Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, procedimento ed avveramento condizione di procedibilità; (ii) mediazione obbligatoria, domanda riconvenzionale e condizione di procedibilità; (iii) mediazione obbligatoria, statuizione d'improcedibilità e giudizio di appello; (iv) negoziazione assistita, spese di lite e responsabilità processuale aggravata; (v) mediazione obbligatoria, casi di esclusione giudizi di esecuzione forzata; (vi) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo e controversie in materia di diritti reali; (vi) mediazione obbligatoria, Ctm e giudizio di merito.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Taranto, Sezione I civile, sentenza 3 febbraio 2022, n. 281
La sentenza afferma che, ai fini del compimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non è sufficiente che la parte onerata depositi l'istanza presso l'organismo di mediazione adito, ma è necessario che la stessa partecipi al primo incontro innanzi al mediatore.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Asti, Sezione civile, sentenza 10 febbraio 2022, n. 83
La decisione afferma che, attesa la finalità della mediazione che è quella di affrontare tutte le questioni che oppongono le parti, l'ordine del giudice di esperire in corso di causa il procedimento anche sulla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, vale, anche in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, a realizzare la condizione di procedibilità rispetto a tutte le domande proposte, sanando in tal modo l'eventuale irregolarità del procedimento di mediazione instaurato dall'attore antecedentemente all'introduzione della controversia.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, sentenza 25 febbraio 2022, n. 71
La sentenza statuisce l'inammissibilità dell'appello qualora parte appellante, nell'impugnare la sentenza contestando unicamente la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva presentazione dell'istanza di mediazione nel termine assegnato dal giudice ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, ometta del tutto non solo di riproporre nelle conclusioni alcuna domanda di merito come formulata in primo grado, ma anche di operare un richiamo nell'atto di gravame alle difese ed ai contenuti dei motivi di opposizione di merito avanzati davanti al giudice di prime cure.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Avezzano, Sezione civile, sentenza 1° marzo 2022, n. 56
La pronuncia afferma che la mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita in seguito ad invito, è sì potenzialmente in grado di integrare gli estremi del cosiddetto abuso del processo e configurare la responsabilità processuale aggravata disciplinata dall'articolo 96 c.p.c. purché sussista anche l'integrale soccombenza della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Caltanissetta, Sezione civile, sentenza 2 marzo 2022, n. 162
La pronuncia, attesa la presenza di un titolo esecutivo che accerta l'esistenza della pretesa, ribadisce l'esclusione dell'esperimento procedimento di mediazione obbligatoria in caso di giudizio di opposizione all'esecuzione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Prato, Sezione civile, sentenza 9 marzo 2022, n. 147
La sentenza afferma che non rientra tra le controversie in materia di diritti reali assoggettate a mediazione obbligatoria la domanda con la quale il socio di una cooperativa edilizia chieda ex articolo 2932 c.c. il trasferimento del bene immobile già oggetto di assegnazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Ravenna, Sezione civile, sentenza 14 marzo 2022, n. 154
La pronuncia riafferma che la consulenza tecnica espletata in sede di procedimento di mediazione obbligatoria conclusosi con esito negativo può essere acquisita ed utilizzata nel successivo giudizio di merito.

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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Avveramento – Deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di mediazione – Sufficienza – Esclusione – Partecipazione al primo incontro innanzi al mediatore – Necessità – Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 663 e 645; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, muovendo dal disposto di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 a mente del quale "…Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo…", si ritiene che, ai fini del compimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non sia sufficiente che la parte onerata depositi l'istanza presso l'organismo di mediazione adito, essendo necessario che la stessa partecipi al primo incontro innanzi al mediatore: occorre, in altri termini, un "quid pluris" rispetto alla semplice attivazione della mediazione e cioè che il fallimento della mediazione si debba consumare al primo incontro davanti al mediatore e non prima, restando poi ininfluente che la controparte compaia o meno al fine del perfezionamento della predetta condizione di procedibilità (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevato che parte opposta era risultata assente ingiustificata innanzi al mediatore, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda monitoria e di conseguenza revocato il decreto ingiuntivo opposto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Tribunale di Taranto, Sezione I civile, sentenza 3 febbraio 2022, n. 281 – Giudice Casarano

