Nelle società tra professionisti prevale l’interpretazione – sostenuta dall’Antitrust – secondo cui i requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” non sono cumulativi. È quanto si legge nella Relazione annuale dell’Agcm presentata oggi dal presidente Rustichelli in un passaggio dedicato alla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (L. 18 dicembre 2025, n. 190).
Rustichelli ha poi ricordato che nel corso del 2025 l’Antitrust “ha concluso 21 procedimenti istruttori in materia di concorrenza e sono state comminate sanzioni per un miliardo e quattrocento milioni di euro“. Mentre negli ultimi sette anni “sono state irrogate sanzioni per 4,5 miliardi di euro. Di cui circa 4 miliardi per interventi antitrust e 500 milioni di euro per violazioni della disciplina a tutela del consumatore. Negli ultimi sette anni le segnalazioni esaminate sono state oltre 172mila. “Nel 2025 le segnalazioni pervenute sono state complessivamente pari a 35.212, con una crescita media annua del 20% ed un aumento totale di oltre il 150% rispetto alle 13.723 del 2019”.
Tornando alla legge sulla Concorrenza 2025, la Relazione sottolinea che essa è l’ultima prevista come riforma abilitante all’interno del PNRR. Per gli anni a venire, infatti, resta l’obbligo di approvarla, “purtuttavia, il suo adempimento non sarà più soggetto al monitoraggio della Commissione europea al fine dell’erogazione dei fondi Next Generation EU”.
Tra le misure più significative l’Authority ricorda le disposizioni in tema di società di professionisti. Qui il legislatore è intervenuto a “risolvere i dubbi interpretativi sorti intorno ai requisiti previsti dalla legge ai fini della costituzione e dell’iscrizione di società tra professionisti nel relativo albo professionale”. La disposizione prevede infatti che la partecipazione sociale dei professionisti debba essere tale da assicurare a questi ultimi la possibilità di determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto per la costituzione della società.
“Per tale via – si legge -, è stata quindi privilegiata l’interpretazione della norma secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi ‘per teste’ e ‘per quote di capitale’ non debbano essere considerati cumulativi, così come suggerito dall’Autorità”.
Per il resto, in più passaggi, l’Antitrust evidenzia che le riforme nei servizi professionali contribuiscono ad aumentare la produttività e che ulteriori riduzioni dei vincoli regolatori potrebbero generare benefici economici significativi.
Per l’Italia – si legge nella Relazione -, è stato stimato che una riduzione ulteriore dei vincoli regolatori che consenta un allineamento alle migliori pratiche internazionali potrebbe generare guadagni potenziali di produttività di “circa il 2,5 percento nei servizi professionali”. Questi potenziali vantaggi trovano conferma anche in altri studi riferiti all’Italia, dai quali emerge che “l’allentamento delle barriere all’ingresso - soprattutto nel comparto dei servizi - genera effetti rilevanti in termini di crescita della produttività, maggiore dinamismo imprenditoriale e riduzione dei prezzi”. “Assetti regolatori ben disegnati, proporzionati e non ingiustificatamente restrittivi della libertà di iniziativa economica conducono, dunque - prosegue il testo -, a un abbassamento dei prezzi e a una più ampia scelta per i consumatori, e contribuiscono altresì a stimolare l’innovazione, gli investimenti e la creazione di nuove imprese, sostenendo lo sviluppo economico e la diffusa creazione di posti di lavoro”.
La Relazione ricorda poi che nel 2025 l’Autorità garante ha chiuso un procedimento (I875) nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, avviato per possibile violazione dell’art. 101 TFUE. Il caso riguardava l’introduzione dell’art. 25-bis nel Codice deontologico forense, relativo all’equo compenso. Secondo l’Autorità, la formulazione della norma e le comunicazioni agli Ordini territoriali rischiavano di estendere l’obbligo dell’equo compenso oltre quanto previsto dalla legge n. 49/2023, limitando la concorrenza anche nei rapporti con clienti diversi dai “grandi clienti” (come banche, assicurazioni, PA e grandi imprese).
Per risolvere le criticità, il CNF ha riformulato l’art. 25-bis per limitarne l’applicazione ai soli “grandi clienti”, come previsto dalla legge, salvaguardando la libertà tariffaria per gli altri clienti. L’Autorità ha ritenuto questi impegni sufficienti e ha chiuso il procedimento. La delibera di modifica (n. 959 del 23 gennaio 2026) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, ed è entrata in vigore lo scorso 7 aprile. Sul punto il Cnf è intervenuto anche con la circolare n. 1-C-2026 dell’8 aprile per ribadire che la disciplina deontologica sull’equo compenso non si applica a tutti i rapporti professionali, ma esclusivamente a quelli con i soggetti individuati dalla legge n. 49/2023.

