Civile

Al collegio solo casi difficili, e tagliola dell’infondatezza

Esteso il termine a comparire a 120 i giorni prima dell’udienza di trattazione

di Patrizia Maciocchi


Per tenere fede all’impegno preso con l’Europa di tagliare il 40% dell’arretrato civile, la riforma, che ha ottenuto ieri il via libera di palazzo Chigi per l’attuazione della legge 206/2021, interviene a 360 gradi.

Il legislatore rende attrattiva, anche con incentivi fiscali, la giustizia complementare, dalla mediazione alla negoziazione assistita. Ma, consapevole che le aule di giustizia manterranno comunque il loro “appeal”, semplifica il rito ordinario e interviene in maniera decisa sia in primo grado sia in appello.

Il primo grado

Per dare un nuovo assetto in primo grado si è giocato su più fronti. È aumentato il valore economico delle controversie che rientrano nel raggio d’azione del giudice di pace, che saranno in generale di 15mila euro, mentre saliranno a 30mila nel contenzioso da sinistri stradali.

Un altro fronte riguarda la riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione. Al collegio saranno riservati i casi di «oggettiva complessità giuridica», tenendo conto della «rilevanza economico-sociale delle controversie».

Andranno al giudice monocratico:

le cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione;

quelle di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.

Con una modifica viene poi esteso il termine a comparire a 120 i giorni prima dell’udienza di trattazione.

L’obiettivo è di consentire la trattazione scritta in anticipo rispetto all’udienza di prima comparizione. In modo da assicurare tempi utili per elaborare le memorie integrative, e consentire la piena definizione delle domande e delle eccezioni.

All’insegna della semplificazione anche la soppressione di alcune udienze, come quella per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte, con l’obbligo del giudice di predisporre il calendario del processo alla prima udienza, e la previsione di un termine che non sfori i 90 giorni dalla prima udienza per l’udienza di assunzione delle prove.

Rivista anche la fase decisoria del primo grado con la previsione di termini difensivi finali ridotti e a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione.

Smart anche il nuovo procedimento semplificato di cognizione. Sarà obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del tribunale collegiale, quando i fatti di causa sia incontroversi o la domanda fondata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque richieda un’attività istruttoria non complessa.

Sul modello francese del cosiddetto référe si è aperto a provvedimenti estremamente semplificati di accoglimento o rigetto, quando i fatti sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate, o quando la domanda è manifestamente infondata o è incerta la sua determinazione.

L’appello

La riforma è tesa a semplificare e accelerare anche con le impugnazioni.

In appello si valorizza la figura del consigliere istruttore, ora destinatario di ampi poteri di direzione del procedimento.

Archiviata anche l’attuale disciplina del cosiddetto filtro. Il legislatore ha, infatti, previsto la possibilità di dichiarare manifestamente infondata l’impugnazione che non ha possibilità di essere accolta.

Va nello stesso senso la modifica della disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze appellate, volta a rimettere al giudice la possibilità di sospendere l’esecutività se c’è una prognosi di fondatezza dell’impugnazione o di grave e irrimediabile pregiudizio in caso di esecuzione.

Mentre le ipotesi di remissione della causa al primo grado è limitata ai soli casi di violazione del contraddittorio.

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