ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e principio di effettività; (ii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (iii) mediazione obbligatoria, improcedibilità del giudizio e tardività dell'eccezione; (iv) mediazione obbligatoria e natura del termine assegnato dal giudice per esperire il procedimento; (v) mediazione obbligatoria, partecipazione delegata e procura notarile generale alle liti; (vi) mediazione obbligatoria e controversia insorta in materia fideiussoria.
A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, sezione VI civile, sentenza 17 luglio 2021 n. 8797
La pronuncia afferma che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria da parte di uno dei due creditori opposti determina la declaratoria di improcedibilità delle domande proposte da quest'ultimo.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Bari, sezione II civile, sentenza 22 luglio 2021 n. 2854
La sentenza applica il principio enunciato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio secondo cui nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1–bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, sicché, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Perugia, sezione II civile, sentenza 14 settembre 2021 n. 1208
La sentenza rimarca che l'eccezione di improcedibilità del giudizio formulata dal convenuto solo con la costituzione avvenuta oltre la prima udienza, deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Firenze, sezione III civile, sentenza 28 settembre 2021 n. 2406
La pronuncia, resa in tema di mediazione obbligatoria, riafferma che la mancata tempestiva presentazione dell'istanza di mediazione rispetto al termine di quindici giorni assegnato dal giudice, deve essere equiparata all'omessa presentazione dell'istanza medesima, con conseguente definizione e chiusura in rito del giudizio mediante la declaratoria di improcedibilità.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Velletri, sezione II civile, sentenza 19 ottobre 2021 n. 1892
In sede di mediazione obbligatoria disposta nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la decisione afferma la validità ed efficacia della procura notarile generale alle liti la quale conferisca al legale sia i poteri connessi alla tutela giudiziale, sia quelli finalizzati ad assicurare alla società rappresentata la rappresentanza e la tutela nei procedimenti avanti agli organismi di conciliazione e/o mediazione, con facoltà di conciliazione e con tutti i poteri previsti dalla normativa di settore.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Milano, sezione VI civile, sentenza 20 ottobre 2021 n. 8525
La decisione afferma che la controversia insorta in materia di fideiussione non rientra tra le controversie sottoposte all'obbligo dell'esperimento del procedimento di mediazione.
A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Primo incontro – Principio dell'effettività – Applicabilità – Mancata partecipazione al procedimento di uno dei due creditori opposti – Conseguenze – Declaratoria di improcedibilità delle domande proposte da quest'ultimo. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, a seguito dell'instaurarsi del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, vige il principio dell'effettività, in virtù del quale il tentativo di mediazione non può considerarsi esperito quando la parte non è presente personalmente, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di importi pretesi a titolo di canone di locazione ed oneri accessori, il giudice adito, rilevato dal verbale di mediazione prodotto in atti che uno degli opposti, quale comproprietario dell'immobile locato, non aveva partecipato al procedimento di mediazione, ha dichiarato l'improcedibilità delle domande proposte da quest'ultimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Roma, sezione VI civile, sentenza 17 luglio 2021 n. 8797 – Giudice Febbraro
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di promuovere la procedura conciliativa – Grava su parte opposta – Inosservanza – Conseguenze e fondamento – Fattispecie in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, il giudice adito, pur dichiarando l'improcedibilità del giudizio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo per mancata attivazione della procedura conciliativa da parte dell'opposto, ha comunque ritenuto opportuno disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite, stante l'"overruling" giurisprudenziale determinato dall'intervento risolutore delle Sezioni Unite del Supremo Collegio che ha modificato il precedente orientamento espresso dal giudice nomofilattico). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Bari, sezione II civile, sentenza 22 luglio 2021 n. 2854 – Giudice Liso
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto solo con la costituzione avvenuta oltre la prima udienza – Inammissibilità . (Cpc, articolo 167; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda giudiziale "…deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza…". Ne consegue che, ove l'eccezione di improcedibilità del giudizio sia stata formulata dal convenuto solo con la costituzione avvenuta oltre la prima udienza, la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di diritti reali, il convenuto aveva eccepito che il procedimento di mediazione, effettivamente istaurato e concluso con esito negativo, contemplava tuttavia un oggetto diverso e più ristretto rispetto a quanto successivamente domandato dagli attori in sede giurisdizionale).
