Civile

Al giudice ordinario l'accertamento della prelazione sul fondo del Comune

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di Paola Rossi

Bisogna rivolgersi al giudice ordinario, e non al Tar, quando si agisce in giudizio per l'annullamento di un atto amministrativo il cui presupposto sia l'avvenuto riconoscimento o meno di un diritto soggettivo di origine privatistica. Così le sezioni Unite civili della Corte di cassazione - con l'ordinanza di ieri n. 11582 - hanno spiegato che non è attratta alla competenza esclusiva del giudice amministrativo la causa sul diritto di prelazione dell'affittuario del fondo posto all'asta pubblica da un Comune per essere alienato. La conclusione sulla competenza è la medesima tanto se ad agire è l'aggiudicatario del bene posto all'asta contro i prelazionari che successivamente esercitano il proprio diritto quanto se l'azione è promossa da affittuario o proprietario confinante contro chi ottiene in via definitiva dall'ente locale il titolo di proprietà.

Il diritto soggettivo prevale, quindi, sull'interesse legittimo sotteso alle vicende in causa. L'aggiudicazione "condizionata" del fondo comunale diventa definitiva in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dell'affittuario o del coltivatore agricolo confinanti. Se, invece, uno dei prelazionari esercita il proprio diritto e il Comune lo riconosce l'aggiudicazione provvisoria viene posta nel nulla dallo stesso ente locale che aveva lanciato l'asta pubblica. In entrambe le situazioni il fulcro su cui poggiano eventuali successive liti è sempre il diritto soggettivo di prelazione. Non rileva che a essere impugnati davanti al giudice sono comunque atti amministrativi sulla cui legittimità sussiste ovviamente l'interesse legittimo al corretto andamento della Pae, che però non attrae la causa alla competenza del giudice amministrativo. In base a una questione di prevalenza è proprio il diritto soggettivo a non poter essere retrocesso a verifica di legittimità dell'azione ammnistrativa, cioè a interesse legittimo.

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Ordinanza 2 maggio 2019 n. 11582

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