Lo schema di decreto legislativo qui commentato è uno dei provvedimenti attuativi della legge 23 settembre 2025, n. 132, con cui il Governo adegua l’ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1689. La sua rubrica — «poteri delle autorità nazionali e utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione» — ne dichiara l’oggetto in modo prudente, quasi dimesso. Il contenuto è assai più vasto di quanto la rubrica lasci intendere.
In cinquantatré articoli il decreto compie, in realtà, quattro operazioni eterogenee. Disegna l’assetto delle autorità nazionali competenti sull’intelligenza artificiale e ne definisce poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori. Istituisce lo spazio di sperimentazione normativa. Estende all’intelligenza artificiale un imponente programma di formazione e alfabetizzazione che attraversa scuola, università, professioni, sanità, giustizia e pubblica amministrazione. E, da ultimo, riforma il codice della proprietà industriale, qualificando dati, algoritmi e modelli come segreti commerciali.
Imparate a usare ciò che non potete vedere
Già questa eterogeneità è un dato che il commento non può ignorare. Un solo testo, presentato come «adeguamento», passa dalla vigilanza del mercato ai programmi scolastici, dall’arbitrato bancario all’articolo 98 del codice della proprietà industriale. La forma dell’attuazione tecnica racchiude scelte che sono, per natura, di politica del diritto.
Il decreto si presenta, infatti, come mera trasposizione del diritto europeo, e ribadisce in quasi ogni disposizione la clausola di invarianza finanziaria. È una retorica che merita di essere presa sul serio e, proprio per questo, verificata. Adeguarsi non è un atto neutro: comporta scegliere chi vigila, con quali poteri, a quali costi, e a chi spetta, alla fine, il diritto di comprendere i sistemi che incidono sulla vita delle persone.
Il presente commento procede articolo per articolo. Per ciascuna disposizione si riporta dapprima il testo integrale, in un blocco distinto, e si formulano poi, dove il testo lo richiede, rilievi critici. L’analisi muove esclusivamente dal testo dello schema, senza ricorso a fonti esterne: l’obiettivo è leggere il decreto con il decreto, misurandone le dichiarazioni sui suoi stessi effetti.
Tre faglie ricorrono lungo l’intero provvedimento e ne costituiscono la chiave di lettura.
- La prima è la collocazione della vigilanza. L’autorità di vigilanza del mercato è l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale; l’autorità di notifica è l’AgID. Entrambe operano nell’orbita della Presidenza del Consiglio. Il Garante per la protezione dei dati personali, che in Italia ha storicamente presidiato il confine tra tecnologia e diritti fondamentali, è confinato a una competenza residuale. Il controllore, in altri termini, non è indipendente dall’apparato controllato.
- La seconda è la distanza tra ambizione e risorse. Il decreto disegna un programma formativo di portata nazionale e lo affida, salvo una sola eccezione, a mezzi invariati. La consapevolezza è proclamata come obiettivo di sistema e finanziata come adempimento a costo zero.
- La terza, e più profonda, è la contraddizione tra la trasparenza promessa e il segreto normato. Il decreto riconosce al lavoratore il diritto a una «motivazione intelligibile» della decisione automatizzata che lo riguarda (art. 41) e, poche disposizioni dopo, qualifica come segreto commerciale gli algoritmi e i parametri che quella decisione hanno prodotto (art. 51). Chiede consapevolezza e, nello stesso testo, ne normativizza l’impossibilità.
È questa la tensione che il lettore ritroverà, declinata di volta in volta, in molti degli articoli che seguono. Il commento la segue passo per passo, fino a una valutazione complessiva che chiude il lavoro.
Articolo per articolo, il commento allo schema di decreto legislativo di adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689 — attuazione della legge 23 settembre 2025, n. 132
Conclusioni
Al termine della lettura, il decreto si conferma un provvedimento di notevole ambizione. Costruisce per la prima volta l’ossatura nazionale della vigilanza sull’intelligenza artificiale, dota le autorità di poteri ispettivi e sanzionatori incisivi, istituisce uno spazio di sperimentazione normativa orientato alle imprese minori e accompagna il tutto con un programma formativo di rara estensione. Sul piano della tutela individuale, introduce con l’articolo 41 una garanzia del lavoratore tra le più avanzate dell’intero panorama attuativo. Non si tratta, dunque, di un testo privo di coraggio.