Tribunale di Perugia, sezione II civile, sentenza 14 settembre 2021 n. 1208 – Giudice Contini
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Presentazione domanda di mediazione – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Carattere perentorio – Configurabilità – Fondamento. (Cpc, articoli 152, 153 e 154; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'inosservanza del termine di quindici giorni assegnato in udienza dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1–bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 per la presentazione della domanda di mediazione è equiparabile alla omessa presentazione della domanda medesima, con conseguente declaratoria di improcedibilità del giudizio. Infatti, l'implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico (Nel caso di specie, il giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda di parte attrice non avendo quest'ultima ottemperato al termine concessole per ben due volte consecutive).
Tribunale di Firenze, sezione III civile, sentenza 28 settembre 2021 n. 2406 – Giudice Carloni
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Comparizione personale delle parti – Necessità – Sostituzione – Ammissibilità – Difensore – Procura speciale sostanziale – Caratteri – Procura notarile generale alle liti – Validità ed efficacia – Condizioni – Fattispecie in tema di rappresentanza di società mandataria di istituto creditizio in sede di mediazione disposta in ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Cc, articolo 1392; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, pur essendo essenziale la partecipazione personale delle parti al procedimento, è fatta salva la facoltà di delega a favore di un terzo, incluso lo stesso difensore di fiducia, al quale, però, la parte deve conferire tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. A tal fine, soddisfa i predetti requisiti la procura notarile generale alle liti rilasciata ad un legale con conferimento di poteri sia connessi alla tutela giudiziale, sia finalizzati ad assicurare alla società rappresentata la rappresentanza e la tutela nei procedimenti avanti agli organismi di conciliazione e/o mediazione, con facoltà di conciliazione e con tutti i poteri previsti dalla normativa di settore. In tale ipotesi, infatti, il difensore della parte, oltre alla rappresentanza giudiziale, riceve anche, per l'ampia formulazione della procura, in maniera esplicita, i poteri correlati alla fase deputata alla mediazione/conciliazione, a nulla rilevando che il conferimento di tale mandato sia poi contenuto cartolarmente nello stesso atto (procura generale) e non piuttosto in separata procura speciale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per importo ingiunto a titolo di saldo negativo di conto corrente bancario, il giudice adito, pronunciando sentenza non definitiva, ha disatteso l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della società opponente per non aver la società opposta partecipato alla mediazione obbligatoria, attivata avanti all'organismo di mediazione, mediante un proprio delegato munito di procura speciale).
Tribunale di Velletri, sezione II civile, sentenza 19 ottobre 2021 n. 1892 – Giudice Buscema
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie in materia di contratti bancari e finanziari – Controversia in materia di fideiussione – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione. (Cc, articolo 1936; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la controversia insorta in tema di fideiussione non rientra tra le controversie soggette all'esperimento del procedimento conciliativo ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, costituendo tale disposizione norma eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica e non potendo la fideiussione essere qualificata come contratto bancario o finanziario, rimanendo il fideiussore terzo ed estraneo rispetto al rapporto di credito sussistente tra la banca ed il cliente (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato il pagamento, all'opponente, in qualità di fideiussore, di una rilevante somma in favore della banca opposta in relazione ad un contratto di anticipazione fatture stipulato da una società cooperativa, il giudice adito ha ritenuto tardiva e comunque infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione sollevata dall'opponente medesima).
Tribunale di Milano, sezione VI civile, sentenza 20 ottobre 2021 n. 8525 – Presidente Cassano Cicuto; Giudice estensore Guantario