuna sanzione in caso di mancata convocazione degli affidatari in attesa di adozione.
Il Collegio si è mostrato concorde con l'orientamento teso ad attribuire all'articolo 5 carattere processuale, con conseguente applicabilità della sanzione della nullità anche nei giudizi d'appello, in caso di omessa convocazione degli affidatari, i quali, pur non assumendo la qualità di parte devono essere considerati un "ibrido processuale", in grado di fornire un contributo fondamentale nella valutazione del cosidetto migliore interesse del minore.
L'inapplicabilità della disposizione all'affidamento preadottivo non deriva soltanto dalla diversa ratio fra i due istituti, ma anche dall'interpretazione sistematica della norma, collocata nel Titolo II bis della legge 184/1983, relativo all'affidamento eterofamiliare.
La Cassazione non ha avuto difficoltà a confermare l'applicabilità dell'articolo 5 c. I anche all'affidamento a rischio giuridico, stante la "sostanziale identità di ratio" di questa figura con l'affidamento eterofamiliare ex articolo 2. In entrambi i casi il minore si trova temporaneamente o comunque per lunghi periodi collocato in un contesto familiare diverso.

La decisione
Venendo al caso di specie, il Collegio ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, con cui era stata revocata la dichiarazione dello stato di adottabilità e confermati i provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale della madre e di collocamento del piccolo presso una famiglia, sul presupposto della mancata audizione degli affidatari.
Con la sentenza del 9 dicembre 2022 n. 36092, la I Sezione della Cassazione ha enucleato due principi di diritto. Innanzitutto, l'articolo 5 comma I della legge 184/1983 trova applicazione sia nel corso del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, quando è stato disposto l'affidamento ex articoli 2 e ss., sia in caso di collocamento familiare a rischio giuridico, non trovando alcuno spazio invece in caso di affidamento preadottivo. In secondo luogo, l'articolo 5 comma I si applica anche in sede di appello, qualora il giudice di primo grado abbia omesso detto adempimento, spettando alle Corti superiori il compito di verificare e di procedere all'eventuale rinnovo di detta incombenza.

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