Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

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di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, partecipazione personale e rappresentanza della parte; (ii) mediazione obbligatoria e ritardo nella presentazione dell'istanza; (iii) mediazione obbligatoria, impugnazione deliberati condominiali e regime della decadenza; (iv) negoziazione assistita e principio di effettività della procedura; (v) mediazione obbligatoria, sfratto per morosità e sorte dell'ordinanza provvisoria di rilascio; (vi) mediazione obbligatoria, mancato avvio imputabile alla parte e condizione di procedibilità.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Nuoro, Sezione civile, sentenza 18 giugno 2021, n. 278
La decisione, resa in una controversia relativa alla materia dei contratti bancari, sancisce che, ove il procedimento non sia stato instaurato validamente per la mancata comparizione personale della parte o di un suo sostituto munito di procura sostanziale consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIACorte di Appello di L'Aquila, Sezione civile, sentenza 25 giugno 2021, n. 1017
La pronuncia afferma che quando il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione su ordine del giudice sia tale da pregiudicare l'effettivo esperimento della procedura prima della udienza di verifica, consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Terni, Sezione civile, sentenza 8 luglio 2021, n. 560 - Giudice Nastri
La sentenza, resa all'esito di un giudizio di impugnazioni di deliberati assembleari condominiali ex articolo 1137 c.c., aderisce all'indirizzo giurisprudenziale incline ad interpretare il disposto di cui all'articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28/2010 nel senso che l'effetto interruttivo della decadenza si produce già sin dal momento del deposito della domanda di mediazione presso l'organismo competente, costituendo la successiva fase di comunicazione alle altre parti una mera condizione per il "consolidamento" di tale effetto.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Tivoli, Sezione civile, sentenza 14 luglio 2021, n. 1071
In tema di negoziazione assistita, la decisione, in omaggio al principio di effettività della procedura, afferma che non realizza la condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condotta di parte attrice che, dopo aver invitato controparte ad aderire e stipulare la convenzione, pur a fronte dell'accettazione di quest'ultima, abbia poi dichiarato, tramite il proprio difensore, il proprio diniego alla prosecuzione del tentativo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Verbania, Sezione civile, sentenza 22 luglio 2021, n. 316
La pronuncia resa nell'ambito di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità, afferma che, qualora, dopo l'opposizione dell'intimato, il giudice, emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile e disposta la conversione del rito, abbia invitato le parti ed esperire la mediazione obbligatoria, ma quest'ultime abbiano omesso di avviare il procedimento, consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio la quale tuttavia coinvolge, l'efficacia della predetta ordinanza.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Monza, Sezione II civile, sentenza 26 luglio 2021, n. 1516
La sentenza, resa in una controversia in materia condominiale, afferma che non soddisfa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condotta di parte attrice che, pur invitata dal giudice ad esperire il procedimento, ometta di parteciparvi limitandosi a comunicare al mediatore, tramite il proprio difensore, "… di non voler procedere con la presente procedura…".
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Partecipazione al procedimento - Mancata comparizione personale della parte o di un suo sostituto munito di procura sostanziale – Improcedibilità del giudizio – Fattispecie relativa a controversia in materia di contratti bancari. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ove il procedimento di mediazione non sia stato instaurato validamente per la mancata comparizione personale della parte o di un suo sostituto munito di procura sostanziale dev'essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di rate relative ad un finanziamento bancario, il giudice adito, rilevato che dal verbale di esito negativo della procedura per la banca opposta era comparso un avvocato in sostituzione di altro collega, e che l'istituto di credito non aveva poi depositato le relative procure, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda avanzata dalla parte opposta e revocato il decreto ingiuntivo opposto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Nuoro, Sezione civile, sentenza 18 giugno 2021, n. 278 – Giudice Longu

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Presentazione domanda di mediazione – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Ritardo tale da pregiudicare l'effettivo esperimento del procedimento prima della udienza di verifica – Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, anche ove si intenda aderire alla tesi secondo la quale la presentazione della domanda di mediazione successivamente al termine di quindici giorni assegnato dal giudice non consenta di ritenere operante la sanzione di improcedibilità prevista per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, dovendosi dare prevalenza all'effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento, tuttavia la sanzione diviene inevitabile e certamente efficace, pena il vanificarsi degli effetti deflattivi della riforma, quando il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione abbia pregiudicato l'effettivo esperimento della procedura prima della udienza di verifica, fissata ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, il giudice di appello, riformando la pronuncia impugnata che, a fronte dell'inerzia di entrambe le parti, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sul rilievo che l'onere fosse da porsi a carico dell'attore-opponente, ha accolto l'impugnazione e dichiarato l'improcedibilità della domanda monitoria con revoca del decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente le spese dei due gradi di merito in ragione dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali risolti dall'intervento delle Sezioni Unite soltanto quando era già stato avviato il giudizio d'appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Corte di Appello di L'Aquila, Sezione civile, sentenza 25 giugno 2021, n. 1017 – Presidente Fabrizio – Consigliere Estensore Buzzelli

