Civile

Al giudice di pace indennità mensile solo se tiene udienze

I 258 euro previsti dal Dl 341/2000, riguardano anche il periodo feriale ma solo in caso di effettivo servizio

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di Patrizia Maciocchi

Nel periodo di ferie niente indennità fissa mensile di 258 euro al giudice di pace, se non tiene udienze. La Corte di cassazione, con la sentenza 4386, respinge il ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di negare il diritto al pagamento delle indennità arretrate, per un totale di poco più di 4 mila euro. A tanto ammontava la somma che, ad avviso del giudice onorario ricorrente, il ministero della Giustizia gli doveva, in base al Dl 341/2000 (articolo 24-bis), a titolo di indennità di servizio, per rimborso spese di formazione, aggiornamento e servizi generarli. Una richiesta accolta dal Tribunale, con una sentenza ribaltata in appello in favore di Via Arenula. Decisione, quest’ultima, che la Suprema corte considera corretta. I giudici di legittimità, richiamano a supporto della conclusione raggiunta, anche l’ordinanza 10774/2020, con la quale la sezione lavoro della Cassazione, aveva bollato come infondata la questione di legittimità costituzionale, delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, escludendo l’equiparazione con i pubblici dipendenti e con i lavoratori parasubordinati. Per la Sezione lavoro, la categoria di funzionari onorari, presuppone un servizio volontario con attribuzione di funzioni pubbliche, privo degli elementi tipici del l’impiego pubblico: dall’accesso attraverso il concorso, al carattere retributivo del compenso. La conseguenza, nel caso allora esaminato, fu l’impossibilità di parificare le indennità percepite dai giudici onorari, per la reggenza su due sedi, alla retribuzione e la legittimità del tetto annuo all’emolumento, in misura tale da non potersi considerare inadeguato o irrisorio, in base alla legge 374/1991.

Lo stesso criterio viene seguito dalla Cassazione nella sentenza 4366, con la quale viene ribadito che la determinazione del compenso ai magistrati onorari può essere disposta solo con la legge. E la norma in questione, l’articolo 24 bis del Dl 341/2000, limita l’indennità fissa per rimborso spese di formazione, aggiornamento e servizi generali «a ciascun mese di effettivo servizio». L’erogazione dunque è possibile anche nel periodo feriale, ma solo se il magistrato onorario tiene udienza.

Per la Suprema corte la tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell’articolazione interna della Pubblica amministrazione non consentono un’interpretazione estensiva della norma.

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