Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

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di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, accordo tra le parti e riflessi sul giudizio di merito; (ii) mediazione obbligatoria e natura del termine assegnato dal giudice; (iii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (iv) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo e domanda riconvenzionale; (v) P.A., contratti conclusi con privati e composizione arbitrale; (vi) mediazione obbligatoria, partecipazione delegata e forma della rappresentanza.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Bari, sezione civile, sentenza 24 novembre 2022 n. 4352
La pronuncia rimarca che l'accordo raggiunto dalle parti all'esito del procedimento di mediazione disposta dal giudice in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande oggetto del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Messina, sezione I civile, sentenza 29 novembre 2022 n. 2022
La sentenza rinsalda l'orientamento giurisprudenziale incline ad affermare l'improcedibilità della domanda giudiziale in caso di inosservanza del termine, da ritenere di carattere perentorio, assegnato dal giudice per promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Vasto, sezione civile, sentenza 7 dicembre 2022 n. 324
La decisione ribadisce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Catanzaro, sezione II civile, sentenza 21 dicembre 2022 n. 1820
La pronuncia, resa all'esito di una controversia insorta in materia locatizia, aderisce all'indirizzo giurisprudenziale incline a non assoggettare all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria anche la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto.

ARBITRATO IRRITUALE – Tribunale di Latina, sezione I civile, sentenza 22 dicembre 2022 n. 2416
La sentenza riafferma che la Pubblica amministrazione non può avvalersi, per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Roma, sezione VII civile, sentenza 29 dicembre 2022 n. 8414
La decisione si allinea all'orientamento giurisprudenziale favorevole alla rappresentanza della parte nel procedimento di mediazione obbligatoria, esige il conferimento di una procura speciale sostanziale, non essendo sufficiente a tal fine il mero rilascio al difensore della procura alle liti.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Accordo di conciliazione – Riflessi sul giudizio di merito – Cessazione della materia del contendere – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articolo 100; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'accordo raggiunto dalle parti all'esito del procedimento determina la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande oggetto del giudizio. Infatti, la cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio e da enunciarsi con sentenza, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione. Ne consegue che la transazione intervenuta tra le parti in sede di mediazione determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale, carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento assunto dalle parti medesime, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Nel caso di specie, il giudice adito, il quale, alla prima udienza, aveva assegnato alle parti il termine di quindici giorni per promuovere la procedura di mediazione ex art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, preso atto del deposito del verbale di conciliazione con allegato accordo transattivo, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle domande attoree, omettendo tuttavia di pronunciarsi sulle spese di lite in quanto già regolate dalle parti nel predetto verbale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione IV civile, ordinanza 22 aprile 2020, n. 8034; Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 aprile 2015, n. 8309).
Tribunale di Bari, sezione civile, sentenza 24 novembre 2022 n. 4352 – Giudice Merra

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice per il deposito della domanda di mediazione – Natura perentoria – Sussistenza – Fondamento – Inosservanza da parte dell'attore – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia successoria. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, muovendo dall'assunto che il carattere di perentorietà del termine ben può desumersi anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato, la natura perentoria del termine di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, assegnato dal giudice per il deposito della domanda di mediazione si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. Apparirebbe, invero, del tutto incoerente che il legislatore abbia previsto, da un lato, la sanzione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo tra l'altro che la stessa debba essere attivata entro il termine di quindici giorni, e dall'altro abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine (Nel caso di specie, il giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale di riduzione di disposizioni testamentarie per lesione di legittima e divisione ereditaria proposta dall'attore – il quale, anche a ritenere di natura ordinatoria il predetto termine, aveva comunque omesso di proporre istanza di proroga prima della sua scadenza – ritenendo che la tardiva proposizione della domanda di mediazione dovesse ritenersi equiparabile, sotto il profilo della conseguente improcedibilità della domanda giudiziale, alla sua totale omissione).
Tribunale di Messina, sezione I civile, sentenza 29 novembre 2022 n. 2022 – Presidente ed estensore Mangano