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie condominiali – Impugnazione delibere assembleari – Termine di decadenza – Impedimento – Deposito istanza di mediazione – Idoneità – Fondamento. (Cc, articolo 1137; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28/2010 in forza del quale "dal momento della comunicazione alle altre parti, […] la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo" va interpretato nel senso che l'effetto interruttivo della decadenza si produce in realtà sin dal momento del deposito della domanda di mediazione presso l'organismo competente, costituendo la successiva comunicazione alle altre parti una mera condizione per il "consolidamento" di tale effetto. Infatti, se è vero, in particolare, che il tenore letterale della disposizione induce a concludere che il momento interruttivo del termine decadenziale possa essere individuato in quello della comunicazione della domanda di mediazione alle altre, la necessità di un'interpretazione della norma coerente non solo con i principi generali espressi dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale (si pensi al principio della "scissione" degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, espressione della regola generale secondo cui una decadenza non può determinarsi in ragione del decorso del tempo di un'attività demandata a terzi e sottratta all'ingerenza dell'interessato) ma anche con la normativa comunitaria (cfr., in particolare, l'articolo 8 della direttiva 2008/52 CE) impongono di ritenere che il momento dell'interruzione della decadenza sia già quello del deposito della domanda di mediazione presso l'organismo competente (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza per tardività dell'impugnazione sollevata dal Condominio convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, avuto riguardo, in particolare, all'intervenuto decorso del termine perentorio di trenta giorni ex articolo 1137 cod. civ. tra la data dell'adozione della delibera e quella della comunicazione a mezzo p.e.c. al predetto condominio della convocazione per la mediazione dopo il tempestivo deposito della domanda di mediazione presso l'organismo competente).
Tribunale di Terni, Sezione civile, sentenza 8 luglio 2021, n. 560 – Giudice Nastri

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda - Inerzia o rifiuto dell'attore di dar corso alla procedura pur a fronte dell'adesione di controparte all'invito – Improcedibilità del giudizio – Sussistenza – Fondamento. (Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, il tentativo di espletare la procedura deve essere effettivo al fine di realizzare la condizione di procedibilità della domanda, traducendosi tale effettività, nel concreto, in primo luogo in un atteggiamento fattivo dell'attore, posto che le norme stesse riconoscono invece al convenuto la facoltà di non aderire o rimanere inerte. Ne consegue che non soddisfa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condotta di parte attrice che, dopo aver invitato la controparte ad aderire e stipulare la convenzione, pur a fronte dell'accettazione di quest'ultima, abbia poi dichiarato, tramite il proprio difensore, il proprio diniego alla prosecuzione del tentativo. Infatti, la disciplina in esame (cfr., articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132) non contempla, diversamente da quanto previsto per il convenuto, un'ipotesi di realizzazione "fittizia" della condizione di procedibilità rimessa all'inerzia o al rifiuto dell'attore, in quanto ciò equivarrebbe a rendere meramente facoltativo l'esperimento della procedura di risoluzione alternativa della controversia, di fatto vanificando completamente la "ratio" dell'istituto (Nel caso di specie, il giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda attorea accogliendo l'eccezione preliminare di improcedibilità, avanzata da parte convenuta ed attrice in riconvenzionale in ragione del diniego di parte attrice medesima di presenziare al primo incontro di negoziazione assistita, dopo aver curato l'instaurazione del relativo procedimento su ordine giudiziale).
Tribunale di Tivoli, Sezione civile, sentenza 14 luglio 2021, n. 1071 – Giudice Ottoni

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Locazione – Procedimento di intimazione di sfratto per morosità – Giudizio di opposizione – Ordine del giudice di esperire il procedimento – Inottemperanza – Improcedibilità del giudizio - Ordinanza di rilascio dell'immobile - Efficacia. (Cpc, articoli 658 e 665; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di procedimento di intimazione di sfratto per morosità, qualora, dopo l'opposizione dell'intimato, il giudice, emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile e disposta la conversione del rito, abbia invitato le parti ed esperire la mediazione obbligatoria, ma quest'ultime abbiano omesso di avviare il procedimento, consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio. Tale declaratoria d'improcedibilità non coinvolge, tuttavia, l'efficacia della predetta ordinanza, trattandosi di un provvedimento subito idoneo a dispiegare i suoi effetti, sottoposto soltanto ad una condizione risolutiva, consistente nella pronuncia, all'esito del giudizio di opposizione, di una successiva sentenza di merito eventualmente negativa.
Tribunale di Verbania, Sezione civile, sentenza 22 luglio 2021, n. 316 – Giudice Novi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Primo incontro Mancata partecipazione di parte istante – Comunicazione al mediatore, tramite il proprio difensore, "di non voler procedere con la presente procedura" – Improcedibilità del giudizio. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, non soddisfa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condotta di parte attrice che, pur invitata dal giudice ad esperire il procedimento, ometta di parteciparvi limitandosi a comunicare al mediatore, tramite il proprio difensore, "… di non voler procedere con la presente procedura…". Infatti, la parte attrice, al fine di consentire al giudice di ritenere avverata la condizione di procedibilità e, conseguentemente, di esaminare nel merito la fondatezza o meno delle variegate domande proposte, è comunque necessariamente tenuta a partecipare alla procedura deflattiva, ivi rappresentando, eventualmente, la propria volontà di non concludere alcun accordo di mediazione.
Tribunale di Monza, Sezione II civile, sentenza 26 luglio 2021, n. 1516 – Giudice Albanese

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