Eppure, la disamina articolo per articolo ha fatto emergere che le tre faglie individuate in premessa non sono difetti isolati, bensì un sistema. Si tengono l’una con l’altra e, insieme, determinano il rapporto che il decreto instaura tra cittadino e potere algoritmico.
La vigilanza affidata ad agenzie non indipendenti non è un dettaglio organizzativo. Il regolamento europeo che il decreto attua presuppone autorità di vigilanza del mercato capaci di operare con autonomia di giudizio; collocarle nell’orbita dell’esecutivo, mentre la stessa pubblica amministrazione è utilizzatrice di sistemi di IA (art. 40), espone il controllo al sospetto strutturale del conflitto. Quando il vigilante appartiene all’apparato vigilato, l’imparzialità diventa una questione di buona volontà, non di garanzia istituzionale.
L’invarianza finanziaria, ripetuta come un ritornello e ribadita all’articolo 53, trasforma un programma di sistema in una promessa a carico dell’autonomia altrui. Si chiede a scuole, università, ordini e amministrazioni di formare alla consapevolezza dell’IA senza le risorse per farlo. È prevedibile l’esito: la formazione si realizzerà dove esistono già competenze e mezzi, e mancherà dove servirebbe di più. L’alfabetizzazione proclamata rischia di accrescere, anziché ridurre, il divario che dice di voler colmare.
Ma è la terza faglia a definire il carattere del decreto. Qualificando dati, algoritmi, architetture e parametri come segreti commerciali (art. 51), il legislatore rende l’intelligenza artificiale giuridicamente opaca per definizione. E quell’opacità non resta confinata al diritto industriale: contraddice la «motivazione intelligibile» promessa al lavoratore (art. 41), svuota la «interpretazione critica degli output» richiesta a studenti e professionisti (artt. 44, 46, 47), complica la valutazione dei rischi imposta in materia di sicurezza sul lavoro (art. 42). Il decreto edifica un’intera pedagogia della consapevolezza su un oggetto che esso stesso ordina di tenere chiuso.
Ne risulta un sistema coerente nella sua contraddizione. Al cittadino si chiede di fidarsi senza poter verificare; a verificare è chiamato un controllore che è parte dell’apparato; e a comprendere si educa una popolazione cui la stessa legge sottrae l’oggetto da comprendere. Le tre faglie convergono in un’unica domanda: a chi spetta, in concreto, il diritto di capire?
A questa architettura si aggiunge un tratto di metodo. Le scelte più delicate — il perimetro delle ispezioni senza preavviso, le regole degli spazi di sperimentazione in chiave duale e, soprattutto, la disciplina dei sistemi di IA applicabili all’attività giudiziaria — sono rinviate a decreti del Presidente del Consiglio. Il decreto delegato delega a sua volta. E lo fa proprio sui punti in cui il controllo democratico sarebbe più necessario, sottraendoli al confronto parlamentare e affidandoli alla fonte secondaria.
Tra questi rinvii, quello sull’IA giudiziaria è il più gravido di conseguenze. Far entrare l’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria dalla porta della sperimentazione, prima che da quella di una disciplina sostanziale compiuta, significa sperimentare sul terreno in cui si decide della libertà delle persone. È la frontiera su cui il decreto chiede la fiducia più ampia offrendo le garanzie meno definite.
Resta, come contrappeso, l’articolo 41. È la prova che il legislatore sapeva costruire tutele sostanziali quando ha voluto: una regola netta, una nullità a presidio, un diritto di comprendere. Il limite di quell’articolo — l’avverbio «unicamente», che lascia uscire dal divieto l’automatismo ratificato da una firma — non ne cancella il valore di modello. La domanda che il decreto lascia aperta è perché quella stessa cura non abbia ispirato le scelte sulla vigilanza, sulle risorse e sul segreto.
Lo schema si presenta come adeguamento e funziona come riforma. Ridisegna chi vigila, chi sperimenta, chi è responsabile e chi ha diritto di sapere. Sono decisioni che non discendono dal regolamento europeo come conseguenze necessarie: sono state prese, qui, da persone, in un testo che ne attenua la portata chiamandole tecnica. Riconoscerle per ciò che sono — scelte politiche sul rapporto tra potere e conoscenza — è la prima condizione perché possano essere discusse prima di entrare in vigore. La seconda è più semplice e più scomoda: chiedersi se si possa davvero essere consapevoli di un segreto.
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*Avv. Alberto Bozzo, DPO e CAIO, Referente Enia per la Regione Veneto