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 153, 645 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, rilevato che parte opposta non aveva attivato la procedura di mediazione nonostante l'ordinanza pronunciata dopo l'adozione del provvedimento sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio l'avesse esplicitamente onerata dell'incombente in ossequio a quanto enunciato in merito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 19596/2020, il giudice adito ha dichiarato improcedibilità la domanda, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato parte opposta medesima, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Tribunale di Vasto, sezione civile, sentenza 7 dicembre 2022 n. 324 – Giudice Pasquale

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Ambito applicativo – Domanda riconvenzionale – Estensione – Insussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia. (Cpc, articoli 36, 167 e 183; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, non sussiste alcun obbligo di esperire la procedura a seguito della formulazione della domanda riconvenzionale da parte del convenuto. E ciò per un duplice ordine di ragioni: da un lato, infatti, le norme sulla mediazione sono di stretta interpretazione e l'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, nel fare riferimento a "…chi intende esercitare in giudizio un'azione…", si riferisce al solo soggetto che incardina il giudizio, ossia all'attore; dall'altro, inoltre, imporre il tentativo obbligatorio, anche nel caso della riconvenzionale, finirebbe per frustrare il principio di ragionevole durata del processo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, in cui le ricorrenti avevano agito per ottenere il riconoscimento del subentro nel contratto di locazione originariamente sottoscritto dal loro defunto genitore, con successione nei diritti da essa scaturenti, ivi compreso il diritto di prelazione sull'immobile locato, il giudice adito, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria sollevata da quest'ultime con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta, e poi accolta dal giudice medesimo, al fine di ottenere il rilascio del predetto immobile occupato dalle ricorrenti "sine titulo").
Tribunale di Catanzaro, sezione II civile, sentenza 21 dicembre 2022 n. 1820 – Giudice Dattilo

Procedimento civile – Arbitrato – Pubblica amministrazione – Risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati – Ricorso all'arbitrato irrituale – Esclusione – Fondamento – Fattispecie in tema di appalto. (Cpc, articoli 808 e 808-ter)
La Pubblica amministrazione non può avvalersi, per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero, in quanto, in tal modo, il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) che, oltre ad essere individuati in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, pertanto, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta, sarebbero pure destinati ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate dalle dette garanzie (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra la società attrice e l'amministrazione comunale convenuta in sede di esecuzione di un contratto di appalto che la prima si era aggiudicato con bando di gara, il giudice adito, in difetto di espressioni qualificanti delle parti utili ad individuarne la volontà, ha risolto l'incertezza interpretativa nel senso che quest'ultime avessero inteso, mediante la clausola compromissoria presente nel testo contrattuale, prevedere un arbitrato rituale, dichiarando di conseguenza il proprio difetto di giurisdizione in favore del Collegio istituito presso la Camera Arbitrale competente per territorio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 aprile 2020, n. 7759; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 novembre 2018, n. 28533; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 aprile 2009, n. 8987).
Tribunale di Latina, sezione I civile, sentenza 22 dicembre 2022 n. 2416 – Giudice Gabrielli

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Partecipazione personale – Obbligatorietà – Sostituzione – Ammissibilità – Potere di rappresentanza – Forma – Procura alle liti – Idoneità – Esclusione – Procura speciale sostanziale – Necessità. (Cc, articolo 1392; Cpc, articolo 83; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, nella comparizione avanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente anche nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento, purché munito di apposita procura speciale sostanziale; tale procura non può essere autenticata dal medesimo avvocato, non avendone i poteri di legge, ma deve essere una procura notarile, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, la corte territoriale, nel rigettare l'appello, ha ritenuto infondato il motivo di gravame con cui l'appellante aveva denunciato l'erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure ritenuto non presente quest'ultimo ai due incontri svoltisi innanzi al mediatore, nonostante la presenza in sua vece dell'avvocato munito di una procura alle liti ex art. 83 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Corte di Appello di Roma, sezione VII civile, sentenza 29 dicembre 2022 n. 8414 – Presidente Rizzo – Relatore Agresti

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