Con la circolare n. 1-C-2026 dell’8 aprile, il Consiglio Nazionale Forense interviene per chiarire in modo definitivo che la disciplina deontologica sull’equo compenso non si applica a tutti i rapporti professionali, ma esclusivamente a quelli con i soggetti individuati dalla legge n. 49/2023.
A seguito delle contestazioni sollevate dalla Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM) in merito alla formulazione dell’art. 25 bis del Cdf circa la possibile applicazione estensiva della norma ad ogni rapporto professionale, il Cnf aveva infatti provveduto con Deliberazione n. 959 del 23 gennaio 2026 a modificare il testo della disposizione deontologica rubricata “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso”, esplicitando i soggetti ai quali si applica. La modifica è stata poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, ed è entrata in vigore lo scorso 7 aprile, decorsi due mesi dalla pubblicazione.
Con la circolare di ieri, il Cnf ribadisce che gli obblighi e i divieti dell’art. 25-bis del Codice deontologico forense operano solo nei confronti dei “grandi committenti” - banche, assicurazioni, grandi imprese sopra soglia, pubbliche amministrazioni e società partecipate - recependo in modo testuale l’ambito soggettivo fissato dalla legge.
“La norma – si legge nella circolare - si applica solo ed esclusivamente in caso di condotte violative poste in essere dagli Avvocati nei confronti di «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro» nonché «in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175», ossia dei soggetti indicati nell’ambito di applicazione soggettiva della L. 49/2023, pedissequamente riportati sia al comma 1 che al comma 3, nonché richiamati al comma 2 dell’art. 25 bis”.
La normativa, come specificato dal comma 3 dell’art. 25-bis del CDF, non si applica ai rapporti con soggetti diversi da quelli individuati dal predetto art. 2 della l. n. 49/2023.
In altri termini, la circolare svolge una funzione di chiusura interpretativa: se la modifica normativa aveva corretto il testo, ora il Cnf ne vincola anche l’applicazione concreta, impedendo che l’equo compenso diventi — sul piano disciplinare — una regola generale di determinazione del compenso nei rapporti con clienti diversi da quelli qualificati.
Inoltre, il Consiglio forense raccomanda ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di “dare massima diffusione agli iscritti agli Albi forensi e di attenersi strettamente alle indicazioni del Codice e della presente circolare”.