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Finalità – Domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto – Ordine del giudice di esperire il procedimento di mediazione – Avveramento condizione di procedibilità rispetto tutte le domande giudiziali proposte – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di diritti reali. (Cost, articolo 111; Cc, articolo 1158; Cpc, articoli 36, 167 e 183; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, funzione del procedimento non è quella d'imporre alle parti un formalistico onere in vista dell'introduzione o della prosecuzione della controversia, ma di creare un'occasione di confronto tra le parti nel corso della quale le stesse possano affrontare le questioni che le oppongono. In questo senso, l'esperimento di un procedimento di mediazione in corso di causa su sollecitazione del giudice a fronte dell'introduzione in giudizio di una domanda riconvenzionale costituisce occasione nella quale possono essere oggetto di confronto tutte le questioni oggetto del giudizio comprese quelle della domanda principale che è, per forza di cose, già oggetto del contendere. Si deve dunque ritenere, in ragione della funzione propria dell'incombente in questione e considerato il principio di ragionevole durata del processo, che l'esperimento di procedimento di mediazione nel corso di giudizio nel quale sono già state introdotte plurime domande valga quale condizione di procedibilità di ognuna di esse (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in cui entrambe le parti avevano chiesto, l'attrice in via principale e la convenuta in via riconvenzionale, l'accertamento e la declaratoria dell'acquisto per usucapione di fondi, il giudice adito ha disatteso l'eccezione d'improcedibilità della domanda attorea per irregolare svolgimento del procedimento di mediazione "ante causam" obbligatoria sollevata dalla parte convenuta, ritenendo tale eccezione superata proprio in ragione dell'esperimento di un ulteriore procedimento di mediazione svoltosi su ordine dello stesso giudice sulla domanda riconvenzionale).
Tribunale di Asti, Sezione civile, sentenza 10 febbraio 2022, n. 83 – Giudice Dagna

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Sentenza di primo grado dichiarativa dell'improcedibilità della domanda – Giudizio di appello – Denunziata declaratoria di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva presentazione dell'istanza di mediazione nel termine assegnato dal giudice – Atto di appello – Mancata riproposizione della domanda relativa ai motivi di merito posti a fondamento dell'opposizione – Inammissibilità del gravame – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 346, 633 e 645; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma deve riproporla nel rispetto dell'articolo 346 cod. proc. civ. a mente del quale "…le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate…". Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile l'appello qualora l'appellante, nell'impugnare la sentenza contestando unicamente la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva presentazione dell'istanza di mediazione nel termine assegnato dal giudice ex articolo 5, comma 1–bis, del Dlgs n. 28 del 2010, ometta non solo di riproporre nelle conclusioni alcuna domanda di merito come formulata in primo grado, ma anche di operare un richiamo nell'atto di gravame alle difese ed ai contenuti dei motivi di opposizione di merito avanzati davanti al giudice di prime cure (Nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'impugnazione in quanto l'atto di appello, seppur fondato in relazione alla dedotta improcedibilità, era comunque inidoneo a devolvere al giudice del gravame l'intera controversia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 31 maggio 2018, n. 13768; Cassazione, sezione civile III, sentenza 2 settembre 2013, n. 20064).
Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, sentenza 25 febbraio 2022, n. 71 – Presidente Spanu – Relatore Caleffi

