Civile

Alla prima udienza causa già pronta per la decisione

Il ministero della Giustizia scopre le carte sulla riforma della giustizia civile

di Giovanni Negri

L’appello a una forte assunzione di responsabilità arriva dal ministero della Giustizia ad accompagnare la presentazione del superemendamento con la riforma Cartabia della giustizia civile. Perché avvocati e magistrati sono chiamati ad essere all’altezza di una situazione di assoluta emergenza, con un Recovery strettamente legato al taglio dei tempi dei processi in una misura del 40 per cento. Riduzione dei tempi che passerà da un insieme di fattori, tra pochi giorni (il testo ora è al vaglio del ministero per i Rapporti con il Parlamento) all’esame del Senato. Le proposte del ministero incidono in larga parte sui criteri di delega delineati dal disegno di legge Bonafede, ma si chiudono con una serie di misure immediatamente operative.

Mediazione rafforzata

La riforma passa allora innanzitutto dal potenziamento della mediazione che, in termini generali, sarà incentivata sul piano fiscale (estendendo il credito d’imposta al compenso per l’avvocato e al contributo unificato) e, nella versione obbligatoria, viene prevista per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, subfornitura. Per dare impulso all’effettiva partecipazione delle parti alla procedura di mediazione (forti dei dati che testimoniano un buon successo quando le parti si presentano davanti al mediatore), si propone poi di prevedere che, quando il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, la condizione si considera avverata se le parti si presentano al primo incontro davanti al mediatore e detto incontro si conclude senza l’accordo.

Giudici di pace, competenza da rivedere

Quanto alla competenza dei giudici di pace, il riferimento è generico, senza il dettaglio dell’aumento; tuttavia al ministero si sottolinea come un innalzamento è già previsto dal decreto legislativo Orlando del 2017 non ancora in vigore e che in discussione c’è l’intera riforma della magistratura onoraria i cui contenuti dovranno essere definiti dalla commissione ministeriale da poco costituita.

Rito accelerato

Sul rito davanti al giudice unico, cioè nella maggior parte dei casi, l’obiettivo è di arrivare alla prima udienza di comparizione con la causa già istruita e vicina a potere essere decisa, evitando che, come invece avviene oggi, l’udienza si risolva in una semplice concessione dei termini. Così, l’atto di citazione dovrà contenere la descrizione dei fatti e degli elementi di diritto in modo chiaro e specifico, per rendere più agevole e comprensibile posizione e richieste; è inoltre previsto che l’attore debba indicare, a pena di decadenza, sin dall’atto di citazione, i mezzi di prova che intende utilizzare e i documenti che offre in comunicazione. Nell’atto di citazione, poi, l’avviso al convenuto che la sua contumacia avrà come conseguenza la non contestazione dei fatti posti alla base della domanda, se si controverte su diritti disponibili.

Il convenuto, a sua volta, ha non soltanto l’onere di prendere posizione sui fatti posti dall’attore, ma anche, a pena di decadenza, di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili di ufficio e di provvedere alla chiamata in causa di terzi, e di indicare i mezzi di prova e i relativi documenti che li corroborano. Spazio poi all’utilizzo del rito sommario di cognizione quando i fatti di causa sono tutti non controversi, quando l’istruzione della causa si basa su prova documentale o di pronta soluzione o richiede un’attività istruttoria non complessa.

Procedimento sommario

Nel corso del giudizio di primo grado, ma solo su diritti disponibili, all’esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, il giudice potrà, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest’ultima è manifestamente infondata oppure se è omessa o risulta assolutamente incerta la cosa oggetto della domanda o assente l’esposizione dei fatti.

Videoudienze

Consolidato poi l’utilizzo di quanto sperimentato nella fase di emergenza Covid, con il giudice che potrà disporre la trattazione della causa sia con collegamenti video sia in forma solo scritta. Resta salva però la possibilità per le parti di opporsi. La Cassazione potrà poi chairire in acipo questione controverse e di impatto rilevante.

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