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Mancata adesione alla procedura di parte convenuta – Spese di lite – Abuso del processo e responsabilità processuale aggravata – Configurabilità – Presupposti – Integrale soccom benza della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave – Necessità. (Cc, articolo 1854; Cpc, articolo 96; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, la mancata adesione alla procedura in seguito ad invito, è potenzialmente in grado di integrare gli estremi per una richiesta risarcitoria in termini di cosidddetto abuso del processo, con il fine di stroncare operazioni il cui risultato non è altro se non quello di intasare gli Uffici Giudiziari di controversie la cui proposizione, con la semplice applicazione dei più elementari ed istituzionali principi dell'ordinamento, andrebbe del tutto evitata. Tuttavia, per evocare l'istituto del cosddetto abuso del processo e configurare la cosiddetta responsabilità processuale aggravata disciplinata dall'articolo 96 cod. proc. civ. si reputano indifferibili una serie di presupposti ulteriori, fra cui rileva in particolare l'integrale soccombenza della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (Nel caso di specie, in cui l'attore aveva agito nei confronti della sorella e del padre per ottenerne la condanna alla restituzione di somme sottrattegli da un libretto postale cointestato, il giudice adito ha rigettato la domanda attorea di condanna delle controparti al pagamento di un "indennizzo" ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., per mancata adesione alla proposta di negoziazione assistita da parte dei convenuti in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda principale e della correlata parziale reciproca soccombenza).
• Tribunale di Avezzano, Sezione civile, sentenza 1° marzo 2022, n. 56 – Giudice Cervellino

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Casi di esclusione – Giudizi di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Esclusione. (Cpc, articoli 480 e 615; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 5, comma 4, lettera e) del Dlgs n. 28 del 2010 esclude espressamente che il procedimento di mediazione debba essere svolto per i giudizi "…di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata…". La previsione normativa si impone attesa la presenza di un titolo esecutivo che accerta l'esistenza della pretesa (Nel caso di specie, il giudice adito, nel rigettare l'opposizione a precetto notificato per il pagamento di una somma ingiunta in forza di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, ha ritenuto inammissibile, e comunque anche infondata, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione sollevata dall'opponente solo con la comparsa conclusionale).
Tribunale di Caltanissetta, Sezione civile, sentenza 2 marzo 2022, n. 162 – Giudice Davì

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Materia dei diritti reali – Nozione – Azione del socio di una cooperativa edilizia ex art. 2932 c.c. intesa ad ottenere la prestazione di trasferire il bene oggetto di assegnazione. – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione. (Cc, articolo 2932; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 prevede obbligatoriamente l'esperimento del procedimento di mediazione a carico di colui che intenda esercitare in giudizio un'azione, tra le altre, relativa ad una controversia in materia di "diritti reali". Con tale accezione, il legislatore ha chiaramente inteso riferirsi alle ipotesi in cui l'oggetto della domanda sia un diritto, o altra situazione giuridica, attraverso la quale il titolare mira a soddisfare il proprio interesse in maniera diretta e non mediata sul bene, con carattere di assolutezza ed "erga omnes" (Nel caso di specie, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria richiamata dalla difesa della curatela di una cooperativa edilizia convenuta in giudizio da un socio per ottenere il trasferimento ex articolo 2932 cod. civ., tramite la cosiddetta assegnazione, dei beni immobili già oggetto di prenotazione, ritenendo la relativa domanda di natura personale in forza di un rapporto non rientrante in nessuno di quelli specificamente previsti dalla citata norma).
Tribunale di Prato, Sezione civile, sentenza 9 marzo 2022, n. 147 – Giudice Sirgiovanni

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Consulenza tecnica espletata nel procedimento conclusosi con esito negativo – Acquisizione nel giudizio di merito dell'elaborato peritale – Ammissibilità. (Cc, articoli 950 e 951; Cpc, articoli 61 e 116; D.lgs. n. 28/2010, articoli 8, 9 e 10)
In tema di mediazione obbligatoria, la consulenza tecnica espletata nel procedimento conclusosi con esito negativo può essere acquisita ed utilizzata nel successivo giudizio di merito (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di regolamento dei confini e di apposizione dei termini, il giudice adito, nel disporre l'acquisizione della perizia redatta dal consulente in sede di mediazione svoltasi infruttuosamente "ante causam", ha escluso l'esistenza di eventuali profili critici connessi al dovere di riservatezza (articolo 9 del Dlgs 28/2010) e al regime di inutilizzabilità (articolo 10 del Dlgs 28/2010) delle "…informazioni acquisite nel corso del procedimento…" avendo nella circostanza le parti espressamente prestato consenso all'utilizzabilità della C.T.M. nella sede giudiziaria).
Tribunale di Ravenna, Sezione civile, sentenza 14 marzo 2022, n. 154 – Giudice Gilotta

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